Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6156
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9793/2024 promossa da:
, nato a [...] e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Gilardoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 19.1.2024 notificato il 30.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso, con vittorie delle spese di lite;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 2.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Cuneo, con provvedimento Cat.A12 N.
13/2024/Imm., reso in data 19.1.2024 e notificato il 30.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 18.1.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha spiegato che arrivato in Italia nel 2022, ha reperito Pt_1
attività lavorativa, si è iscritto ad un corso di lingua italiana presso il CPIA e provvede a mantenere economicamente moglie e figli che risiedono in Albania e, quindi, in quanto integrato sul territorio nazionale, ha diritto a vedersi rilasciato il permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio rilevando come la Commissione Territoriale, esprimendo il suo parere vincolante per la P.A., abbia ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto e che, in ogni caso, Pt_1
non subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio in Albania, in quanto luogo in cui risiedono moglie
e figli. Per tali motivi, l'Avvocatura chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte all'8.11.2024.
Con nota scritta del 6.11.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art.
11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9793/2024 promossa da:
, nato a [...] e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Gilardoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 19.1.2024 notificato il 30.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso, con vittorie delle spese di lite;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 2.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Cuneo, con provvedimento Cat.A12 N.
13/2024/Imm., reso in data 19.1.2024 e notificato il 30.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 18.1.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha spiegato che arrivato in Italia nel 2022, ha reperito Pt_1
attività lavorativa, si è iscritto ad un corso di lingua italiana presso il CPIA e provvede a mantenere economicamente moglie e figli che risiedono in Albania e, quindi, in quanto integrato sul territorio nazionale, ha diritto a vedersi rilasciato il permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio rilevando come la Commissione Territoriale, esprimendo il suo parere vincolante per la P.A., abbia ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto e che, in ogni caso, Pt_1
non subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio in Albania, in quanto luogo in cui risiedono moglie
e figli. Per tali motivi, l'Avvocatura chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte all'8.11.2024.
Con nota scritta del 6.11.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art.
11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
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