Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17775

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17775
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17775
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n 9214/24 r.g.a.c. introdotto da con il patrocinio dell'avv. Danilo Paolillo, Parte_1 nei confronti di
difesa in proprio Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1556/24 depositata Parte_1 il 7.2.2024 che lo ha condannato a pagare la somma di € 4.644,00 quale quota di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute dall'ex coniuge per le necessità del figlio Parte_2 minore delle parti. L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza.
censura la sentenza sotto i seguenti profili: Pt_1
1) incompetenza per valore del giudice di primo grado, per avere la parte attrice in corso di causa modificato la domanda sino a domandare la condanna per una somma eccedente il limite di competenza per valore del GDP;

2) mancata previsione, nella sentenza di divorzio e nel successivo provvedimento di modifica, di una ripartizione pro quota delle spese straordinarie tra i genitori;

3) errata valutazione della natura delle spese richieste, ritenute dal GDP dovute anche in mancanza di consenso dell'interessato;

4) mancata considerazione delle ragioni del dissenso;

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza non poggia su valido fondamento: non risulta portato alla conoscenza del Tribunale alcun atto proveniente dall'odierna appellata


2
nella quale la domanda viene emendata sino ad un limite superiore a quello di competenza del
Giudice di Pace (l'appellante fa riferimento ad una dichiarazione a verbale di cui però non vi è traccia in atti);
e nelle note conclusionali di primo grado la domanda è espressamente limitata ad € 4.644,00, misura corrispondente alla somma per cui è stata poi emessa condanna;

Nel merito, si premette che nella pronuncia oggetto di appello è affermato che in forza della sentenza di divorzio e del successivo decreto di modifica delle relative condizioni, i coniugi sarebbero tenuti a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie. Non è dato comprendere il percorso attraverso cui il giudice di primo grado ha maturato tale convincimento, perché né le
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