Trib. Brescia, sentenza 19/02/2024, n. 492
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Testo completo
N. R.G. 7754/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7754/2021 promossa da:
DO IS NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Letizia
Vescovini attore contro
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. (P. IVA E C.F. 02599341209, già INVEST BANCA S.P.A. in amministrazione straordinaria), con il patrocinio degli avv.ti Luca Antonio Lo Po', Roberto Usai e
Federica Vaghi convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“condannare la convenuta CA di Cambiano 1184 S.P.A. (p.iva e c.f. 02599341209), già VE
CA S.p.A. in Amministrazione straordinaria (c.f. n. 02586460582 e p. iva n. 01082611003), al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per tutte le causali in atti, così come quantificati dalla
CT in € 923,195,74, nonché alla ripetizione degli addebiti illegittimi, così come quantificati dalla
CT in € 57.912,59 per le causali esposte in atti, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 IV cc, con decorrenza dal 24 marzo 2020, giorno di chiusura delle posizioni ovvero degli addebiti illegittimi, oltre a rivalutazione monetaria, o nella diversa somma che risulterà ad esito dell'istruttoria. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15% e accessori di legge”.
Per la convenuta:
“nel merito
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla CA all'Ing. RI PI IM per i motivi tutti dedotti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nel corso del giudizio dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando integralmente assolta conseguentemente la CA convenuta da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria: ribadita l'opposizione, per le ragioni dedotte in atti, all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso formulati, si insiste, ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., affinché codesto Tribunale assuma idonee informazioni presso la Consob relativamente al contenuto di una sua relazione datata 12 novembre
2021, attinente al "fascicolo n. 125477/21" nonché per l'ammissione della prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova:
1) vero che a partire dal marzo 2020, a seguito dell'aumento della volatilità del mercato, la VE
CA nominato il dott. Marco Borsa Responsabile della Parte Finanza dell'Istituto di Credito?
2) vero che la decisione di aumentare o di diminuire i margini di garanzia è prerogativa demandata all'interno della CA al Responsabile della Parte Finanza?
3) vero che la decisione di aumentare i margini di garanzia applicati a tutti i clienti della CA a partire dal marzo 2020 è stata assunta dal dott. Marco Borsa?
4) vero che la decisione di aumentare i margini di garanzia a marzo 2020 è stata confermata dai
Commissari Straordinari nominati da CA d'Italia post apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto di Credito?
Si indicano come testimoni su tutte le predette circostanze i dott.ri Marco Borsa (c.f. BRS MRC
75R27 D198B) e Tranquillo Pasetto (c.f. [...]).
Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche dell'IVA, nella misura di legge”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato in data 23.6.2021 a VE CA s.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more del giudizio fusa per incorporazione nella attuale CA Cambiano 1884 s.p.a.
(di seguito anche solo VE o la CA) - RI PI IM ha lamentato di aver subito, nel periodo dal 20 marzo 2020 al 19 ottobre 2020, un ingente danno - complessivamente stimato in €
1.146.575,56 - mentre operava in strumenti finanziari derivati (prevalentemente opzioni sul mercato
“IDEM”) tramite la piattaforma di trading on line della CA, a causa dell'illegittima e arbitraria imposizione da parte di quest'ultima di un aumento dei margini di garanzia del 20%, pur in assenza di perdite pregresse e “malgrado il mercato il 24 marzo 2020 fosse favorevole agli investimenti dell'attore”, con conseguente spostamento in negativo del saldo di conto corrente e del conto margini e chiusura forzata di tutte le posizioni aperte.
L'attore ha, altresì, lamentato l'illegittimo addebito, sull'estratto conto di chiusura dei rapporti al
19.10.2020, di € 57.912,59 per non meglio specificate “altre operazioni”, € 19.754,71 per interessi passivi ed € 107,00 per spese e commissioni, in carenza di pattuizioni contrattuali che autorizzassero tali addebiti.
1.2.- Si è costituita in giudizio VE CA che ha contestato le avversarie doglianze e chiesto il rigetto delle domande attoree.
1.3.- Alla prima udienza di trattazione sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.;
all'esito dello scambio delle relative memorie, sono state ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, mentre è stata ammessa ed espletata la consulenza tecnica
d'ufficio. Fatte, quindi, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2.- La domanda risarcitoria di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
2.1.- Il signor PI IM ha contestato a CA VE la violazione di obblighi di comportamento derivanti dalla legge, dal contratto e dal generale principio di buona fede e correttezza in relazione alle vicende occorse tra il 23 e 24 marzo 2020 nell'ambito del rapporto di servizi d'investimento stipulato tra le parti.
Attore e convenuta hanno sottoscritto, in data 22.7.2015, il “contratto di servizi di investimento, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione, collocamento” (cfr.doc. 3 di parte convenuta), unitamente all'Addendum relativo al servizio di interconnessione ai mercati attraverso la piattaforma “IB-PRISMA” e all'Addendum relativo alla
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concessione di finanziamenti e prestito titoli vendite allo scoperto (cfr. doc. 4 di parte convenuta e 3 di parte attrice);
tale rapporto è stato regolato sul conto corrente-servizi di pagamento e servizi home banking n. 414060, precedentemente sottoscritto tra le stesse parti (in data 3.7.2015, cfr. doc. 2 di parte convenuta). Le operazioni su strumenti quotati del mercato regolamentato IDEM (“Italian Derivative
Market”) - in particolare, su opzioni aventi come sottostante strumenti finanziari -, venivano immesse
e registrate sul conto trading n. 14140602;
secondo quanto, inoltre, previsto all'art. E.
3.5. delle condizioni generali del contratto di investimento, a garanzia della fluttuazione dei prezzi delle operazioni aperte, l'investitore provvedeva al versamento, su apposito conto “margini” (n. 10067171)
“dei margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla BANCA anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizione della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini” (cfr. estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 22 settembre 2020 allegati sub docc. 2 e 3 alla relazione tecnica di parte convenuta, sub doc. 1).
È pacifico che il signor PI IM abbia, nel corso del rapporto, operato direttamente tramite la piattaforma di trading online della CA (IB-Prisma sopra menzionata), ivi inserendo i propri ordini in titoli e derivati, che venivano poi “eseguiti” o “trasmessi per la successiva esecuzione” dall'intermediario e “regolati” sul conto corrente acceso a suo nome presso il medesimo istituto bancario.
È altresì pacifico che, sino al 20.3.2020, i margini richiesti da VE CA a garanzia delle posizioni in derivati assunte dal cliente erano sempre stati conformi a quelli richiesti dalla cassa di compensazione e garanzia;
l'incremento dei margini del 20% contestato dall'attore è, infatti, divenuto operativo solo a decorrere dal giorno 24.3.2020, come si legge nella comunicazione della CA inviata e ricevuta dal signor PI IM in data 23.3.2020 (cfr. doc. 5 di parte attrice).
L'attore lamenta che tale “gravoso” incremento sia stato attuato in violazione dell'art. 118 t.u.b e dell'art. 21 t.u.f., oltre che dell'accordo contrattuale che fissava in “1 a 1” il rapporto di proporzionalità tra i margini contrattuali - sia iniziali sia di mantenimento - e i margini richiesti dalla cassa di compensazione e garanzia, evidenziando che, prima del 23.3.2020, non vi erano mai state da parte di
VE richieste di margini a garanzia maggiori di quelli previsti dalla cassa predetta.
La modifica, repentina e immediatamente esecutiva, imposta dalla CA sarebbe, inoltre, avvenuta in violazione del generale canone della buona fede, essendo stata comunicata al cliente senza il debito preavviso, mediante e-mail delle ore 19:06 “con effetto dalla giornata di negoziazione di domani”, sì da rendere impossibile per l'attore fare alcunché “per evitare o limitare il danno”.
pagina 4 di 17
In punto di individuazione e quantificazione del pregiudizio economico, l'attore ha allegato che
l'arbitraria imposizione della CA, avanzata alla chiusura dei mercati e con effetto dall'apertura del giorno seguente, determinò uno spostamento in negativo del saldo di conto corrente e del conto margini, con conseguente chiusura forzata delle posizioni aperte, malgrado il mercato stesse andando in direzione vantaggiosa per gli investimenti dell'attore. Mediante perizia depositata in atti, tale danno è stato quantificato in € 1.146.575,56 “totalmente ascrivibile alla imposizione di chiudere le posizioni ed alla impossibilità pratica di operare a fronte dell'arbitrario aumento dei margini, non essendoci predite pregresse”.
2.2.- In tal modo sintetizzate le doglianze attoree, va, in primo luogo, escluso che la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7754/2021 promossa da:
DO IS NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Letizia
Vescovini attore contro
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. (P. IVA E C.F. 02599341209, già INVEST BANCA S.P.A. in amministrazione straordinaria), con il patrocinio degli avv.ti Luca Antonio Lo Po', Roberto Usai e
Federica Vaghi convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“condannare la convenuta CA di Cambiano 1184 S.P.A. (p.iva e c.f. 02599341209), già VE
CA S.p.A. in Amministrazione straordinaria (c.f. n. 02586460582 e p. iva n. 01082611003), al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per tutte le causali in atti, così come quantificati dalla
CT in € 923,195,74, nonché alla ripetizione degli addebiti illegittimi, così come quantificati dalla
CT in € 57.912,59 per le causali esposte in atti, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 IV cc, con decorrenza dal 24 marzo 2020, giorno di chiusura delle posizioni ovvero degli addebiti illegittimi, oltre a rivalutazione monetaria, o nella diversa somma che risulterà ad esito dell'istruttoria. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15% e accessori di legge”.
Per la convenuta:
“nel merito
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla CA all'Ing. RI PI IM per i motivi tutti dedotti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nel corso del giudizio dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando integralmente assolta conseguentemente la CA convenuta da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria: ribadita l'opposizione, per le ragioni dedotte in atti, all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso formulati, si insiste, ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., affinché codesto Tribunale assuma idonee informazioni presso la Consob relativamente al contenuto di una sua relazione datata 12 novembre
2021, attinente al "fascicolo n. 125477/21" nonché per l'ammissione della prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova:
1) vero che a partire dal marzo 2020, a seguito dell'aumento della volatilità del mercato, la VE
CA nominato il dott. Marco Borsa Responsabile della Parte Finanza dell'Istituto di Credito?
2) vero che la decisione di aumentare o di diminuire i margini di garanzia è prerogativa demandata all'interno della CA al Responsabile della Parte Finanza?
3) vero che la decisione di aumentare i margini di garanzia applicati a tutti i clienti della CA a partire dal marzo 2020 è stata assunta dal dott. Marco Borsa?
4) vero che la decisione di aumentare i margini di garanzia a marzo 2020 è stata confermata dai
Commissari Straordinari nominati da CA d'Italia post apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto di Credito?
Si indicano come testimoni su tutte le predette circostanze i dott.ri Marco Borsa (c.f. BRS MRC
75R27 D198B) e Tranquillo Pasetto (c.f. [...]).
Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche dell'IVA, nella misura di legge”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato in data 23.6.2021 a VE CA s.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more del giudizio fusa per incorporazione nella attuale CA Cambiano 1884 s.p.a.
(di seguito anche solo VE o la CA) - RI PI IM ha lamentato di aver subito, nel periodo dal 20 marzo 2020 al 19 ottobre 2020, un ingente danno - complessivamente stimato in €
1.146.575,56 - mentre operava in strumenti finanziari derivati (prevalentemente opzioni sul mercato
“IDEM”) tramite la piattaforma di trading on line della CA, a causa dell'illegittima e arbitraria imposizione da parte di quest'ultima di un aumento dei margini di garanzia del 20%, pur in assenza di perdite pregresse e “malgrado il mercato il 24 marzo 2020 fosse favorevole agli investimenti dell'attore”, con conseguente spostamento in negativo del saldo di conto corrente e del conto margini e chiusura forzata di tutte le posizioni aperte.
L'attore ha, altresì, lamentato l'illegittimo addebito, sull'estratto conto di chiusura dei rapporti al
19.10.2020, di € 57.912,59 per non meglio specificate “altre operazioni”, € 19.754,71 per interessi passivi ed € 107,00 per spese e commissioni, in carenza di pattuizioni contrattuali che autorizzassero tali addebiti.
1.2.- Si è costituita in giudizio VE CA che ha contestato le avversarie doglianze e chiesto il rigetto delle domande attoree.
1.3.- Alla prima udienza di trattazione sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.;
all'esito dello scambio delle relative memorie, sono state ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, mentre è stata ammessa ed espletata la consulenza tecnica
d'ufficio. Fatte, quindi, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2.- La domanda risarcitoria di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
2.1.- Il signor PI IM ha contestato a CA VE la violazione di obblighi di comportamento derivanti dalla legge, dal contratto e dal generale principio di buona fede e correttezza in relazione alle vicende occorse tra il 23 e 24 marzo 2020 nell'ambito del rapporto di servizi d'investimento stipulato tra le parti.
Attore e convenuta hanno sottoscritto, in data 22.7.2015, il “contratto di servizi di investimento, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione, collocamento” (cfr.doc. 3 di parte convenuta), unitamente all'Addendum relativo al servizio di interconnessione ai mercati attraverso la piattaforma “IB-PRISMA” e all'Addendum relativo alla
pagina 3 di 17
concessione di finanziamenti e prestito titoli vendite allo scoperto (cfr. doc. 4 di parte convenuta e 3 di parte attrice);
tale rapporto è stato regolato sul conto corrente-servizi di pagamento e servizi home banking n. 414060, precedentemente sottoscritto tra le stesse parti (in data 3.7.2015, cfr. doc. 2 di parte convenuta). Le operazioni su strumenti quotati del mercato regolamentato IDEM (“Italian Derivative
Market”) - in particolare, su opzioni aventi come sottostante strumenti finanziari -, venivano immesse
e registrate sul conto trading n. 14140602;
secondo quanto, inoltre, previsto all'art. E.
3.5. delle condizioni generali del contratto di investimento, a garanzia della fluttuazione dei prezzi delle operazioni aperte, l'investitore provvedeva al versamento, su apposito conto “margini” (n. 10067171)
“dei margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla BANCA anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizione della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini” (cfr. estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 22 settembre 2020 allegati sub docc. 2 e 3 alla relazione tecnica di parte convenuta, sub doc. 1).
È pacifico che il signor PI IM abbia, nel corso del rapporto, operato direttamente tramite la piattaforma di trading online della CA (IB-Prisma sopra menzionata), ivi inserendo i propri ordini in titoli e derivati, che venivano poi “eseguiti” o “trasmessi per la successiva esecuzione” dall'intermediario e “regolati” sul conto corrente acceso a suo nome presso il medesimo istituto bancario.
È altresì pacifico che, sino al 20.3.2020, i margini richiesti da VE CA a garanzia delle posizioni in derivati assunte dal cliente erano sempre stati conformi a quelli richiesti dalla cassa di compensazione e garanzia;
l'incremento dei margini del 20% contestato dall'attore è, infatti, divenuto operativo solo a decorrere dal giorno 24.3.2020, come si legge nella comunicazione della CA inviata e ricevuta dal signor PI IM in data 23.3.2020 (cfr. doc. 5 di parte attrice).
L'attore lamenta che tale “gravoso” incremento sia stato attuato in violazione dell'art. 118 t.u.b e dell'art. 21 t.u.f., oltre che dell'accordo contrattuale che fissava in “1 a 1” il rapporto di proporzionalità tra i margini contrattuali - sia iniziali sia di mantenimento - e i margini richiesti dalla cassa di compensazione e garanzia, evidenziando che, prima del 23.3.2020, non vi erano mai state da parte di
VE richieste di margini a garanzia maggiori di quelli previsti dalla cassa predetta.
La modifica, repentina e immediatamente esecutiva, imposta dalla CA sarebbe, inoltre, avvenuta in violazione del generale canone della buona fede, essendo stata comunicata al cliente senza il debito preavviso, mediante e-mail delle ore 19:06 “con effetto dalla giornata di negoziazione di domani”, sì da rendere impossibile per l'attore fare alcunché “per evitare o limitare il danno”.
pagina 4 di 17
In punto di individuazione e quantificazione del pregiudizio economico, l'attore ha allegato che
l'arbitraria imposizione della CA, avanzata alla chiusura dei mercati e con effetto dall'apertura del giorno seguente, determinò uno spostamento in negativo del saldo di conto corrente e del conto margini, con conseguente chiusura forzata delle posizioni aperte, malgrado il mercato stesse andando in direzione vantaggiosa per gli investimenti dell'attore. Mediante perizia depositata in atti, tale danno è stato quantificato in € 1.146.575,56 “totalmente ascrivibile alla imposizione di chiudere le posizioni ed alla impossibilità pratica di operare a fronte dell'arbitrario aumento dei margini, non essendoci predite pregresse”.
2.2.- In tal modo sintetizzate le doglianze attoree, va, in primo luogo, escluso che la
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