Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 915
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Testo completo
N. 8193/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8193/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.7.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“pronunciare sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi SInori ed CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mestrino (PD) di procedere Controparte_2
a tutti gli incombenti conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza e con l'obbligo di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
2.La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15;
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3.Il padre, SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le visite che CP_1 Per_1
verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime:
- visite infrasettimanali: tre sere alla settimana dalle ore 18,30 alle ore 22,00 quando il padre riporterà la figlia dalla madre dopo cena, con almeno un pernottamento settimanale presso
l'abitazione del padre;
- weekend: a weekend alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
-
Natale: si precisa che relativamente al giorno di Natale di ogni anno, la figlia trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo con conseguente pernotto con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare la mattina seguente con il genitore in turno di responsabilità;
- Pasqua: la minore trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo e lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare il martedì seguente con il genitore in turno di responsabilità;
- le feste di compleanno di verranno trascorse con entrambi i genitori i quali Per_1
decideranno di comune accordo le persone da invitare;
I coniugi convengono che durante il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia ciascun genitore si assumerà tutte le relative spese (viaggio, pernottamento presso strutture alberghiere, svago ecc.).
4.A decorrere dal mese successivo in cui si trasferirà altrove, il SI. si impegna ed CP_1 obbliga a versare alla madre per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 250,00, Per_1
somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra . I genitori si faranno carico del 50% delle spese Controparte_2
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017, che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi sottoscrivono per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al presente ricorso, protocollo che pure viene qui allegato sub doc. 21.
5.L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, che si impegna sin d'ora a sottoscrivere e a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale documentazione necessaria ad avere accesso al predetto assegno unico universale nei termini sopra concordati. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto che ciascun coniuge esprime già ora il relativo consenso a formulare
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ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
6.L'abitazione familiare con i relativi arredi e corredi sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15, attualmente in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla madre. Il SI. si impegna CP_1
a rilasciare la casa familiare entro sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi asportando esclusivamente i propri effetti personali ed altri beni già concordati tra i medesimi
(stoviglie, pentole ecc.).
7.Nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza i coniugi convengono che: In relazione all'immobile coniugale anzidetto (di proprietà delle parti in forza di atto di compravendita stipulato in data 29.10.2008 a rogito del Notaio , n. 66.004 di repertorio e Persona_2
n. 13.212 di raccolta), i coniugi convengono quanto segue: il SI. si obbliga sin d'ora a CP_1 trasferire alla moglie, SI.ra , la quale a sua volta si obbliga sin d'ora ad accettare e Controparte_2 rendersi cessionaria, la propria quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento posto al secondo piano con annesso garage al piano terra, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Mestrino
(PD), con accesso da via