Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2024, n. 572
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 434/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa - in forza di procura allegata al ricorso introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Buscemi presso il cui studio, sito a
Menfi nella Via della Vittoria n. 160, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via M. Controparte_1
Cacioppo n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Menfi, nella via V. C.F._2
Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, l'odierna ricorrente, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in Menfi, in data 12/02/2009, con l'odierno resistente , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1, deduceva:
- che negli ultimi anni erano insorte insanabili incomprensioni con il suo coniuge, odierno resistente, causate del comportamento di quest'ultimo e, in particolare, dal suo carattere;
- che più volte aveva cercato di recuperare il rapporto coniugale ma il marito si disinteressava completamente di provvedere ai bisogni primari della moglie;
- che, in particolare, il passava tutte le sue giornate in campagna e, in più CP_1 occasioni, preferiva dormire nella seconda casa di sua proprietà;
- di essersi sempre occupata dei bisogni della famiglia;
- di non lavorare, di non avere né percepire reddito né beni mobili o immobili;
- che il resistente percepisce una pensione pari ad € 12.000,00 annui e altro reddito derivato da terreni di sua proprietà e che è proprietario dei seguenti immobili: a)
Fabbricato sito in Menfi Via Melchiorre Cacioppo n° 43 identificato catastalmente
Foglio 38 Particella 502;
b) Fabbricato sito in Menfi Via C/da Torrenova identificato catastalmente al foglio 33 Particella 383;
c) Appezzamento di terreno Foglio 33
Particella 253;
d) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella 255;
f) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella318;
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca
“volesse, disattesa ogni contraria istanza;
emettere provvedimento autorizzatorio a vivere separata dal proprio coniuge, Sig. venga pronunciata la separazione Controparte_1 personale dei coniugi Sig. nata a [...], il [...] c.f.: Parte_1
, e residente in [...] e Sig. C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] C.F.: ;
in caso di esito negativo del
[...] C.F._2 tentativo di conciliazione;
- assegnare la causa coniugale alla signora , nella Parte_1 quale vivrà. – Pone a carico del sig. un assegno mensile di Euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra .” Parte_1
Con comparsa del 16/11/2024, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 concludeva affinchè l'adito Tribunale di Sciacca: “qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo e nelle ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba emettere i provvedimenti provvisori: - ritenere e dichiarare infondate tutte le domande di cui all'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti, pronunciando la separazione personale dei coniugi per colpa della sig. ;
conseguentemente Parte_1 rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi processuali.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno resistente deduceva che:
- che già in data 13.6.2024, la parte resistente provava ad invitare controparte alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, seppur senza esito positivo;
- che la crisi coniugale non fosse in alcun modo addebitabile al Sig. ma ai CP_1 comportamenti della ricorrente, che si era progressivamente allontanata dal coniuge;
- che la stessa durante il matrimonio per molti anni aveva svolto attività lavorativa irregolare come badante, percependo redditi che non venivano destinati al sostentamento della famiglia bensì al mantenimento del figlio della ricorrente, residente in [...];
- che il marito aveva anche assunto degli oneri economici di spesa in favore della coniuge ma che non era più in grado di farvi fronte;
- che la crisi coniugale aveva trovato origine nel risentimento e nell'atteggiamento punitivo assunto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 434/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa - in forza di procura allegata al ricorso introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Buscemi presso il cui studio, sito a
Menfi nella Via della Vittoria n. 160, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via M. Controparte_1
Cacioppo n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Menfi, nella via V. C.F._2
Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, l'odierna ricorrente, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in Menfi, in data 12/02/2009, con l'odierno resistente , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1, deduceva:
- che negli ultimi anni erano insorte insanabili incomprensioni con il suo coniuge, odierno resistente, causate del comportamento di quest'ultimo e, in particolare, dal suo carattere;
- che più volte aveva cercato di recuperare il rapporto coniugale ma il marito si disinteressava completamente di provvedere ai bisogni primari della moglie;
- che, in particolare, il passava tutte le sue giornate in campagna e, in più CP_1 occasioni, preferiva dormire nella seconda casa di sua proprietà;
- di essersi sempre occupata dei bisogni della famiglia;
- di non lavorare, di non avere né percepire reddito né beni mobili o immobili;
- che il resistente percepisce una pensione pari ad € 12.000,00 annui e altro reddito derivato da terreni di sua proprietà e che è proprietario dei seguenti immobili: a)
Fabbricato sito in Menfi Via Melchiorre Cacioppo n° 43 identificato catastalmente
Foglio 38 Particella 502;
b) Fabbricato sito in Menfi Via C/da Torrenova identificato catastalmente al foglio 33 Particella 383;
c) Appezzamento di terreno Foglio 33
Particella 253;
d) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella 255;
f) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella318;
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca
“volesse, disattesa ogni contraria istanza;
emettere provvedimento autorizzatorio a vivere separata dal proprio coniuge, Sig. venga pronunciata la separazione Controparte_1 personale dei coniugi Sig. nata a [...], il [...] c.f.: Parte_1
, e residente in [...] e Sig. C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] C.F.: ;
in caso di esito negativo del
[...] C.F._2 tentativo di conciliazione;
- assegnare la causa coniugale alla signora , nella Parte_1 quale vivrà. – Pone a carico del sig. un assegno mensile di Euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra .” Parte_1
Con comparsa del 16/11/2024, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 concludeva affinchè l'adito Tribunale di Sciacca: “qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo e nelle ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba emettere i provvedimenti provvisori: - ritenere e dichiarare infondate tutte le domande di cui all'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti, pronunciando la separazione personale dei coniugi per colpa della sig. ;
conseguentemente Parte_1 rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi processuali.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno resistente deduceva che:
- che già in data 13.6.2024, la parte resistente provava ad invitare controparte alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, seppur senza esito positivo;
- che la crisi coniugale non fosse in alcun modo addebitabile al Sig. ma ai CP_1 comportamenti della ricorrente, che si era progressivamente allontanata dal coniuge;
- che la stessa durante il matrimonio per molti anni aveva svolto attività lavorativa irregolare come badante, percependo redditi che non venivano destinati al sostentamento della famiglia bensì al mantenimento del figlio della ricorrente, residente in [...];
- che il marito aveva anche assunto degli oneri economici di spesa in favore della coniuge ma che non era più in grado di farvi fronte;
- che la crisi coniugale aveva trovato origine nel risentimento e nell'atteggiamento punitivo assunto
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