Trib. Larino, sentenza 05/12/2024, n. 561
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Testo completo
N.R.G. 367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 367/2022 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Mastrangelo, presso il cui studio in SA VE (FG), alla via Marcello Del Giudice n.3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Carmela CP_1 C.F._2
Sforza, presso il cui studio in Cerignola (FG), via Masaniello n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal Collegio, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole. pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2022, - premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10.10.1988 in SA VE (FG) con
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SA VE al N. 278, CP_1
Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1988;
che dalla loro unione sono nate due figlie, (34 anni) e (30 anni), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Foggia con Decreto del
09.01.2020 (RG 2635/2019) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha successivamente adito il Tribunale di Foggia per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 6759/2021);
che avendo il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarato la propria incompetenza territoriale (risiedendo il resistente nel Comune di Campomarino -CB-), per essere competente il Tribunale di Larino (CB) - ha riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale affinché: dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ;
CP_1 venga posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla Guida un assegno mensile nella misura di € 500,00;
venga riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR (Trattamento di fine rapporto) che lo avrà diritto di percepire al momento CP_1
della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni (già rassegnate dinanzi al Tribunale di Foggia):
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
l'esponente in data 10.10.1988 nel Comune di SA VE;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per la per le ragioni suindicate;
Pt_1
3. nessun diritto sul TFR che sarà corrisposto allo a termine del rapporto lavorativo”. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022, il Presidente, con ordinanza emessa all'esito della stessa, in assenza di figli minori e di richiesta delle parti, non ha adottato i provvedimenti urgenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, il giudice, all'udienza del 15.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni
pagina 2 di 10
all'udienza del 15.03.2023, all'esito della quale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale la ricorrente si è riportata alle proprie richieste economiche già avanzate;
il resistente ha chiesto, in aggiunta alle conclusioni già precedentemente formulate, la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 cpc.
Con Sentenza parziale sullo status n. 332/2023 pubblicata il 27.06.2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con successiva Ordinanza del 28.06.2023, il giudice – “rilevato che la stessa, nel pronunciare sullo status, contiene un errore materiale al punto b), laddove “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del
15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, in quanto nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - ha fissato l'udienza del 19.09.2023 per la correzione dell'errore materiale e per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 13.12.2023, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“trasformazione del rito;
Versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra , della CP_1 Pt_1 somma di €. 4.000,00;
compensazione delle spese di lite”. Poiché soltanto il resistente ha accettato la proposta, a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, con ordinanza del 22.02.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole.
Tenuto conto dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, oggetto di contesa tra le parti resta soltanto il riconoscimento o meno di un assegno di divorzio in favore della sig.ra e a carico del Pt_1
marito, nonché il conseguente diritto della stessa a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro dello CP_1
In merito al riconoscimento dell'assegno divorzile, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro
pagina 3 di 10
rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 367/2022 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Mastrangelo, presso il cui studio in SA VE (FG), alla via Marcello Del Giudice n.3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Carmela CP_1 C.F._2
Sforza, presso il cui studio in Cerignola (FG), via Masaniello n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal Collegio, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole. pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2022, - premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10.10.1988 in SA VE (FG) con
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SA VE al N. 278, CP_1
Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1988;
che dalla loro unione sono nate due figlie, (34 anni) e (30 anni), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Foggia con Decreto del
09.01.2020 (RG 2635/2019) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha successivamente adito il Tribunale di Foggia per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 6759/2021);
che avendo il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarato la propria incompetenza territoriale (risiedendo il resistente nel Comune di Campomarino -CB-), per essere competente il Tribunale di Larino (CB) - ha riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale affinché: dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ;
CP_1 venga posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla Guida un assegno mensile nella misura di € 500,00;
venga riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR (Trattamento di fine rapporto) che lo avrà diritto di percepire al momento CP_1
della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni (già rassegnate dinanzi al Tribunale di Foggia):
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
l'esponente in data 10.10.1988 nel Comune di SA VE;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per la per le ragioni suindicate;
Pt_1
3. nessun diritto sul TFR che sarà corrisposto allo a termine del rapporto lavorativo”. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022, il Presidente, con ordinanza emessa all'esito della stessa, in assenza di figli minori e di richiesta delle parti, non ha adottato i provvedimenti urgenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, il giudice, all'udienza del 15.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni
pagina 2 di 10
all'udienza del 15.03.2023, all'esito della quale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale la ricorrente si è riportata alle proprie richieste economiche già avanzate;
il resistente ha chiesto, in aggiunta alle conclusioni già precedentemente formulate, la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 cpc.
Con Sentenza parziale sullo status n. 332/2023 pubblicata il 27.06.2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con successiva Ordinanza del 28.06.2023, il giudice – “rilevato che la stessa, nel pronunciare sullo status, contiene un errore materiale al punto b), laddove “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del
15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, in quanto nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - ha fissato l'udienza del 19.09.2023 per la correzione dell'errore materiale e per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 13.12.2023, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“trasformazione del rito;
Versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra , della CP_1 Pt_1 somma di €. 4.000,00;
compensazione delle spese di lite”. Poiché soltanto il resistente ha accettato la proposta, a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, con ordinanza del 22.02.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole.
Tenuto conto dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, oggetto di contesa tra le parti resta soltanto il riconoscimento o meno di un assegno di divorzio in favore della sig.ra e a carico del Pt_1
marito, nonché il conseguente diritto della stessa a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro dello CP_1
In merito al riconoscimento dell'assegno divorzile, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro
pagina 3 di 10
rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di
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