Trib. Gela, sentenza 06/08/2024, n. 461

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 06/08/2024, n. 461
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 461
Data del deposito : 6 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1363/2017 R.G.
PROMOSSA DA
IUDICI FRANCESCO, nato a [...] il [...] (C.F.[...]), e IUDICE ANTONY
ALESSIO, nato a [...] il [...] (C.F. DCINNY87T15B4280), rappresentati e difesi dall'avv.
Claudio Danilo Cricchio (C.F. [...]), per procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliati in Gela, vico Imperia n. 1, presso lo studio del suindicato difensore
Opponenti
CONTRO
DANUBIO S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 12734471001), e per essa, nella qualità di procuratrice,
CERVED LEGAL SERVICES S.R.L. (C.F. 07082190963), a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi (C.F. [...]) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, v. Parioli n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Hilary Favitta
Opposta
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), già IFIS NPL S.p.A., a seguito di cambio di denominazione sociale, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio Angelo Ausilio di Venezia-Mestre,
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T - la mandataria IFIS
NPL SERVICING S.p.A., già denominata Gemini S.p.A. (C.F. 04602210272 e Partita IVA 04570150278), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
Gela, Via Torino n.16, presso lo studio dell'avv. Samanta Necchi
Interveniente
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2017 del 5/7/2017
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato CE CI e AN ES CE proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 304/2017, emesso dal Tribunale di Gela a domanda della società
Danubio s.r.l. Unipersonale per un credito di € 16.581,14, oltre interessi di mora determinati in via convenzionale, come da domanda, e spese del procedimento monitorio, derivante dal contratto di finanziamento n. 1284815, stipulato con Unicredit Family Financing Bank s.p.a. in data 29/1/2010, oggetto di cessione pro soluto in favore della ricorrente nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex L.
130/1999 e 58 D.L.vo 385/1993.
Gli opponenti in particolare deducevano che l'operazione di finanziamento, intrapresa tra la fine del 2009 e
l'inizio del 2010, era finalizzata alla compravendita di un'autovettura presso la ditta Cash & Car, del titolare
IV VA, e che, non essendo andato a buon fine tale acquisto, la richiesta di finanziamento avrebbe dovuto essere annullata. Riferivano inoltre di avere appreso in seguito che il finanziamento era stato ugualmente erogato e che tuttavia le rate di rimborso non erano state pagate. Sostenevano quindi di non doversi fare carico della restituzione delle somme pretese dalla società Danubio s.r.l. Unipersonale, cessionaria del credito derivante dal suddetto finanziamento, non avendo percepito la somma erogata, né concluso il contratto di compravendita. Affermavano altresì che la parte ricorrente si era limitata a produrre il contratto di finanziamento senza dare prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e del soggetto destinatario di tale erogazione, e negavano di avere ricevuto detta somma.
Chiedevano pertanto di annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare che nulla era da loro dovuto per sorte capitale, interessi e spese, non avendo mai riscosso le somme derivanti dal finanziamento oggetto di causa, né acquistato il bene per cui il finanziamento era stato erogato.
La Danubio s.r.l. Unipersonale, costituitasi in giudizio con deposito telematico di propria comparsa in data
29/1/2018, nel contestare la proposta opposizione rilevava di avere offerto prova della richiesta di finanziamento e dei documenti ad essa allegati, necessari al perfezionamento del contratto, nonché della erogazione della somma mutuata mediante bonifico della somma di € 13.000,00 in favore della concessionaria Cash & Cars s.r.l. in data 29/1/2010. Deduceva inoltre che il pagamento delle prime due rate del piano di ammortamento e di parte della terza rata confermava il perfezionamento del contratto di finanziamento. Affermava che mai in precedenza era pervenuta da parte degli obbligati, nonostante le diffide di pagamento ricevute, contestazione alcuna in merito al mancato perfezionamento del contratto di compravendita dell'autovettura. Rilevava altresì l'estraneità dell'istituto di credito erogatore del finanziamento alle vicende riguardanti la conclusione del contratto di compravendita, richiamando la clausola contenuta nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, che stabiliva la inopponibilità a Unicredit delle eccezioni relative al rapporto di compravendita. Contestava, infine, la presunta carenza di prova del credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, nel caso di mancata conferma del
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decreto ingiuntivo, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma di € 16.581,14, oltre interessi sino al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, di condannare gli opponenti al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo.
Con ordinanza emessa in data 2/2/2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale, richiesta da entrambe le parti con il teste
IV VA.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato telematicamente in data 24/3/2022, si costituiva in giudizio la IFIS NPL Investing s.p.a., nella qualità di cessionaria da Danubio s.r.l. di un portafoglio di crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., e per essa, quale mandataria, IFIS NPL Servicing S.p.A., che si riportava alle difese e alle richieste avanzate dalla società opposta, chiedeva l'estromissione di Danubio
s.r.l. Unipersonale attribuendosi la titolarità esclusiva del credito dedotto in giudizio, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta in favore di IFIS
Investing S.p.A., oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua dal dovuto al soddisfo, o al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa o, in ulteriore subordine, al pagamento della somma illegittimamente ricevuta dal dealer, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la richiesta di estromissione dal processo di Danubio s.r.l. Unipersonale, formulata dall'interveniente IFIS NPL Investing S.p.A., e per essa, dalla mandataria costituita in giudizio
IFIS NPL Servicing S.p.A.
L'interveniente in proposito deduce che, a seguito di cessione di crediti pro soluto stipulata con la società
Danubio s.r.l. in data 1/11/2021 ai sensi dell'art. 58 TUB, avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco nel quale è ricompreso il credito oggetto di causa, essa è unica titolare del credito dedotto in giudizio.
Tale circostanza ai fini della chiesta estromissione è priva di rilievo, e la richiesta formulata non può trovare accoglimento. Invero, in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso – che, per giurisprudenza consolidata, ricorre nell'ipotesi della cessione di crediti in blocco - l'art. 111 c.p.c. prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e che, in ogni caso, il successore può intervenire o essere chiamato nel processo. A mente dell'art. 111 co. 3 c.p.c., l'alienante può essere estromesso dal processo “se le altre
3 parti vi consentono”. Ne consegue che il cedente o conferente mantiene la propria legittimazione processuale anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali (quale sostituto del cessionario), “poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa” (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 24901 del 21/08/2023).
Nel merito, è incontestato che il credito vantato in sede monitoria dalla società Danubio s.r.l., poi ceduto alla interveniente Ifis NPL Investing, deriva dalla stipulazione da parte degli opponenti con Unicredit Family
Financing Bank s.p.a. di un contratto di finanziamento – contraddistinto dal n. 1284515 – per la somma di €
13951,70 ai fini dell'acquisto di un'autovettura presso la concessionaria Cash & Cars di IV VA, con sede in Gela.
Gli opponenti tuttavia deducono che nulla è da loro dovuto alla presunta titolare del credito derivante dal suddetto finanziamento, poiché affermano che non si è perfezionato o, comunque, non è andato a buon fine,
l'acquisto del veicolo, o comunque che il relativo contratto è venuto meno “per concorde volontà delle parti contraenti”. Sostengono inoltre che non sia stata offerta alcuna prova della effettiva erogazione del finanziamento.
Alla luce dei documenti in atti è provata la richiesta di finanziamento a Unicredit Family Financing sottoscritta da CE CI come richiedente il finanziamento e, perciò, debitore principale, e da AN
ES CE come coobbligato, mediante adesione ad un modulo recante il timbro del fornitore Cash &
Cars s.r.l., concessionaria di autovettura con sede in Gela, nonché l'indicazione delle caratteristiche del veicolo acquistato (marca, modello e cilindrata). E' altresì provata dall'opposta l'avvenuta erogazione della somma liquidata in favore della Cash & Cars s.r.l. tramite bonifico bancario eseguito in data 29/1/2010 (v. all. 3 alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Il finanziamento concesso da Unicredit Family Financing è, dunque, finalizzato all'acquisto di un'autovettura da parte dei richiedenti.
Sul punto l'art. 121 D.L.vo 1/9/1993 n. 385, c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 13/8/2010 n. 141) avuto riguardo all'epoca di stipulazione del contratto (fine 2009 – inizio 2010), recita: “ Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore)”. Per tale tipologia di credito il successivo art. 124 T.U.B., nel testo vigente all'epoca della stipulazione del contratto, con il richiamo dell'art. 117 T.U.B., co. 1 e 3, prescrive inoltre la forma scritta del contratto a pena di nullità ed indica gli elementi che il contratto deve precisare;
tra questi, per i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, è previsto che il contratto debba prevedere, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il
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trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. Ne consegue che il collegamento funzionale del mutuo contratto con l'erogazione del finanziamento in favore del richiedente con l'acquisto di un determinato bene da parte di quest'ultimo per scopi estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, deve risultare dal testo negoziale, che riporta indicazione del bene al cui acquisto è diretto il finanziamento.
L'esistenza di uno stretto rapporto causale tra il finanziamento e l'acquisto di un determinato bene induce a ritenere non condivisibile l'assunto dell'opposta secondo il quale le eccezioni relative al rapporto di compravendita sarebbero inopponibile al finanziatore poiché estraneo al contratto.
In proposito, va data continuità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed
i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori” (così Cass.
Sez. III sent. n. 20477 del 29/09/2014;
conf. da ultimo
Cass. Sez. II 13/4/2022 n. 12054). In particolare la Corte di legittimità ha osservato: “E' ... rilevante evidenziare come sia la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni (inserimento nel contratto dei requisiti di cui alle lettere a, b, e o), contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non
è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie”;
e ancora: “Orbene, l'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti (di finanziamento e di fornitura) consente di qualificare in termini di collegamento negoziale la fattispecie delineata dal legislatore nel precedente art. 124,
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