Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2024, n. 370
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
M M Presidente f.f. (rel.)
D S A Giudice
A Q G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 507 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(cf: C.F. 1 ), nata a Molins de Rei Parte 1
(Barcellona Spagna) il 28.5.1982, rappresentata e difesa, dagli avv.ti F T e
-
M T, presso il cui studio, sito a Palermo, viale Scaduto 2/d, è elettivamente domiciliata, giusta procura in notar Persona_1 del 10.02.2020
RICORRENTE
nei confronti di
CP 1 (cf: C.F. 2 (), nato a Novi Ligure il 24.7.1980, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfranco Puccio, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Bagheria, via Sciortino n. 33, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'premettendo di avere Con ricorso depositato in data 13.2.2020, Parte 1
CP 1 -trascritto nelcontratto il 25.2.2013 a Corleone matrimonio civile con
Registro degli atti di Matrimonio del predetto comune al n. 3, parte I, dell'anno 2013 – e che dalla loro unione era nato il figlio Persona 2 , il 3.11.2017, domandava al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e, in caso di accordo col resistente sull'applicazione della legge spagnola al presente procedimento, di dichiarare contestualmente lo scioglimento del matrimonio -, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la stessa, autorizzandola a trasferirsi in
Spagna insieme al figlio, disciplinando altresì il diritto di visita del padre e stabilendo
l'importo mensile a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di
Per 2
Domandava, in ogni caso, l'applicazione della legge spagnola al rapporto coniugale, in forza della direttiva comunitaria 1259/2010/CE, che, qualora i coniugi siano cittadini comunitari ed abbiano diversa cittadinanza, consente di poter trovare un accordo relativo alla legge applicabile per la separazione o il divorzio, consentendo la normativa spagnola peraltro la pronuncia di divorzio contestualmente a quella di separazione da parte del
Tribunale adito.
A fondamento del ricorso, deduceva le limitazioni imposte dal marito nel corso della vita matrimoniale, con serie ripercussioni sul suo stato psico-fisico, che l'avevano indotta ad
“andare per un certo tempo in Spagna, presso la sua famiglia di origine" con il figlio minore.
Nella comparsa di costituzione depositata il 27.4.2020 CP 1 manifestato il proprio diniego all'applicazione della legge spagnola, contestava le deduzioni avversarie formulando, innanzitutto, istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale fissata per il
4.3.2021, sul presupposto che la ricorrente, nel mese di gennaio 2020, si era recata in
Spagna per andare a trovare la propria famiglia d'origine insieme al figlio minore non facendo più rientro, impedendogli di vedere il bambino.
Si associava alla domanda di separazione personale, chiedendo l'addebito a carico della moglie, la quale, portando il piccolo Per_2 con sé in Spagna senza l'autorizzazione del padre, oltre ad integrare il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'art. 574 bis c.p., aveva di fatto causato il venir meno dell'unione materiale.
Domandava, pertanto, l'affidamento esclusivo del figlio minore, idoneo a garantirne lo sviluppo e la crescita nel contesto familiare e territoriale ove era nato e cresciuto, e, di conseguenza, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, ponendo a carico della ricorrente l'obbligo di versargli la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del bambino, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza che nulla fosse dovuto per il mantenimento del coniuge.
Con ordinanza del 15.10.2020 il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione - anticipata all'8.10.2020 a seguito dell'istanza del ricorrente preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i
-
coniugi a vivere separatamente e ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo l'obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al
mantenimento. Ha, inoltre, stabilito il “diritto per il padre di tenerlo con sé almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà liberamente concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze del figlio stesso;
stante il perdurare dell'emergenza sanitaria e al fine di evitare al bambino spostamenti internazionali per evidenti ragioni di cautela, dispone che, fino a nuova eventuale regolamentazione da parte dell'istruttore, gli incontri di cui sopra avvengano in presenza nella città del suo domicilio ovvero a giorni alterni, e nei giorni festivi, mediante collegamento in videoconferenza che dovrà essere garantito da entrambi i genitori in orario e per una durata che dovranno essere concordati;
in mancanza di accordo, alle ore 17 dei giorni pari e dei giorni festivi, compatibilmente con le esigenze del minore stesso.
Con ordinanza del 22.11.2021, il Giudice istruttore ha incaricato i servizi sociali del
Comune di Corleone, anche per il tramite del Consolato italiano in Spagna, per quanto di propria competenza e di acquisire presso i Servizi sociali di Molins de Rei (Barcelona -
Spagna), luogo di domicilio del minore Persona 2 , "dettagliata relazione in merito alle condizioni di vita e di relazione delle parti e del figlio minore Persona 2 evidenziando eventuali situazioni di disagio [...];
all'inserimento sociale del minore, interloquendo con gli insegnanti e il dirigente scolastico [… ];
alle dinamiche personali intercorrenti tra i genitori [… ] e tra i singoli genitori e il minore [...].
La causa, istruita mediante produzioni documentali e interrogatorio formale del resistente, con ordinanza dell'8.11.2023, emessa a seguito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6.11.2023, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
*
Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va affermata, innanzitutto, la giurisdizione italiana alla luce dell'art. 3 Reg. (CE) 27/1/2003, n. 2201/2003/ (abrogato dal successivo regolamento n. 2019/1111 Ue a partire dall'1.8.2022 e dunque applicabile al caso sub iudice), in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che attribuisce la competenza "generale" all'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova, per ciò che qui interessa, l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora e la residenza del convenuto (3, lett. a, seconda e terza ipotesi).
Invero, "la nozione di "residenza abituale" figura nei sei criteri di competenza di cui all'art. 3, par.
1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, che attribuisce, in modo non gerarchico, la competenza a decidere sulle questioni inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, a seconda dei casi, la residenza attuale
o precedente dei coniugi o di uno di essi (punto 42);
[...];
la nozione di "residenza abituale" è caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall'altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato (punto 44;
nonchè sentenza del 25 novembre 2021, IB, C-289/20, punto 57).
Secondo la Corte giustizia dell'Unione Europea, dunque, l'art. 3, par. 1, reg. Ce n. 2201/2003 del
27 novembre 2003 elenca, alle lettere a) e b), diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, da ritenere tutti come alternativi, essendosi prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (Corte di giust. UE 03-10-
2019, n. 759/18, punti 2628)" [in questi termini, Cass., S.U. n. 5830/2023 che ha affermato la giurisdizione italiana in un giudizio di separazione tra coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'Unione].
Nessun dubbio, poi, può aversi in ordine all'applicabilità della legge italiana, ai sensi dell'art. 8 Reg. (UE) N. 1259/2010 “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale", secondo cui, per ciò che qui interessa, “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: [...];
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita
l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
[...];
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Preso atto