Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3356

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3356
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3356
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 6.12.2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter del c.p.c.
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 5500/2024 R.G.L. vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
[...]
, IN Controparte_1
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio, in qualità di docenti, presso vari Istituti Scolastici per diversi anni scolastici.
Precisamente, la ricorrente dal 05.10.2022 al 30.06.2023 e dal 01.09.2023 al Parte_1
30.06.2024;
la ricorrente dal 22.09.2020 al 30.06.2021. Parte_2
I ricorrenti hanno censurato l'operato del laddove non ha Controparte_1 erogato, per i suddetti periodi di lavoro, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta CE) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il loro diritto all'ottenimento del beneficio della Carta CE per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, condannare il all'erogazione del relativo bonus economico Controparte_1
corrispondente ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui hanno lavorato, con condanna del
alla refusione delle spese di lite da distrarsi. Controparte_1

2. Il , ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_1
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa loro riunione, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****

3. Nel merito le domande attoree sono fondate e devono essere accolte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
Nel dare attuazione alla previsione normativa di rango primario è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i
“beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto
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