Trib. Novara, sentenza 11/06/2024, n. 165
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Novara
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, L C, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 649 del ruolo contenzioso lavoro dell'anno 2023 tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. M V
B che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente-opponente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Giussano, via Fiume Controparte_1 C.F._1
n. 28, presso lo studio dell'avv. A M C che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
Resistente-opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. – retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.7.2023 la società ricorrente ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 102/2023 (Rg. n. 452/2023) con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della complessiva somma di € 53.000,00 quale fideiussore della New Street S.r.l. in relazione alle obbligazioni assunte da quest'ultima con la scrittura privata in data 10.9.2022.
La società ricorrente – premesso che , all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. Controparte_1
proposto nei confronti della New Street S.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro non regolarizzato intercorso con la predetta società era stata riconosciuta creditrice della somma di € 105.087,43 e che, in seguito al ricorso in appello
1
proposto dalla New Street S.r.l. le parti avevano sottoscritto una transazione in data 10.9.2022 che prevedeva il pagamento in favore della della somma di € 60.000,00 da corrispondere in rate CP_1 mensili ed in relazione alla quale l'odierna società opponente, in quanto cessionaria dell'azienda, si era costituita fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di € 72.000,00 - lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sul presupposto erroneo dell'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo. Sostiene infatti la società ricorrente che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di un valido titolo dal momento che non ricorrerebbero le condizioni di cui all'art. 1453 c.c. per la risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo a causa delle difficoltà economiche della società dovute all'emergenza pandemica e alla guerra in Ucraina, tali da legittimare, invece, la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Ha concluso pertanto per la sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto e per la revoca/annullamento dello stesso.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'opposizione per essere il ricorso stato iscritto a ruolo in data 26.7.2023 a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 15.6.2023 e, in ogni caso, l'improcedibilità della stessa stante l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 415 c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione concludendo per il rigetto della stessa. In particolare, l'opposta ha eccepito la genericità delle motivazioni poste alla base del mancato pagamento evidenziando l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine stante il pacifico mancato pagamento di ben più delle due rate previste dall'accordo transattivo per poter agire per il pagamento dell'intera somma dovuta. Infine, ha dato atto dell'intervenuto pagamento, tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione della somma di € 1.000,00 e del pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 nel novembre 2023 con conseguente riduzione dell'importo dovuto a € 51.000,00.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza odierna, dopo breve discussione orale, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
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Tribunale di Novara
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, L C, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 649 del ruolo contenzioso lavoro dell'anno 2023 tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. M V
B che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente-opponente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Giussano, via Fiume Controparte_1 C.F._1
n. 28, presso lo studio dell'avv. A M C che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
Resistente-opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. – retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.7.2023 la società ricorrente ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 102/2023 (Rg. n. 452/2023) con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della complessiva somma di € 53.000,00 quale fideiussore della New Street S.r.l. in relazione alle obbligazioni assunte da quest'ultima con la scrittura privata in data 10.9.2022.
La società ricorrente – premesso che , all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. Controparte_1
proposto nei confronti della New Street S.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro non regolarizzato intercorso con la predetta società era stata riconosciuta creditrice della somma di € 105.087,43 e che, in seguito al ricorso in appello
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proposto dalla New Street S.r.l. le parti avevano sottoscritto una transazione in data 10.9.2022 che prevedeva il pagamento in favore della della somma di € 60.000,00 da corrispondere in rate CP_1 mensili ed in relazione alla quale l'odierna società opponente, in quanto cessionaria dell'azienda, si era costituita fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di € 72.000,00 - lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sul presupposto erroneo dell'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo. Sostiene infatti la società ricorrente che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di un valido titolo dal momento che non ricorrerebbero le condizioni di cui all'art. 1453 c.c. per la risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo a causa delle difficoltà economiche della società dovute all'emergenza pandemica e alla guerra in Ucraina, tali da legittimare, invece, la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Ha concluso pertanto per la sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto e per la revoca/annullamento dello stesso.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'opposizione per essere il ricorso stato iscritto a ruolo in data 26.7.2023 a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 15.6.2023 e, in ogni caso, l'improcedibilità della stessa stante l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 415 c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione concludendo per il rigetto della stessa. In particolare, l'opposta ha eccepito la genericità delle motivazioni poste alla base del mancato pagamento evidenziando l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine stante il pacifico mancato pagamento di ben più delle due rate previste dall'accordo transattivo per poter agire per il pagamento dell'intera somma dovuta. Infine, ha dato atto dell'intervenuto pagamento, tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione della somma di € 1.000,00 e del pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 nel novembre 2023 con conseguente riduzione dell'importo dovuto a € 51.000,00.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza odierna, dopo breve discussione orale, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
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