Trib. Palmi, sentenza 12/02/2025, n. 70

TRIB Palmi
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 12/02/2025, n. 70
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 70
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

R.G. n. 1321/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 febbraio 2025
All'udienza del 12/02/2025 alle ore 9.32 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del Ministero della Giustizia e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del Ministero della Giustizia.
Il Giudice dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1321/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1321 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. [...]), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente - nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore
- opposto contumace -
1


Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/02/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 815/2022 R.G.N.R. e n. 22/2023 R.G.GIP. instaurato a carico della sig.ra AR IA LA, imputata per la violazione dell'art. 7 comma 1 D.L. 28.01.2019 n. 4 conv. in L n. 26/2019, il GUP del Tribunale di
Palmi all'udienza del 21/09/2023 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo Brunetti.
Con sentenza n. 2/2024 emessa all'udienza dell'11/01/2024 il GUP ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. così come modificato dal D.Lgs. n.
150/2022 (c.d. riforma Cartabia) in ragione dell'irreperibilità degli imputati.
In data 17/01/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase di studio e decisionale, indicando un compenso di € 2.269,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia;
parametri medi, all. 5: “FASE DI
STUDIO DELLA CONTROVERSIA, valore € 851,00 + FASE DECISIONALE, valore €
1.418,00).
Con decreto depositato in data 14/11/2024 e comunicato in data 15/11/2024 il GUP del
Tribunale di Palmi ha liquidato al difensore il complessivo importo di € 630,67, riconoscendo solo la fase decisoria (€ 709,00, parametro minimo), senza inserire la fase di studio.
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto anche la fase di studio.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
A) L'opponente (doc. 1) ha documentato di essere stato nominato difensore dell'imputata quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 21/09/2023 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza e poi a quella dell'11/01/2024 di discussione e decisione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116
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TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia (irreperibilità) è questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p.
(espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita
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