Trib. Castrovillari, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 1344/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1344/2016 del Ruolo Generale Affari COnziosi, vertente
TRA
RI ON, nato il [...] (C.F. [...]), rappresento e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Antonella Ferrigno e Domenico Monaco ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
MA LO, nata il giorno 11.9.1954 (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Luisa Alessandra Zagarese ed elettivamente domiciliate come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, IO CO, ha convenuto in giudizio MA
RI, deducendo:
- di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione con annessa corte sito nel
Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio
71 p.lla 1534 sub 1;
- che tale immobile con annessa corte è stato acquistato dall'attore attraverso l'agenzia immobiliare Tecnocasa delegata dalla venditrice che vendeva l'appartamento per civile abitazione ed il terreno su cui è ubicato il medesimo rientrante nel foglio 71 p.lla 1534 sub 1, con successivo contratto di compravendita stipulato in data 13/11/2008 (registrato in data
17.11.2008 al n. 3224) dinanzi al Notaio Giuseppe Spezzano;
- che la particella p.lla 1534 sub 1 era pervenuta alla venditrice, ND ON RI, per successione dello zio Francesco Ariete che, a sua volta, aveva acquistato il terreno su cui sorgeva il fabbricato, dall'Opera valorizzazione Sila con atto per Notar G. Terzi del 30/09/1956 Rep. n. 3368;
- che la corte risulta abusivamente occupata sine titulo dalla convenuta;
- che la convenuta usa la corte di proprietà dell'attore come una discarica, depositandovi reti di letto, oggetti appuntiti e taglienti, reti con filo spinato, tubi ed altri oggetti;
- che tale situazione provoca un danno ingiusto, oltre a quello prodotto dal mancato uso del bene da parte dell'attore;
- che la convenuta, in aggiunta all'appropriazione del terreno, ha anche costruito un immobile abusivo sconfinando sul terreno appartenente all'attore, delimitandolo con un muretto.
- che ogni tentativo teso ad addivenire alla bonaria soluzione della vicenda veniva ignorato
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dalla convenuta ed altresì vano era risultato il formale invito di tentare la conciliazione dinnanzi all'Organismo di mediazione Giuriform. Tanto dedotto, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di proprietà sulla res sopraindicata in modo univoco ed esclusivo confronti di ogni altro e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ripristinando lo stato dei luoghi;
con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni in narrativa indicati, quantificati in complessivi € 20.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza 22/03/2017 si è costituita MA RI mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per insufficienza delle ragioni poste a sostegno della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- non è possibile comprendere di quali porzione di fondo l'attore lamenti l'occupazione, né l'oggetto e l'ampiezza del dedotto sconfinamento;
- l'infondatezza della domanda emerge dall'atto di acquisto prodotto dall'attore, ove non è previsto il trasferimento di alcuna corte privata o di un terreno antistante l'abitazione;
- la convenuta non ha occupato alcuna porzione di fondo altrui, né ha effettuato alcuno sconfinamento, esistendo da svariati decenni l'attuale stato dei luoghi, compreso il muretto divisorio. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c.;
gradatamente e nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 20/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta, ravvisata nell'insufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda azionata. Giova rammentare, infatti, che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1344/2016 del Ruolo Generale Affari COnziosi, vertente
TRA
RI ON, nato il [...] (C.F. [...]), rappresento e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Antonella Ferrigno e Domenico Monaco ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
MA LO, nata il giorno 11.9.1954 (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Luisa Alessandra Zagarese ed elettivamente domiciliate come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, IO CO, ha convenuto in giudizio MA
RI, deducendo:
- di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione con annessa corte sito nel
Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio
71 p.lla 1534 sub 1;
- che tale immobile con annessa corte è stato acquistato dall'attore attraverso l'agenzia immobiliare Tecnocasa delegata dalla venditrice che vendeva l'appartamento per civile abitazione ed il terreno su cui è ubicato il medesimo rientrante nel foglio 71 p.lla 1534 sub 1, con successivo contratto di compravendita stipulato in data 13/11/2008 (registrato in data
17.11.2008 al n. 3224) dinanzi al Notaio Giuseppe Spezzano;
- che la particella p.lla 1534 sub 1 era pervenuta alla venditrice, ND ON RI, per successione dello zio Francesco Ariete che, a sua volta, aveva acquistato il terreno su cui sorgeva il fabbricato, dall'Opera valorizzazione Sila con atto per Notar G. Terzi del 30/09/1956 Rep. n. 3368;
- che la corte risulta abusivamente occupata sine titulo dalla convenuta;
- che la convenuta usa la corte di proprietà dell'attore come una discarica, depositandovi reti di letto, oggetti appuntiti e taglienti, reti con filo spinato, tubi ed altri oggetti;
- che tale situazione provoca un danno ingiusto, oltre a quello prodotto dal mancato uso del bene da parte dell'attore;
- che la convenuta, in aggiunta all'appropriazione del terreno, ha anche costruito un immobile abusivo sconfinando sul terreno appartenente all'attore, delimitandolo con un muretto.
- che ogni tentativo teso ad addivenire alla bonaria soluzione della vicenda veniva ignorato
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dalla convenuta ed altresì vano era risultato il formale invito di tentare la conciliazione dinnanzi all'Organismo di mediazione Giuriform. Tanto dedotto, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di proprietà sulla res sopraindicata in modo univoco ed esclusivo confronti di ogni altro e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ripristinando lo stato dei luoghi;
con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni in narrativa indicati, quantificati in complessivi € 20.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza 22/03/2017 si è costituita MA RI mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per insufficienza delle ragioni poste a sostegno della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- non è possibile comprendere di quali porzione di fondo l'attore lamenti l'occupazione, né l'oggetto e l'ampiezza del dedotto sconfinamento;
- l'infondatezza della domanda emerge dall'atto di acquisto prodotto dall'attore, ove non è previsto il trasferimento di alcuna corte privata o di un terreno antistante l'abitazione;
- la convenuta non ha occupato alcuna porzione di fondo altrui, né ha effettuato alcuno sconfinamento, esistendo da svariati decenni l'attuale stato dei luoghi, compreso il muretto divisorio. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c.;
gradatamente e nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 20/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta, ravvisata nell'insufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda azionata. Giova rammentare, infatti, che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
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