Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3129
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3129
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5895/2022 promossa da:
PRASS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02001540372), già LE LI & GL S.n.c., con il patrocinio dell'avv. SALERNO ANTONIO
ATTORE contro
CA MO DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv.
MARCO BIANCHINI
CONVENUTO
E contro
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (C.F. 13048380151), con il patrocinio dell'Avv.
MASSIMO MANNOCCHI
INTERVENUTO VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, nel merito, ovverosia:
⁃ Parte attrice, come da prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., che richiamava le conclusioni rese in atto di citazione (“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis: permettendo che la finalità della presente azione è chiedere o la condanna della controparte alla restituzione degli eventuali saldi attivi dei conti citati e/o la condanna della convenuta alla restituzione di quanto da quest'ultima ricevuto nell'ambito della procedura concordataria sulla base del maggior credito dei diversi ed ulteriori conti annotati in conto corrente ed in base al quale è stato formato il piano di riparto nel caso in cui l'accertamento compiuto all'esito del giudizio non riscontrasse un saldo attivo ma un saldo passivo di conto inferiore ad euro 36.522,07, a fronte di somme incamerate per il solo rapporto n. 8503 per euro
10.591,38. Pertanto si chiede A) in riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 8503, per quanto dedotto in fatto, 1. Accertarsi la natura usuraria dello stesso e, per l'effetto,
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dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c. e della L. 108/96, della clausola di determinazione degli interessi e commissioni ultralegali contenute nel suddetto contratto e, per l'effetto
- accertato e dichiarato che non erano e non sono dovuti da parte attrice interessi, spese, commissioni
e competenze;

2. Accertarsi, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, illegittima ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte dell'Istituto di credito nel conto corrente n. 8503 di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'Odierno Tribunale verificare;

3. Accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1418 c.c. delle condizioni generali del rapporto di conto corrente di cui è causa, relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex Cass. SU 24418/2010;

4. Accertarsi, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284-1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117-co.IV TUB, delle condizioni generali del rapporto di cui è causa, relativamente alla determinazione degli interessi debitori ultralegali e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli stessi addebiti con la conseguente applicazione in via dispositiva di quelli di cui all'art. 117-co. 3 e/o del co. 7 d.lgs. n. 385/93;

5. Accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117 TUB degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto e sue successive ridenominazioni e così delle spese tutte, comunque prive di causa negoziale e/o indeterminate, applicate dalla Banca nel corso del rapporto Diu cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo;

6. Di conseguenza condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, con la finalità di cui in premessa con interessi moratori ex art. 1284-co. IV c.c. dal dovuto al saldo.

7. Condannare le parti soccombenti all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimb. forfet. del 15% e gli oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”) e chiedeva l'accertamento da parte del Tribunale dei vizi denunciati quanto al rapporto n.8503 e dell'inesistenza dei contratti, in quanto mai sottoscritti, in riferimento ai rapporti n.8504 e n.30196406, per i quali varrà la separata condanna a titolo di restituzione di indebito, una volta stornati gli addebiti dal conto principale.
⁃ Parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta (“Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, ivi compresa l'inammissibilità della domanda di ripetizione e l'eccezione di prescrizione, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”).
⁃ Parte intervenuta, come da comparsa di costituzione e risposta (“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: i) respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive;
ii) respingere tutte le pretese avversarie per difetto di legittimazione attiva in ragione della cessione dell'azienda o comunque per rinuncia in quanto non inserite fra le attività, anche solo stimate, della proposta concordataria e, in ogni caso, perché l'esposizione residua dei conti di cui è chiesto il ricalcolo è stata riconosciuta e pagata in moneta concordataria;
iii) respingere la domanda ex art. 2033 c.c., non avendo l'attrice dedotto rimesse solutorie nel periodo non prescritto né pagato il saldo finale dei rapporti né versato le somme indicate in citazione a titolo di riparto;
iv) dichiarare prescritta l'azione di ripetizione di tutti i pagamenti intervenuti sui conti oggetto di causa anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima della data di notifica della citazione, con conseguente cristallizzazione del saldo a quella data;
in via principale di merito, rigettare le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande formulate dall'attore”).
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. SS IA in liquidazione, già LE & GL NC (d'ora innanzi per brevità anche solo “P IA”) ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale BANCA MO DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche “Banca Monte dei Paschi”) al fine di vedere accolte nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: <<… Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis: permettendo che la finalità della presente azione è chiedere o la condanna della controparte alla restituzione degli eventuali saldi attivi dei conti citati e/o la condanna della convenuta alla restituzione di quanto da quest'ultima ricevuto nell'ambito della procedura concordataria sulla base del maggior credito dei diversi ed ulteriori conti annotati in conto corrente ed in base al quale è stato formato il piano di riparto nel caso in cui l'accertamento compiuto all'esito del giudizio non riscontrasse un saldo attivo ma un saldo passivo di conto inferiore ad euro 36.522,07, a fronte di somme incamerate per il solo rapporto n. 8503 per euro 10.591,38. Pertanto si chiede A) in riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 8503, per quanto dedotto in fatto, 1. Accertarsi la natura usuraria dello stesso e, per l'effetto, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c. e della L. 108/96, della clausola di determinazione degli interessi e commissioni ultralegali contenute nel suddetto contratto e, per l'effetto - accertato e dichiarato che non erano e non sono dovuti da parte attrice interessi, spese, commissioni e competenze;
2.
Accertarsi, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, illegittima ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte dell'Istituto di credito nel conto corrente n. 8503 di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'Odierno Tribunale verificare;

3. Accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1418 c.c. delle condizioni generali del rapporto di conto corrente di cui è causa, relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex Cass. SU 24418/2010;

4. Accertarsi, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284-1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117-co.IV TUB, delle condizioni generali del rapporto di cui è causa, relativamente alla determinazione degli interessi debitori ultralegali e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli stessi addebiti con la conseguente applicazione in via dispositiva di quelli di cui all'art. 117-co. 3 e/o del co. 7 d.lgs. n. 385/93;

5. Accertarsi, per quanto esposto, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117 TUB degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto e sue successive ridenominazioni e così delle spese tutte, comunque prive di causa negoziale e/o indeterminate, applicate dalla Banca nel corso del rapporto Diu cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo;

6. Di conseguenza condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, con la finalità di cui in premessa con interessi moratori ex art. 1284-co. IV c.c. dal dovuto al saldo.

7. Condannare le parti soccombenti all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimb. forfet. del 15% e gli oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.

2. In particolare, parte attrice rappresenta:
a. di avere affrontato con esito positivo la Procedura di Concordato Preventivo, con completa esecuzione degli obblighi del Concordato;

b. di avere interesse alla restituzione (e relativa condanna) degli indebiti degli eventuali saldi attivi dei rapporti di conto corrente con aperture di credito da accertarsi per effetto delle contestazioni enunciate;
e/o la condanna della convenuta alla restituzione di quanto da quest'ultima ricevuto nell'ambito della procedura concordataria sulla base del maggior credito annotato nei conti correnti ed pagina 3 di 16
in base al quale è stato formato il piano di riparto nel caso in cui l'accertamento compiuto all'esito del giudizio non riscontrasse un saldo attivo ma un saldo passivo di conto inferiore.

3. Parte attrice lamenta:
a) di aver inoltrato, nelle date di aprile e giugno del 2014, durante la fase del concordato preventivo, richiesta di documentazione ex artt. 117-119 co. IV TUB e che la stessa sarebbe rimasta inevasa;

b) di avere ricevuto una prima risposta, con invio parziale della documentazione, in data 18 novembre 2020, al termine della procedura di concordato e di avere ottenuto la restante documentazione in data 14 ottobre 2021;

c) che dalla documentazione ricevuta emergeva, per il conto corrente n. 8503 e in sede di dichiarazione di credito, l'esposizione a sofferenza per euro 36.522,07;

d) che dal documento di sintesi a pag. 20 emergeva un tasso a credito nominale uguale a quello effettivo ovvero TAN e TAE, con conseguente richiesta al Tribunale adito di ricalcolo del rapporto con eliminazione di ogni capitalizzazione degli interessi;

e) che l'Istituto bancario avrebbe applicato un tasso pattizio/originario in usura, sostenendo che i tassi a debito sia per la linea di credito che per l'sbf sarebbero oltre il tasso soglia, con conseguente richiesta al Tribunale adito di eliminare ogni interesse, spesa e commissione;

f) che, per la voce conto 2, emergeva dalla documentazione una serie di affidamenti datati
2009-2011-2012 e che la disciplina delle commissioni non fosse compiutamente disciplinata, mancando l'espressa e specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., con conseguente richiesta al Tribunale di espunzione delle commissioni stesse;

g) che gli estratti conto del rapporto n. 8504 avrebbero inciso per poche centinaia di euro e che non sarebbe stato prodotto alcunché con riferimento alla linea autoliquidante n. 30196406, che ha visto addebiti sul conto n. 8503 per ca. euro 30.000,00, con conseguente richiesta di storno degli addebiti stessi in presenza di accertata usura ovvero con richiesta di rideterminazione e depurazione dall'effetto anatocistico e dei tassi, spese e commissioni non pattiziamente previsti, per i quali l'attrice sosterrebbe l'applicazione del disposto dell'art. 117 TUB;

h) che, da ultimo, nell'ipotesi in cui l'usura non dovesse essere ravvisata, mancando nei contratti il tasso intra-fido, avrebbe dovuto essere applicato sempre l'art. 117 co. 7 TUB.

4. Si è costituita BANCA MO DEI PASCHI DI
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