Trib. Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 3345

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 3345
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3345
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 5596/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T -Presidente-
Dott.ssa A S -Giudice -
Dott.ssa F S -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5596 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 riservata in decisione all'udienza del 20.6.2024, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA

C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania al Vico S. Antonio Abate n.11-12 presso lo studio degli avv.ti Vincenzina
Tempone e A T che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Controparte_1 C.F._2
Umberto I, 106 presso lo studio dell'avv. V O che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Afragola, alla via San Luca, 36 CP_2 C.F._3
in qualità di curatore speciale della minore (nata a Napoli il 6/11/2015) giusta Persona_1
provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 16/18.3.2021
CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1


R.G. n. 5596/2018
All'udienza del 20.6.2024, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti ed il curatore della minore si sono riportati ai documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa alle condizioni concordate, rinunciando ai termini.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto il 2-7-2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2018, ritualmente notificato, la ricorrente (nata a Villaricca il 18.2.1981), premesso di avere contratto matrimonio in Vico Equense, in data 30 luglio 2014, in regime di separazione dei beni, con il resistente (nato a Villaricca il 17.8.1979) e che dalla loro unione è nata una figlia (nata a Napoli il 6/11/2015) - deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i Per_1
coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione dal marito, facendo uso di sostanze stupefacenti e di alcool oltre ad aver assunto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti;
l'affido esclusivo della minore;

l'assegnazione della casa familiare sita in Giugliano in Campania al Vico S. Antonio Abate n 9-10;
la disciplina del diritto di visita in forma protetta tra la minore ed il padre;
un contributo, a carico del resistente, per il mantenimento della minore nella misura di giustizia;
il 50% delle spese scolastiche, ludiche e straordinarie.
All'udienza presidenziale del 30.11.2018 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Scognamiglio) la quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, sebbene ritualmente citato, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa familiare, con tutto l'arredo in essa esistente, alla ricorrente per abitarla unitamente alla minore;
affidava la minore in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre presso Per_1
i Servizi Sociali di Giugliano in Campania secondo un calendario da questi predisposto e comunque almeno una volta a settimana;
poneva a carico del resistente l'assegno di mantenimento di euro 250,00 per la minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, di istruzione e ludico sportive, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabili secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
infine nominava il G.I. (dott. per l'udienza del Per_2
19.6.2019.
Dalla relazione dei SS di Giugliano in Campania (pervenuta il 7-2-2019) emergeva la disponibilità delle parti di seguire un percorso;
la possibilità riconciliazione;
un rapporto armonico e di gioco tra il e la piccola che sembrava essere molto legata al padre e presentare un benessere CP_1 Per_1
psicofisico tale da vivere in modo sereno il momento del distacco (cfr. relazione in atti).
Si costituiva in giudizio il resistente, con comparsa dell'11.3.2019, contestando le circostanze dedotte in ricorso, in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare e chiedendo, in via preliminare, la modifica delle statuizioni in ordine all'affidamento e al regime di visita della minore;
l' affido
2
R.G. n. 5596/2018
condiviso, con disciplina del diritto di visita, senza la presenza degli assistenti sociali;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Con successiva istanza del 2.5.2019, chiedeva, inoltre, la revoca del provvedimento presidenziale per permettere alla figlia di vivere col padre, deducendo che la casa familiare era stata costruita con il proprio danaro e che la moglie si era allontanata spontaneamente da casa, narrando fatti non veritieri.
Con memoria integrativa la ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito ai sensi dell'art.
151, comma 2, c.c.
;
la revisione dell'assegno di mantenimento in misura più congrua e comunque non inferiore ad € 500,00, essendo il resistente proprietario di diverse unità immobiliari, percettore di redditi derivanti da canoni di locazione e della ufficiosa titolarità di società operanti nel settore dei pellami.
Chiedeva, inoltre, disporsi una CTU per l'accertamento sulle capacità genitoriali;
gli accertamenti a mezzo polizia tributaria e guardia di Finanza;
per il resto la conferma dei provvedimenti presidenziali, con vittoria di spese.
Con memoria del 27.5.2019 il resistente chiedeva una perizia psicologica nei confronti della ricorrente ed un monitoraggio da parte dei sevizi sociali della famiglia di appartenenza della
;
con memoria del 30.5.2019, deducendo l'esistenza di fatti sopravvenuti verificatisi in Parte_1 occasione dell'ultimo incontro con la figlia presso i SS di Giugliano (esponeva, nella specie, che la ricorrente aveva assunto un comportamento aggressivo e violento alla presenza della figlia) reiterava la richiesta di affido della figlia e l' assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 10.9.2019 il G.I. (dott. ), alla luce della documentazione in atti, ampliava il Per_3
diritto di visita del padre, prevedendo un pomeriggio a settimana presso i Servizi Sociali del Comune di Giugliano in Campania ed un altro pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso un luogo “terzo”, diverso dalle abitazioni dei coniugi (es. parco, centro commerciale etc.), da individuarsi di comune accordo tra i coniugi;
su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art.
183, comma 6 c.p.c.
, rinviando all'udienza del 18.2.2020.
Il resistente impugnava l'ordinanza del 10.9.2019, chiedendo di poter vedere la figlia senza limitazioni e facendo rilevare che le indagini mediche richieste dalla ricorrente andavano poste a carico della stessa sulla base della propria estraneità al consumo di sostanze stupefacenti.
Con ordinanze del 13.9.2019;
del 15 e del 18.10.2019;
del 26.11.2029 e del 20.12.2019 il Giudice istruttore rigettava l' istanza, riservando ogni valutazione all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori in contraddittorio.
Con istanza urgente del 19.11.2019 la ricorrente lamentava che il resistente, in virtù del diritto di visita ampliato, pretendeva di prelevare direttamente la minore dall'istituto scolastico, portandola con sé in auto in assenza della madre o di soggetti terzi.
3
R.G. n. 5596/2018
Il Giudice istruttore con ordinanza del 26.11.2019 precisava che in relazione al “secondo incontro” paterno non vi era alcuna prescrizione relativa alla presenza della madre ovvero di altro soggetto, trattandosi di incontro libero.
Con provvedimento del 31.12.2019 il G.I. regolamentava il diritto di visita per le festività natalizie stabilendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la minore dalle ore 12.00 alle ore 18.00 per il giorno 1.1.2020 e dalle 12.00 alle 18.00 per il giorno 6.1.2020.
Con memoria di costituzione dell'11.2.2020 si costituiva per la ricorrente l'Avv. Vincenzina
Tempone, in aggiunta all'Avv. , la quale, nel riportarsi agli atti e scritti difensivi, Parte_1
evidenziando un cambiamento negli atteggiamenti della minore che rendevano necessari un consulto con uno specialista, chiedeva disporsi visite bisettimanali soltanto presso i SS in attesa del necessario accertamento in capo al resistente dell'uso di sostanze
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