Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024
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Testo completo
N.R.G. 1768/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1768/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 06MK6CR con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. DIV.P.A.S.I.CATA12/24/imm/m.c./n.39 del 24/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 02/02/2024 dalla Questura di , avente CP_1 contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 08.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificatogli il 02.02.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “rilevato che nel caso di specie l'istante ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2022, ospite di un fratello regolarmente soggiornante in Italia;
rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta titolare di una proposta di assunzione, dunque allo stato attuale non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa;
ritenuto che
non vi siano elementi in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio, e che la documentazione presentata non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio, stante il recente ingresso nel territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con il fratello convivente e il percorso lavorativo intrapreso, indicativo di una buona integrazione sociale nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da due anni;
vivo con mio fratello;
è regolare;
qui ho anche un altro mio fratello che vive a Cento. Sto lavorando come muratore. Non sono sposato”. All'udienza del 7.11.2024, è stato escusso il fratello del ricorrente ( , che ha dichiarato: Persona_1
“sono il fratello del ricorrente;
sono in Italia da vent'anni;
non sono cittadino italiano perché ho un buco con la residenza. Mio fratello è arrivato nel 2021 circa;
lo ospito io. Mio fratello lavora in una fabbrica di plastica. Io lavoro in una fabbrica di meccanica. In Italia c'è un altro fratello che vive sempre con me. In Marocco abbiamo i genitori. Mi auguro che venga rilasciato il pds a mio fratello. L'altro fratello che è con noi è il più piccolo. Lavora e ha fatto la sanatoria”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, rinunciando ai termini di legge Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1768/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 06MK6CR con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. DIV.P.A.S.I.CATA12/24/imm/m.c./n.39 del 24/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 02/02/2024 dalla Questura di , avente CP_1 contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 08.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificatogli il 02.02.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “rilevato che nel caso di specie l'istante ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2022, ospite di un fratello regolarmente soggiornante in Italia;
rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta titolare di una proposta di assunzione, dunque allo stato attuale non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa;
ritenuto che
non vi siano elementi in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio, e che la documentazione presentata non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio, stante il recente ingresso nel territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con il fratello convivente e il percorso lavorativo intrapreso, indicativo di una buona integrazione sociale nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da due anni;
vivo con mio fratello;
è regolare;
qui ho anche un altro mio fratello che vive a Cento. Sto lavorando come muratore. Non sono sposato”. All'udienza del 7.11.2024, è stato escusso il fratello del ricorrente ( , che ha dichiarato: Persona_1
“sono il fratello del ricorrente;
sono in Italia da vent'anni;
non sono cittadino italiano perché ho un buco con la residenza. Mio fratello è arrivato nel 2021 circa;
lo ospito io. Mio fratello lavora in una fabbrica di plastica. Io lavoro in una fabbrica di meccanica. In Italia c'è un altro fratello che vive sempre con me. In Marocco abbiamo i genitori. Mi auguro che venga rilasciato il pds a mio fratello. L'altro fratello che è con noi è il più piccolo. Lavora e ha fatto la sanatoria”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, rinunciando ai termini di legge Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento
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