Trib. Lucca, sentenza 07/10/2024, n. 330
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Testo completo
N. R.G. 226/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2023
All'udienza del 7.10.24 ore 09.12 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv. Parte_1
FAVATI NICOLA e l'avv. BALDI SIMONA . Per parte resistente è presente laq d.ssa MARINO LAURA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 9.55, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2023 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti BALDI Simona e FAVATI Nicola, ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Pisa, Piazza del Pozzetto n, 9 ricorrente contro
(già ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2 resistenti
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A)Legittimazione passiva
Corre l'obbligo di rilevare, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva dell'articolazione territoriale
“ ”: l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il Controparte_2 [...]
, quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_1 Controparte_2
mera articolazione territoriale del resistente. L' , ai sensi
[...] CP_1 Controparte_2 dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa”
e la medesima disposizione attribuisce all' competente la rappresentanza in Controparte_2 giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e CP_1 rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno
1
il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del
Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7
D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera
f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' Controparte_2
Di conseguenza, gli restano articolazioni periferiche del
[...] Controparte_3 [...]
(cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico soggetto legittimato passivo nel Controparte_4 presente giudizio rimane il . Controparte_1
B) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_1 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine agli anni scolastici:
-A.S. 2020/2021: dal 15.10.2020 al 10.06.2021 per n. 18 ore settimanali;
-A.S. 2021/2022: dal 11.10.2024 al 23.2.2022 per n. 4 ore settimanali;dal 15.10.2021 al 30.12.2021, dal
31.12.2021 al 31.3.2022, dal 01.04.2022 al 31.05.2022 per n. 14 ore settimanali.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
C) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_5
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il , in particolare, sostiene che la ricorrente non abbia diritto a percepire la retribuzione CP_1 professionale docenti, per i periodi indicati nel ricorso, avendo svolto, negli anni scolastici di interesse, supplenze brevi e saltuarie, e non essendoci una disposizione normativa che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.
2
Indica come l'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001, prevede che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, secondo il , non CP_1 contempla il personale assunto a tempo determinato che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, riconoscendo la voce retributiva del compenso individuale accessorio solo per le seguenti categorie:
-tutto il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera;
- al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
-dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
Secondo la parte resistente, la pretesa della ricorrente è quindi infondata, ancora osservando che tale voce retributiva è corrisposta al personale di ruolo e anche al personale assunto a tempo determinato con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali prestate.
Il , inoltre, ha impugnato i conteggi di parte ricorrente, in quanto generici e non esaustivi riguardo CP_1 alle singole voci che determinano gli importi complessivi e che quantificano i giorni di effettivo lavoro, rendendo impossibile una valida difesa da parte dell'Amministrazione convenuta. Il Ministero, inoltre, ha affermato che è stata erroneamente conteggiata la giornata del 5.11.2021, in cui la ricorrente ha usufruito di un giorno di permesso non retribuito per motivi personali.
D) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli AA.SS. Controparte_1
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
3
Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che
l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Tuttavia, deve essere accolta l'eccezione del limitatamente alla giornata del 5.11. 2021 in cui la CP_1 ricorrente ha usufruito di una giornata per permesso non retribuito.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
4
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018;ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per gli AA.SS. 2020/2021 e
2021/2022 devono essere riconosciuti € 2.444,63, da cui essere sottratta la somma di 5,82 euro prevista dal CCNL, in quanto accolta l'eccezione del . CP_1
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità dell'unica questione trattata
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2023
All'udienza del 7.10.24 ore 09.12 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv. Parte_1
FAVATI NICOLA e l'avv. BALDI SIMONA . Per parte resistente è presente laq d.ssa MARINO LAURA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 9.55, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2023 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti BALDI Simona e FAVATI Nicola, ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Pisa, Piazza del Pozzetto n, 9 ricorrente contro
(già ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2 resistenti
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A)Legittimazione passiva
Corre l'obbligo di rilevare, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva dell'articolazione territoriale
“ ”: l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il Controparte_2 [...]
, quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_1 Controparte_2
mera articolazione territoriale del resistente. L' , ai sensi
[...] CP_1 Controparte_2 dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa”
e la medesima disposizione attribuisce all' competente la rappresentanza in Controparte_2 giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e CP_1 rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno
1
il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del
Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7
D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera
f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' Controparte_2
Di conseguenza, gli restano articolazioni periferiche del
[...] Controparte_3 [...]
(cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico soggetto legittimato passivo nel Controparte_4 presente giudizio rimane il . Controparte_1
B) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_1 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine agli anni scolastici:
-A.S. 2020/2021: dal 15.10.2020 al 10.06.2021 per n. 18 ore settimanali;
-A.S. 2021/2022: dal 11.10.2024 al 23.2.2022 per n. 4 ore settimanali;dal 15.10.2021 al 30.12.2021, dal
31.12.2021 al 31.3.2022, dal 01.04.2022 al 31.05.2022 per n. 14 ore settimanali.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
C) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_5
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il , in particolare, sostiene che la ricorrente non abbia diritto a percepire la retribuzione CP_1 professionale docenti, per i periodi indicati nel ricorso, avendo svolto, negli anni scolastici di interesse, supplenze brevi e saltuarie, e non essendoci una disposizione normativa che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.
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Indica come l'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001, prevede che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, secondo il , non CP_1 contempla il personale assunto a tempo determinato che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, riconoscendo la voce retributiva del compenso individuale accessorio solo per le seguenti categorie:
-tutto il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera;
- al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
-dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
Secondo la parte resistente, la pretesa della ricorrente è quindi infondata, ancora osservando che tale voce retributiva è corrisposta al personale di ruolo e anche al personale assunto a tempo determinato con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali prestate.
Il , inoltre, ha impugnato i conteggi di parte ricorrente, in quanto generici e non esaustivi riguardo CP_1 alle singole voci che determinano gli importi complessivi e che quantificano i giorni di effettivo lavoro, rendendo impossibile una valida difesa da parte dell'Amministrazione convenuta. Il Ministero, inoltre, ha affermato che è stata erroneamente conteggiata la giornata del 5.11.2021, in cui la ricorrente ha usufruito di un giorno di permesso non retribuito per motivi personali.
D) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli AA.SS. Controparte_1
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
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Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che
l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Tuttavia, deve essere accolta l'eccezione del limitatamente alla giornata del 5.11. 2021 in cui la CP_1 ricorrente ha usufruito di una giornata per permesso non retribuito.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
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è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018;ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per gli AA.SS. 2020/2021 e
2021/2022 devono essere riconosciuti € 2.444,63, da cui essere sottratta la somma di 5,82 euro prevista dal CCNL, in quanto accolta l'eccezione del . CP_1
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità dell'unica questione trattata
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