Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/04/2024, n. 358

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/04/2024, n. 358
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 358
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa
Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 815 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (P.I. 05410741002), in persona del suo procuratore avv.
Vincenzo Folino giusta procura generale del 15.5.2008, rep. n. 86055, raccolta n. 20508, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via F. Rismondi n. 5, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, in forza di procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di appello;

APPELLANTE
E
RO NA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Via Capitano Manfredi n. 59 presso lo studio dell'Avv. Emma Felcia che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;

APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 734/2013, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme, depositata il 6.11.2013.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.1.2012, ON ER conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, la ND Telecomunicazioni s.p.a. in persona del legale rapp.te pro-tempore, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'invio di fax recanti promozioni e comunicazioni commerciali. In particolare, esponeva: che, per oltre un anno, nel 2011, riceveva, sull'utenza di fax recante il numero
0968.23023, materiale pubblicitario avente ad oggetto proposte contrattuali relative ai servizi di telefonia mobile ND.
Si costituiva la ND Telecomunicazioni s.p.a. eccependo l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e quantum e, in ogni caso, l'incompetenza per materia del Giudice adito su questioni riguardanti la tutela della privacy, indicando come competente il Tribunale di Roma o di Lamezia
Terme, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore di quello di Roma ove è ubicata la ND;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Con l'impugnata sentenza n. 734/2013, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda di risarcimento per violazione del Codice del consumo e codice delle Comunicazioni, avanzata dall'odierna parte appellata, condannando la ND al risarcimento dei danni cagionati per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la ND Telecomunicazioni s.p.a. eccependo, anche in questa sede: 1) l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma ovvero di Lamezia Terme perché la domanda riguardava controversie relative all'applicazione delle disposizione del Codice della privacy;
2) l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Roma o di Lamezia Terme, ovvero del Giudice di Pace di Roma ove è ubicata la ND;
3) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale;
4) il difetto di legittimazione passiva poiché la ND non aveva mai inviato il materiale pubblicitario e la mancanza di prova;
5) l'errato richiamo del giudicante all'art. 660 c.p. non configurandosi il reato per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo 6) l'insussistenza del danno patrimoniale e del pregiudizio economico derivante dall'eventuale comportamento antigiuridico nonché del danno non patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2014, si costituiva in giudizio
ON ER per impugnare e contestare le deduzioni indicate nell'atto di appello. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.11.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità dell'appello nonostante la pronuncia sia stata resa dal giudice di pace secondo equità.
La sentenza è appellabile non solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., ma anche, come nel caso di specie, quando viene formulata dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.) e la stessa sia accompagnata alla richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”.
In tal caso, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. – di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ. (Cass. n. 9432 del 11/06/2012).
Con riguardo al disposto di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n.
40/2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis), secondo cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, occorre rilevare che la disposizione codicistica introduce la previsione di un appello a critica vincolata, ammesso, anche in relazione a
motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 6410 del 13 marzo
2013
).
I motivi addotti dall'appellante di incompetenza per materie e per territorio, compresa la violazione dei principi regolatori della materia della privacy, in particolare, l'omesso tentativo di conciliazione presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rendono ammissibile l'appello.
Prima di disquisire sul merito, è doveroso, preliminarmente, qualificare la domanda perché per la
ON “è una normalissima azione risarcitoria che non rientra tra quelle disciplinate dal D.lgs
196/2003”;
per la ND Telecomunicazioni s.p.a., invece, “l'invio di fax indesiderati, rappresenterebbe un'ipotesi di trattamento di dati personali rientrante nella relativa previsione di cui al D.lgs n. 196/2003”.
Diversamente da quanto concluso dal Giudice di primo grado che ha qualificato l'azione di natura extracontrattuale e, come tale, non rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 152 D.lgs. 196/2003, il
Tribunale ritiene che la comunicazione commerciale, il fax volto a ottenere il consenso a essere contattato per fini di marketing deve ritenersi come trattamento dei dati personali delle persone chiamate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2021, n. 11019).
Precisa la Suprema Corte che “se al momento della sottoscrizione del contratto di utenza non è stato prestato apposito consenso, le comunicazioni automatizzate successive volte all'acquisizione del consenso per l'effettuazione di attività di marketing costituiscono un'interferenza illegittima nella vita privata del destinatario” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9920).
L'invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici, se non preceduto dall'informativa sul trattamento del dato personale e dall'acquisizione del consenso del titolare, integra due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, dall'omessa informativa ex artt. 13 e 161 del "codice della privacy", e, dall'altro, dalla non assentita comunicazione automatizzata ex artt.
23, 130, 162, comma 2 bis, e 167 del
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