Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 60
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N. R.G. 10652/2023
N. RG 10652/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10652/2023 R.G. promossa da:
AM ZI, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago (c.f. [...]), che lo rappresenta e difende.
Opponente contro
RUBICON SPV SRL, c.f. 10376700968, e per essa la procuratrice CERVED LEGAL SERVICES
SRL, c.f. 07082190963, in persona del legale rappresentante pro tempore, tanto legittimata dalla prima mandataria Cerved Credit Management S.p.A., titolare di procura (a rogito notaio Luigi Cecala, rep.
42685/2018, allegato al doc. 4) rilasciata da Rubicon, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, c.f. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Matteo Maugeri, c.f. [...], via Gorizia n. 49,
Catania. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2023, AM ZI spiegava formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 11.682,17 notificato al medesimo in data 28.9.2023, in virtù della sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania: “
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
pagina 1 di 6
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile all'odierno opponente in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 29.09.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. - Ritenere e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del rapporto bancario per cui è causa;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o quell'altra che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi. IN VIA
ISTRUTTORIA, Voglia il Giudice adito - Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in questione. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
AM ZI aveva stipulato con Plusvalore S.p.A. in liq.ne il contratto n. 660858 (All. 5), inerente alla liquidazione di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 36 rate mensili di € 185,85 ciascuna, per un totale di complessivi € 6.690,60
Stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate del contratto, veniva proposto all'opponente un piano di finanziamento con attribuzione di nuova anagrafica (n. 1679293) (doc. 7), come da piano di ammortamento (doc. 6), le cui rate non sono mai state rimborsate (cfr. estratto conto - doc. 8).
Rilevata l'inadempienza, in data 3.11.2017 veniva trasmessa all'opponente diffida di pagamento (ricevuta giorno 11.11.2017 - doc. 9) e, sulla base di ciò, la creditrice richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 5435/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 05.10.2018, con il quale veniva ingiunto a AM ZI il pagamento della somma di € 8.404,58, oltre
N. RG 10652/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10652/2023 R.G. promossa da:
AM ZI, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago (c.f. [...]), che lo rappresenta e difende.
Opponente contro
RUBICON SPV SRL, c.f. 10376700968, e per essa la procuratrice CERVED LEGAL SERVICES
SRL, c.f. 07082190963, in persona del legale rappresentante pro tempore, tanto legittimata dalla prima mandataria Cerved Credit Management S.p.A., titolare di procura (a rogito notaio Luigi Cecala, rep.
42685/2018, allegato al doc. 4) rilasciata da Rubicon, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, c.f. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Matteo Maugeri, c.f. [...], via Gorizia n. 49,
Catania. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2023, AM ZI spiegava formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 11.682,17 notificato al medesimo in data 28.9.2023, in virtù della sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania: “
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
pagina 1 di 6
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile all'odierno opponente in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 29.09.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. - Ritenere e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del rapporto bancario per cui è causa;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o quell'altra che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi. IN VIA
ISTRUTTORIA, Voglia il Giudice adito - Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in questione. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
AM ZI aveva stipulato con Plusvalore S.p.A. in liq.ne il contratto n. 660858 (All. 5), inerente alla liquidazione di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 36 rate mensili di € 185,85 ciascuna, per un totale di complessivi € 6.690,60
Stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate del contratto, veniva proposto all'opponente un piano di finanziamento con attribuzione di nuova anagrafica (n. 1679293) (doc. 7), come da piano di ammortamento (doc. 6), le cui rate non sono mai state rimborsate (cfr. estratto conto - doc. 8).
Rilevata l'inadempienza, in data 3.11.2017 veniva trasmessa all'opponente diffida di pagamento (ricevuta giorno 11.11.2017 - doc. 9) e, sulla base di ciò, la creditrice richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 5435/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 05.10.2018, con il quale veniva ingiunto a AM ZI il pagamento della somma di € 8.404,58, oltre
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