Trib. Avellino, sentenza 08/10/2024, n. 1704
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Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3085/2015 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra CI A. DE IA S.A.S. (C.F/P.IVA: 01868560648), in persona del legale rappresentante pro tempore, DE IA LO (C.F./P.IVA: [...]) e DE NO SA (C.F./P.IVA: [...]), col ministero/assistenza dell'avv. CILLO GIOVANNI ANTONIO
- attori - e BANCO DI NAPOLI S.P.A. (C.F./P.IVA: 04485191219), in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI TORREPADULA ROCCO NICOLA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 30/05/2024 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, CI LO DE IA DI LO DE IA & C. S.A.S., DE IA LO e DE NO SA, convenivano in giudizio BANCO DI NAPOLI S.P.A., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] I) in via preliminare: sussistendone le condizioni, ai sensi dell'art. 331, comma IV c.p.p., redigere e trasmettere al P.M. presso il Tribunale di Avellino denuncia contro il legale rappresentante della convenuta per il reato di cui all'art. 644 c.p. e per tutti i reati ravvisabili nella fattispecie in esame e perseguibili di ufficio. II) nel merito: 1.
Accertare e dichiarare gli assunti di cui in narrativa ed accogliere di conseguenza le domande ivi contenute.
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto saldo preteso dalla convenuta, anche per la mancanza delle movimentazioni presupposte dall'inizio del rapporto.
3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il superamento del tasso soglia rispetto al reato di usura dell'applicazione del tasso debitore da parte della banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
4. Di conseguenza, escludere ogni interesse a carico della società attrice, ai sensi della L.
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108/96. 5. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti indicati in narrativa e della clausola, o della pratica, che prevede l'applicazione di interessi ultra legali contenuta nei contratti di conto corrente indicati, intrattenuti dalla società correntista con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione. 6.
Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di conto corrente di cui in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
7. Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
8. Accertare e dichiarare la nullità della clausola o della pratica relativa alla applicazione della valuta con data diversa dal movimento nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
9. Per l'effetto, ed in ogni caso, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito o versatole, nella misura da determinarsi in corso di causa ed in virtù dei parametri indicati o indicandi, anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 10. Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni presenti e futuri subiti dai deducenti, per le rispettive competenze e ragioni, per violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede nella conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto, da liquidarsi anche in via equitativa. 11. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni a favore degli stessi, compresi i danni aziendali, perdita di avviamento e accreditamento commerciale, perdita dell'azienda, mancato guadagno da contratti in corso o stipulati e stipulandi, ed ogni altro danno, compresi quelli morali, alla reputazione, alla vita di relazione, alla libera e degna esplicazione delle attività materiali, professioni ed economica. 12. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sugli indicati importi, oltre agli ulteriori danni, diretti ed indiretti. 13. Compensare o dichiarare compensate le opposte partite per come accertate, con accredito dell'eccedenza a favore di chi spetta. 14. Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato. […]. A sostegno della domanda: - l'avvenuta stipula con il Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Mugnano del Cardinale - dei seguenti contratti: a) contratto di conto corrente ordinario n. 27/124;
b) contratto di apertura di credito sul conto corrente indicato per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00;
c) anticipi su fatture con cessione del credito di € 50.000,00;
d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00, regolarmente estinto;
e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il
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24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00 garantito dai sig. DE IA LO e DE NO SA, tutt'ora in corso;
- l'illegittima applicazione nel corso dei medesimi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, di variazioni in peius degli stessi, di commissioni di massimo scoperto, competenze, remunerazioni e costi non pattuiti o comunque frutto di clausole nulle;
- nonché la scorretta condotta nel corso dei predetti rapporti ad opera dell'istituto di credito, concretizzatasi nell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi dei presunti debitori, causa di notevoli pregiudizi di stampo patrimoniale e non a carico degli stessi.
Costituitosi in giudizio, il BANCO DI NAPOLI S.P.A. eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché la nullità dell'atto introduttivo, contestando nel merito tutte le pretese ex adverso avanzate, inammissibili in corso di rapporto o comunque prescritte, ferma la non eccepibilità delle lamentate invalidità da parte dei fideiussori e la richiesta di compensare il credito eventualmente risultante dagli atti con quello della Banca medesima anche per la condotta contraria a buona fede delle controparti.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposta la mediazione normativamente prevista, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii per il tentativo di un bonario componimento della lite, veniva ritenuta matura per la decisione dal precedente Istruttore, e poi istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio a seguito del mutamento dello stesso, che la riteneva matura, assegnando i termini di legge, all'udienza indicata. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova rilevare come le contestazioni articolate con l'azione proposta attengano espressamente ai rapporti, pacificamente intercorrenti con l'istituto convenuto, di cui in seguito: a) contratto di conto corrente ordinario n. 27/124;
b) contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00;
c) anticipi su fatture con cessione di credito di € 50.000,00;
d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00;
e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il 24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00, documentalmente garantiti da DE IA LO e DE NO SA.
Orbene, se è vero che nelle azioni di ripetizione d'indebito e di accertamento della presenza nel contratto stipulato di clausole di cui si eccepisce la nullità l'onere di allegare e provare le circostanze a sostegno delle denunziate nullità incombe innanzitutto sulla parte che tale domanda proponga, non ci si
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può esimere dal rilevare come nel caso di specie il contenuto e l'andamento dei rapporti dedotti in lite sia stato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui si dirà, comprovato da entrambe le parti costituitesi, premuratesi di produrre a sostegno dei rispettivi assunti la copiosa documentazione versata in atti (v. rispettive produzioni di parte), di cui si è inteso tener conto a prescindere dalla relativa provenienza, in applicazione del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) (Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).
Quanto agli estratti conto prodotti, preme rilevare come, in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, costituiscano piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate, e si intendono approvati se non sono contestati nel termine pattuito
o in quello usuale. Inoltre, laddove la Banca non dia idonea dimostrazione di aver trasmesso al debitore principale gli estratti conto, ma provveda a produrre gli indicati estratti conto in giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale produzione in giudizio degli estratti conto quale prova del credito vantato dalla Banca, costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione e determina l'onere per il correntista di contestare in maniera specifica e puntuale le voci contenute negli stessi. (cfr. Cass. 92/2765;
88/3176;
81/23).
Occorre tuttavia evidenziare che nella fattispecie al vaglio in giudizio ci sono sia il debitore principale che i fideiussori (v. contratti di cui alla produzione della convenuta, tutti ritualmente sottoscritti da DE IA LO e DE NO SA, recanti altresì l'importo massimo garantito).
In proposito, non ci si può esimere dal rilevare come: se da un lato, ove il correntista non sollevi specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati (cioè a singole e determinate annotazioni), ciò porta a ritenere in ogni caso tacitamente approvate le risultanze degli estratti conto che sono, di conseguenza, assistiti da quella presunzione di veridicità come riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità;
dall'altro, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto, il fideiussore, chiamato in giudizio, non può sollevare contestazioni in relazione all'ammontare della somma, poiché il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale (vedi art. 1945 c.c. e Cass. 1992 n. 9719).
Del resto, come nel prosieguo si chiarirà, nessuna specifica contestazione a determinate annotazioni è stata fatta dal debitore principale;
né i fideiussori hanno, comunque, provveduto ad una contestazione analitica delle risultanze - e, dunque - di singole e specifiche voci degli estratti conto, lamentando i debitori
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tutti la previsione di interessi ultralegali non determinati, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi usurari etc..
In definitiva, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto o, comunque, del credito asseritamente vantato dalla Banca, il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale.
E ciò perché la mancata contestazione da parte del debitore principale degli accrediti e degli addebiti, sotto il profilo meramente contabile, cristallizza la somma ingiunta nei confronti anche del fideiussore (trattandosi di debitoria non più contestabile).
Va però ricordato che, se è vero che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, è altrettanto vero che essa non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino anche da parte del fideiussore: il riferimento è, tra l'altro, agli interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, che sono sempre contestabili.
Dunque, il principio sopra esposto non può coinvolgere le contestazioni riferibili agli interessi pattuiti, a quelli eventualmente usurari o alla intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre clausole asseritamente illegittime, atteso che la incontestabilità del conto, derivante dalla mancata impugnazione del debitore principale, attiene esclusivamente ai rispettivi accrediti e addebiti considerati nella loro realtà fattuale ma non alla validità ed efficacia degli accordi o di singole clausole contrattuali (Cass. 1994, n. 9791 in punto di interessi;
Cass. 1999, n. 385 in punto di capitalizzazione trimestrale;
questioni, peraltro, rilevabili anche d'ufficio poiché attengono all'esecuzione del contratto).
Altrettanto preliminarmente deve rilevarsi come nella ricostruzione, anche sotto il profilo strettamente contabile, dell'evolversi dei citati rapporti si sia fatto ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa (v. ordinanza del 3/07/2023, nonché consulenza depositata in data 3/01/2024).
Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve già in questa sede precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche
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