Trib. Bolzano, sentenza 11/01/2024, n. 33

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 11/01/2024, n. 33
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 33
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 3701/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3701/2022
All'udienza del giorno 11 gennaio 2024 innanzi al giudice dott. Francesco Laus, sono comparsi:
per AI ET, nessuno;
per SA IF DI MERANO SOC. COOP.A R.L., l'Avv. MELLARINI BRUNO.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Il procuratore di SA IF DI MERANO SOC. COOP.A R.L. conclude come segue:
Nel merito: rigettarsi le domande attoree perché infondate. Si chiede che il Giudice valuti altresì la sussistenza dei presupposti per la condanna d'ufficio dell'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equamente determinata in favore di parte resistente.
In ogni caso: con rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva;
In via istruttoria: con riserva di ogni formulazione, istanza e produzione istruttoria entro il termine di legge

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
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Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3701/2022 promossa da:
ET AI (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO
CARMELITA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA MUNICIPIO 5 06016 SAN GIUSTINO presso il difensore;

- parte attrice - contro
SA IF DI MERANO SOC. COOP.A R.L. (C.F. 00179580212), con il patrocinio dell'avv. MELLARINI BRUNO ed elettivamente domiciliata in VIA SA DI RISPARMIO 3
MERANO presso il difensore;

- parte convenuta -
ed avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare n. 35/2022
CONCLUSIONI
formulate dal procuratore di parte opponente ET AI
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, previa sospensione della esecuzione 35/2022 per esser il merito fondato su prova scritta con annullamento delle attività successive alla comprovata estinzione del debito con le modalità di cui in narrativa.
1) Emettere ordinanza di estinzione del procedimento per intervenuto pagamento integrale del debito con annullamento degli atti giuridici posti in essere in difetto dei requisiti di legge e per gli effetti condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi calcolando gli stessi sulla base del valore reale dell'immobile per cui è causa e con danno morale da riconoscersi anche per equità e in base al calcolo di ½;
1/3 o 1/5 del valore indicato e/o nella diversa misura che il giudicante riterrà adeguata, con condanna alle spese, funzioni e onorari per il presente giudizio e per le fasi precedenti

formulate dal procuratore di parte opposta SA IF DI MERANO SOC. COOP.A
R.L.:
Nel merito: rigettarsi le domande attoree perché infondate. Si chiede che il Giudice valuti altresì la sussistenza dei presupposti per la
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