Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 195

TRIB Foggia
Sentenza
21 gennaio 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
21 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dalla Giudice del Lavoro RA de Salvia del Tribunale di Foggia riguarda una controversia tra una ricorrente e l'INPS, relativa a un presunto indebito assistenziale. La parte ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta di restituzione di somme erogate a titolo di pensione, sostenendo di aver rispettato i requisiti reddituali e di non aver agito in mala fede. L'INPS, al contrario, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la validità della propria richiesta di recupero.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che l'indebito assistenziale non può essere ripetuto se non vi sono elementi che escludano l'affidamento del percettore. In particolare, ha evidenziato che la mancanza del requisito reddituale era nota all'INPS, e che la ricorrente aveva presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali. Pertanto, la Giudice ha dichiarato l'irripetibilità della somma richiesta dall'INPS e ha condannato l'ente previdenziale alla restituzione delle somme già trattenute, oltre al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione delle norme in materia di indebito assistenziale, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 195
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 195
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, RA de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.12025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6181/2022 R.G.L.
TRA
QU AN, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata titolare di pensione INVCIV n. 07089947;
che l'INPS, con la missiva del 4.11.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di
€.6.890,16, per il periodo gennaio 2020-novembre 2021, adducendo la seguente motivazione “la sua pensione numero 07089947 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2019 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019”;
di aver proposto ricorso amministrativo, da intendersi respinto per silenzio-rigetto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall'INPS e condannare
l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il
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