Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5952
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Testo completo
Proc. R.G. n. 6120/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6120/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Laura Landi, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.12.2024
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 [nata ad [...] Parte_1 in data 19.12.1985 (CF. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 23.9.2012 in IA (SA) con [nato a Controparte_1
IA (SA) in data 28.5.1982 (CF. )] e che dalla loro C.F._3 unione erano nati i figli minori (5.12.2007) ed (30.7.2014), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 250,00 per figlio oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 il G.D., sentita la ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, il quale non ha ritenuto di partecipare al giudizio;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti
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del presente giudizio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
B) Dal matrimonio sono nati i figli minori (5.12.2007) ed Per_1 Per_2
(30.7.2014), rispettivamente di 17 e 10 anni.
Va evidenziato che nel corso del giudizio, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei minori.
Pertanto, i due minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza