Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 645

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 645
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 645
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

n. 29/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Mariagrazia Galati Presidente
2) dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
3.10.2024, ai sensi dell'art. 473bis.22 co.4 c.p.c. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. NIUTTA MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 27.08.2006 nel Comune di Nardodipace (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2006, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che la casa coniugale, sita a
Caulonia (RC), in via San Pietro d'Antiochia n. 13 Scala B, è di proprietà della che CP_1 dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (Locri, 25.08.2012), Persona_1
1
minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti della sua età e percettore dell'indennità di frequenza (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti);
(Locri, 6.03.2015), minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Parte_2
co. 1 L. 104/1992, con diagnosi di deficit dell'apprendimento scolastico (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti) e (Locri, 23.07.2018);
che Parte_3
nel mese di agosto 2023 la avrebbe comunicato al marito la volontà di separarsi non CP_1
sentendosi più coinvolta sentimentalmente, dimostrando disaffezione dal contesto familiare;
che in data 22.12.2023 la si è allontanata da casa, comunicando telefonicamente al marito CP_1 di aver conosciuto un'altra persona, di trovarsi in Sicilia e che non avrebbe fatto più rientro a casa, chiedendogli di preoccuparsi dei figli minori;
che il giorno successivo all'allontanamento
l'odierno ricorrente aveva sporto querela nei confronti della moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che, in seguito a detto episodio, si è attivata attorno alla famiglia una fitta rete di presenze per aiutare l'odierno ricorrente nella cura e nella gestione anche scolastica dei minori.
Premesso che, in ragione della gravità delle condotte ascritte alla moglie, anche nell'eventualità del suo rientro presso la casa coniugale il ricorrente non avrebbe voluto più proseguire la convivenza, lo stesso ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, nonché che fosse previsto: l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'obbligo in capo alla di CP_1 concorrere al mantenimento dei figli nella misura di euro € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%;
la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori esclusivamente alla presenza di altri familiari e, comunque, sempre previa sua richiesta.
Contestualmente, ha formulato istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. richiedendo Parte_1
l'adozione, inaudita altera parte, di provvedimenti indifferibili volti ad ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità genitoriale sui minori, nonché l'autorizzazione della scuola a negare la consegna dei minori alla madre e del ricorrente medesimo, nell'interesse dei minori, ad interfacciarsi con l'Inps e con l'ufficio postale.
Designato il giudice relatore, veniva a questi delegata anche la decisione sull'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.;
con decreto del
16.01.2024, nel subprocedimento recante n. 29-1/2024 R.G., il Giudice precedentemente titolare del procedimento ha adottato i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. affidando provvisoriamente i figli minori della coppia a ed autorizzandolo ad assumere in Parte_1
2
via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, riservando “all'esito dei necessari approfondimenti nel contraddittorio tra le parti, l'adozione di ogni determinazione in ordine alla regolamentazione degli incontri madre-figli ed alla necessità di assumere provvedimenti limitativi della capacità genitoriale” ed invitando gli istituti scolastici frequentati dai figli della coppia ad informare previamente il padre qualora la volesse prelevare i CP_1
minori. Con ordinanza del 31.01.2024 veniva disposta “in via provvisoria ed urgente, ad integrazione del provvedimento del 16.1.2024, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente presso cui sono collocati i minori” con conseguente rinvio all'udienza del 14.02.2024, ove i provvedimenti indifferibili adottati ex art. 473bis.15 c.p.c. venivano confermati.
Nel procedimento principale recante n. 29/2024 R.G., con decreto del 16.02.2024 di questo
Giudice relatore - subentrato nella titolarità del medesimo solo a far data dal 14.02.2024 -
l'udienza originariamente fissata per la comparizione delle parti è stata rinviata dapprima all'udienza tabellare del 18.04.2024 e, a seguito di specifica istanza del ricorrente, a quella del
4.07.2024.
In detta sede veniva sentito soltanto il ricorrente, il quale dichiarava: “non ho avuto notizie di mia moglie recentemente. Mi ha contattato telefonicamente solo una volta nel mese di marzo per chiedermi notizie dei nostri figli e mi ha chiesto di inviarle una foto: io le ho risposto che se voleva avere notizie dei figli poteva venire a casa perché nessuno l'aveva cacciata e lei era andata via spontaneamente. Mia moglie non si è mai messa in contatto con la scuola. So che circa un mese fa ha sentito suo padre, ma comunque i suoi genitori sono dalla mia parte perché lei ha abbandonato i figli e se n'è andata di casa. La gestione dei bambini attualmente procede benissimo;
sono aiutato dai miei familiari e in particolare dai miei cognati e dai miei suoceri.

Io sono dipendente comunale e guadagno al mese circa € 760,00 netti. Mia moglie non ha mai lavorato;
la casa in cui io attualmente vivo con i bambini è di proprietà di mia moglie. Sulla casa lei solo una volta, mi sembra a dicembre 2023, dopo l'allontanamento ha detto che era sua e io ho risposto che attualmente ci stavo io con i bambini
”.
Con ordinanza del 24.07.2024 di questo Giudice relatore, previa declaratoria di contumacia di
venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi Controparte_1 dell'art. 473bis.22 c.p.c., disponendo in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma di € Parte_1
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli.
3
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non essendo state articolate richieste istruttorie, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 473bis.22 co.4 c.p.c., all'udienza del 3.10.2024 all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al
Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata
a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dagli atti e verbali di causa è possibile ritenere, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra le odierne parti del giudizio sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co.1 c.c., come confermato dalla circostanza che, già dal mese di dicembre 2023, la ha abbandonato la casa coniugale e non vi ha fatto più rientro. CP_1
Inoltre, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
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