Trib. Rieti, sentenza 30/10/2024, n. 201
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Testo completo
R.G. 1591/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale riunito nelle persone dei magistrati:
Dott. C S Presidente
Dott. G M Giudice
Dott. ssas B V Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale: ) e (codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S M ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del predetto difensore giuste procure alle liti in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: domanda congiunta di separazione e divorzio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il 29 ottobre 1983 in Roma (RM), (atto Parte_1 Parte_2
n. 1470, parte 2, serie A, anno 1983).
Dalla predetta unione è nato in data 08 novembre 2006, . Persona_1
I ricorrenti hanno dedotto che da tempo si sono verificati fatti tali tra loro da rendere intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e che, pertanto, allo stato è impossibile per i predetti ricostruire, per incompatibilità caratteriali e profonde incomprensioni, la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della relazione coniugale.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2.10.2024 contenente
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
SULLA CASA CONIUGALE
1 La casa coniugale, sita in (00065) Fiano Romano (Rm), alla Via Prato della Corte, 6, resta assegnata alla Sig.ra
Parte_1
Il Sig. già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile e ad a-sportare dalla Parte_2 predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali e nelle more, ove non avesse ancora provveduto in tal senso, procedere con il cambio della propria residenza.
SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore , minorenne, studente e non autosufficiente, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno in modo paritetico la responsabilità genitoriale, cosicché tut-te le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale riunito nelle persone dei magistrati:
Dott. C S Presidente
Dott. G M Giudice
Dott. ssas B V Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale: ) e (codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S M ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del predetto difensore giuste procure alle liti in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: domanda congiunta di separazione e divorzio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il 29 ottobre 1983 in Roma (RM), (atto Parte_1 Parte_2
n. 1470, parte 2, serie A, anno 1983).
Dalla predetta unione è nato in data 08 novembre 2006, . Persona_1
I ricorrenti hanno dedotto che da tempo si sono verificati fatti tali tra loro da rendere intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e che, pertanto, allo stato è impossibile per i predetti ricostruire, per incompatibilità caratteriali e profonde incomprensioni, la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della relazione coniugale.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2.10.2024 contenente
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
SULLA CASA CONIUGALE
1 La casa coniugale, sita in (00065) Fiano Romano (Rm), alla Via Prato della Corte, 6, resta assegnata alla Sig.ra
Parte_1
Il Sig. già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile e ad a-sportare dalla Parte_2 predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali e nelle more, ove non avesse ancora provveduto in tal senso, procedere con il cambio della propria residenza.
SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore , minorenne, studente e non autosufficiente, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno in modo paritetico la responsabilità genitoriale, cosicché tut-te le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti
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