Trib. La Spezia, sentenza 28/11/2024, n. 808
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Testo completo
R.G. n. 844/2023
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
ASSOCIAZIONE “ORGANIZZAZIONE PRO CULTURA SEZIONE REGIONALE TOSCANA”
Ricorrente
e
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA
Resistenti
Oggi 28 novembre 2024, alle ore 13:13, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
per ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE PRO CULTURA SEZIONE REGIONALE TOSCANA
l'Avv. CARDOSI ALESSANDRO, il quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e insiste come nella memoria autorizzata dal GI;
per parte resistente nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto,
Si ritira in camera di consiglio, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c. mediante deposito telematico, dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente viene data lettura della seguente sentenza.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 844/2023 promossa da:
ASSOCIAZIONE “ORGANIZZAZIONE PRO CULTURA SEZIONE REGIONALE
TOSCANA”, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDOSI ALESSANDRO, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA e di LA SPEZIA, rappresentata ex lege dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data odierna.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies ss. c.p.c. l'Associazione “Organizzazione pro cultura sezione regionale Toscana” adiva l'intestato Tribunale, premettendo di aver richiesto alla competente Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lucca la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 DL
137/2020 (D.L. “Ristori”) e art. 2 D.L. n. 149/2020 (DL “Ristori Bis”), essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata e che tuttavia l'istanza era stata rigettata in quanto
“esiste(va) altra istanza per il contributo a fondo perduto”. La ricorrente aveva quindi depositato ricorso in autotutela per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego del contributo, in quanto alcuna precedente istanza era stata formulata.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lucca aveva invece riscontrato il ricorso evidenziando le ragioni del diniego, coincidenti con l'insussistenza dei requisiti associativi
(plurisoggettività) e il mancato avvio di una qualche attività, anche commerciale, da parte
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dell'associazione, con conseguente cessazione d'ufficio della partita IVA da parte di Agenzia delle
Entrate- Direzione Provinciale della Spezia.
Quest'ultima, a seguito di apposita istanza da parte dell'Associazione, aveva provveduto ad annullare in autotutela i certificati di cessazione di codice fiscale e partita IVA della ricorrente e aveva inviato- per competenza - alla Direzione Provinciale di Lucca, l'istanza di autotutela ai fini del riconoscimento dei contributi.
Nonostante ciò, i contributi destinati ai soggetti titolari di partita IVA nel periodo compreso tra il
1.1.2019 e il 25.10.2020, regolarmente richiesti dall'Associazione, non erano mai stati erogati, sicché la ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona dell'Ill.mo Giudice monocratico designato, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ACCERTARE la sussistenza del diritto dell'esponente a ricevere i contributi a fondo perduto previsti rispettivamente dal D.L. 22.10.2020, n.137, dal D.L. 09.11.2020, n.149, dal D.L. 22.03.2021,
n.41 e quindi dal D.L. 22.05.2021, n.73, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa che si è succeduta nel tempo, e, per l'effetto CONDANNARE le resistenti Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Lucca e Direzione Provinciale della Spezia in solido tra loro, in persona dei rispettivi
Direttori, legali rappresentanti pro tempore, ad eseguire il pagamento in favore dell'odierna esponente associazione nella misura minima prevista, pari ad € 10.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia;
CONDANNARE l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale della Spezia, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, al ristoro del danno derivato dall'illegittima cessazione della partita I.V.A. dell'esponente associazione in assenza di un rituale e formale procedimento amministrativo nel contraddittorio con l'odierna conchiudente ed infine CONDANNARE le resistenti
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca e Direzione Provinciale della Spezia, in persona dei rispettivi Direttori, legali rappresentanti pro tempore alla refusione, a favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto al difensore, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché per C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge”.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate (breviter, AdE) eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere competente a conoscere della domanda svolta dall'Associazione il Giudice Tributario, attesa la natura tributaria del rapporto fondato sul contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. n. 34/2020. Nel merito, evidenziava che correttamente l'istanza era stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto- dai controlli eseguiti- risultava mancante il requisito della plurisoggettività, necessario per il perseguimento dello scopo comune (essendo due dei tre soci deceduti rispettivamente nel 2015 e nel
2019), inoltre risultava cessata la partita IVA e non era stato riscontrato alcun calo del fatturato nel periodo preso a riferimento dalla normativa.
La