Trib. Napoli, sentenza 22/03/2024, n. 1410

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/03/2024, n. 1410
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1410
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo

R.G. 3126/2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3126/2021 R.G. LAVORO
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Ferrara, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in qualità di ex socio della Controparte_1 CodiceFiscale_1
Organizzazione_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: azione accertamento tfr
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/03/2021, l'istante in epigrafe esponeva di aver lavorato di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ditta , esercente Organizzazione_1 attività di produzione in serie di capi d'abbigliamento, presso lo stabilimento sito in Casandrino (NA), alla Via Melitiello, per il periodo dal 09.09.2004 al 03.03.2014, così come risulta dalle buste paga e dal Modello C2 Storico in atti;
che per l'intero periodo di lavoro aveva svolto le mansioni di operaia macchinista addetta, in particolare, a cucire le tasche e le giunture dei pantaloni, inquadrata nel
Livello 5 del C.C.N.L. “Tessile”, così come risulta dalle buste paga, osservando l'orario di lavoro e percependo la retribuzione in esse indicate;
che la predetta società veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 209 del 08.07.2016 e che nonostante il
tempestivo deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, nelle more del procedimento di verifica dello stesso, la procedura concorsuale veniva chiusa con decreto di non accertamento del passivo ex art. 102 l. fall. del 18.07.2018, con conseguente ritorno in bonis della società;
che, in data
13.12.2018, la era stata cancellata dal registro delle imprese a Organizzazione_1 seguito della chiusura della procedura fallimentare per insufficienza di attivo, con la conseguenza che
i soci nulla avevano riscosso all'atto della cancellazione;
che non aveva percepito il TFR alla cessazione del rapporto e che, stante l'assenza di una ripartizione dell'attivo tra i soci, nessuna azione di condanna ex art. 2495 c.c. poteva essere, validamente ed efficacemente, esercitata;
che sussisteva il suo interesse ad agire in giudizio allo scopo di ottenere l'accertamento del diritto a percepire il t.f.r.
e, quindi, a precostituirsi un titolo esecutivo necessario per attivare la procedura prevista dalla legge CP_ 297/82 e per escutere, quindi, la garanzia presso il Fondo
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la sussistenza del suddetto rapporto di lavoro subordinato e il diritto al pagamento del TFR, per l'importo complessivo di euro 14.236,72, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, nei confronti del solo ex socio della , Organizzazione_1
la stessa benchè ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte istante agisce, dopo la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma e prova di essere stata dipendente, nei confronti delle persone fisiche degli ex soci per il solo accertamento di un credito retributivo non soddisfatto.
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
L'art. 2495 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale, con la conseguenza che a partire dal momento in cui si verifica
l'estinzione della società medesima, si esclude che la stessa possa agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o
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