Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2025, n. 63
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.4114/24 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter
c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in prima trattazione al giorno 9 gennaio 2025
TRA
, nato il giorno 18.02.1973 in NAPOLI e residente in [...]
EQUENSE, C.F.: , elettivamente domiciliato presso gli CodiceFiscale_1 indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti GIANNATTASIO Salvatore e
GIANNATTASIO Andrea che lo rappresentano e difendono come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute da docente precario;
condanna ai conseguenti emolumenti.
1
CONCLUSIONI: quelle di cui all'atto costitutivo da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 8 luglio 2024 il sig. , Parte_1 docente precario di Scuola “Secondaria” di secondo grado, da ultimo in servizio, per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Superiore “Don L. MILANI” di
GRAGNANO, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale di: accertare e dichiarare il diritto di esso istante, quale docente precario con contratti di lavoro a tempo determinato inerenti i periodi 18.10.2018-
30.06.2019, 12.09.2022-30.06.2023, 11.09.2023-30.06.2024, ad ottenere
l'indennità sostitutiva per complessivi 69,16 giorni di ferie maturati e non goduti nei tre suddetti anni scolastici, con consequenziale condanna giudiziale a carico della convenuta alla Controparte_2 corresponsione, in suo favore, della somma di € 4.755,21 oltre interessi legali
e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio non si costituiva
l'Amministrazione convenuta che, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti
l'udienza cartolare fissata in prima trattazione al giorno 9 gennaio 2025, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § §
(2)
La domanda attorea, fondata nella sua articolazione giuridico/ermeneutica, deve essere accolta alla luce del seguente iter argomentativo.
2
La pretesa azionata concerne la monetizzazione delle ferie non godute dal docente precario di scuola “Secondaria” di secondo grado, Parte_1 negli aa.ss. 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, in riferimento ai quali ciascun rapporto di supplenza si era protratto fino al 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto.
Assume nella buona sostanza il ricorrente di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto la sua attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
La premessa in fatto è documentata (cfr. contratti a termine e cedolini paga in atti versati dall'istante) e non contestata dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace.
Pacifici, inoltre, devono ritenersi i dati utilizzati dal ricorrente per il calcolo algebrico, a derivazione negozial/collettiva, della somma richiesta per la citata causale.
Che, nella prospettazione attorea, trova la sua fonte nelle clausole dispositive e negoziali disciplinanti l'istituto delle ferie, da interpretare alla luce delle direttive eurounitarie e dello stesso tracciato giuridico-ermeneutico “interno” desumibile dagli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito.
In mancanza di controdeduzioni del convenuto, pare al G.U.L. CP_1 ineludibile valorizzare il tessuto argomentativo già posto a corredo di precedenti, similari pronunzie.
Essenzialmente basate su un tracciato ermeneutico ormai definitivamente acquisito che può essere riassunto richiamando tre recenti, diverse pronunzie dei Giudici di legittimità.
(3)
< Secondo la interpretazione sostenuta dal , il D.L. n. 95 del 2012, CP_3 art. 5, comma 8, aveva disapplicato, a decorrere dal 7 luglio 2012, la previsione del CCNL del Comparto Scuola 29 novembre 2007, art. 19, nella
3
parte in cui consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie e di monetizzarle. Successivamente, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
56, aveva disapplicato dall'1” settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che non erano già state disapplicate dal D.L. n. 95, relative alle ferie del personale a tempo indeterminato. Infine, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
55, aveva introdotto una deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie per le supplenze brevi e per le supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
“spettanti” e quelli in cui era “consentito” fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicché la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto
(spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni (in cui era consentito godere delle ferie).
Il ricorso è infondato.
…
Con l'entrata
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