Trib. Teramo, sentenza 08/10/2024, n. 556

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 08/10/2024, n. 556
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 556
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

R.G.N. 460 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
DI EB FA (c.f. [...]) nato in [...] il [...] e residente in [...], Pineto (TE), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Chiara Mestichelli del Foro di Rieti (c.f. [...]– p. iva
00917940579 - chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it) - la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica: chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it – e, unitamente al nominato difensore, elettivamente domiciliato in Rieti (02100) alla Via Garibaldi 264/E, presso e nello studio del predetto difensore, di seguito, per brevità, anche “il Professionista
RICORRENTE
Contro
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI
0212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana
Mariotti, C.F. [...], procuratore per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor Roberto Fantini di Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, del
22.03.2024, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto. Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti@postacert.inps.gov.it FAX: 0861336419
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “(I) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di addebito 408 2023 0023041 47 000, nonché nella nota datata 18.11.2022 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere per l'effetto annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da Inps nei confronti del ricorrente e comunicata con nota datata 18.11.2022, nonché i provvedimenti di calcolo d'ufficio dei contributi per l'anno 2016 e di cui alla rispettiva nota;
(II) In subordine annullare le sanzioni e gli interessi applicati nella nota e avviso di addebito impugnati, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

(III) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge.”.
Parte resistente: “nel merito: allo stato degli atti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente specificate in premessa e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS in capo all'odierno ricorrente e accertare e dichiarare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'INPS nei confronti del ricorrente con riferimento all'anno 2016 per cui è causa;
In particolare, rispetto all'INGEGNERE DI EB FA si chiede venga accertata e dichiarata la legittimità:

- Della nota datata 18.11.2022 e ricevuta con raccomandata AR in data 30.11.2022;
Accertare e dichiarare altresì la legittimità di ogni e qualsiasi altro provvedimento presupposto o successivo a quelli menzionati,

In ogni caso, accertare e dichiarare la esigibilità dei crediti INPS recati dalla predetta nota INPS e per l'effetto rigettare la avversa domanda di riduzione degli importi a titolo di contributi e somme aggiuntive, confermando i crediti INPS recati dalla specificata intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare per l'effetto la legittimità delle somme aggiuntive quantificate dall'INPS nella specificata intimazione, affermandone la debenza da parte del ricorrente. Rigettare in ogni caso la avversa domanda di rimborso di qualsivoglia importo da parte dell'INPS, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare ogni avversa istanza di condanna in danno dell'INPS in quanto infondata in fatto ed in diritto. In gradato subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, limitare la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data della domanda. In ogni caso con il favore delle SPESE E DELLE COMPETENZE di lite ”


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 24 del D.lgs n. 46 del 1999 depositato in data 28.02.2024,
DI EB FA, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del
Giudice del lavoro, al fine di far accertare l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione
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d'ufficio alla Gestione Separata, disposta dall'INPS con riferimento all'anno contributivo
2016 con nota del 18.11.2022, impugnando altresì l'avviso di addebito n. 408 2023 0023041
47 000 intimato al professionista per lo complessiva somma di €25.004,65 (€14.529,00 per contributi GS Inps anno 2016, €8.713,80 per sanzioni civili, ed €1.763,74 per interessi di mora, oltre spese), chiedendone la sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva.
A fondamento della domanda ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e, in via subordinata, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio, la violazione del d.lgs n. 218/1997 e
l'inapplicabilità delle sanzioni in difetto di dola o colpa.

1.2. Si è costituita l'INPS contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare ha sostenuto che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento dei contributi alla Gestione separata relativamente ai redditi non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria;
che il ricorrente era titolare di partita
Iva, esercente attività di libero professionista, dipendente, non iscritto ad INARCASSA e non obbligato al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. soggettiva) per i redditi percepiti per la propria attività professionale. Ha precisato che il ricorrente si era limitato a versare il contributo integrativo, c.d. contributo di solidarietà, il quale operando in assenza di iscrizione all'INARCASSA, non poteva ritenersi in grado di soddisfare
l'obbligazione previdenziale di quanto dovuto in relazione al reddito percepito. Ha infine ritenuto la correttezza dell'aliquota applicata ed il regime sanzionatorio individuato, sottolineando anche come nella fattispecie concreta non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione, stante la rilevanza della sospensione per via degli eventi sismici anno 2016 e della relativa normativa speciale, nonché in ragione della sospensione del termine prescrizionale disposta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1.3. Con decreto del 04.03.2024, il GL, ritenuto necessario garantire il contraddittorio sulla domanda cautelare, fissava udienza per la discussione del ricorso e della istanza di sospensiva.
Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 21.05.2024, ritenuti non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, la richiesta di sospensiva veniva rigetta e la causa, prettamente documentale, è stata quindi rinviata all'udienza del 8.10.2024 per discussione con termine per note.
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L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Nel caso di specie è documentale che il ricorrente, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo dal 22.05.1987, è titolare di partita IVA n. 00697720670, svolge attività libero professionale e nell'anno 2016, oggetto di accertamento, svolgeva anche attività di dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time per il Ministero dell'Istruzione.
Dalla dichiarazione dei redditi 2017, afferente all'anno di imposta 2016, risultano compensi per attività professionale pari ad € 60.514,00 e redditi da lavoro dipendente o assimilati per € 13.203,00
In qualità di dipendente del Ministero era iscritto all'Inps secondo il contratto di lavoro in essere col datore di lavoro ed era titolare di posizione contributiva regolarmente tenuta, come risulta dall'Estratto conto previdenziale e dal Mod. Unico 2017.
Per tale ragione, secondo le regole proprie della Cassa di appartenenza
(INARCASSA), lo stesso ha versato il solo contributo integrativo.
Con nota del 18.11.2022, oggetto di contestazione nel presente giudizio, l'INPS, nell'ambito dell'attività di controllo denominata Poseidone, ha disposto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione separata Inps per l'anno 2016 rivendicando i relativi contributi, ritenendo irrilevante, sotto il profilo contributivo, il solo versamento del contributo integrativo.
Avverso la predetta nota, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico che si concludeva con il rigetto dell'istanza ma con riduzione dell'aliquota contributiva (da 27,72% a 24%) erroneamente applicata da parte da parte del Comitato Amministratore Fondo Gestione
Speciale.
In data 19.01.2024, l'Istituto di Previdenza notificava all'Ing.Di FE avviso di addebito n. 408 2023 0023041 47 000, qui impugnato.
Come sopra esposto il ricorrente concentra la propria difesa sui seguenti motivi di contestazione:
a) in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito contributivo;

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b) l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio;

c) illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
Prescrizione
3. Prima di passare all'analisi delle singole voci di contestazione nel merito, è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, sollevata dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo e contestato dall'INPS nella
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