Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9588
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 5426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice onorario dott.ssa A T, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5426/2024, promossa da
[...]
, nata a Junin (Perù), il 20.08.1969, C.U.I. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. M V, elettivamente domiciliata in via Cavalli
n. 28bis a Torino , presso lo studio del difensore, per procura in atti, ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura della Provincia di Milano, rappresentata e difesa ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di espulsione dal territorio nazionale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento del ricorso e pertanto per
l'annullamento del provvedimento di espulsione, rilevando che lo stesso non è stato annullato in autotutela” (cfr. verb. ud. 8.10.2024).
Per parte resistente: "In via preliminare: rilevare il proprio difetto di competenza per materia, spettando la stessa al Giudice di Pace, con ogni conseguente statuizione al riguardo. - In via cautelare e nel merito: rigettare l'istanza di sospensiva avversaria siccome assente il presupposto del fumus boni iuris e rigettare altresì il ricorso avversari perché infondato in fatto e in diritto con conferma dei provvedimenti per cui è controversia.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
***
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 ha impugnato il decreto di espulsione Prot.
374/2024, emesso dalla Prefettura della Provincia di Milano in data 9.01.2024 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n.
1
286/1998, la sua espulsione dall'Italia, trovandosi in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, in quanto “la cittadina straniera è destinataria di provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, di rigetto dell'istanza di soggiorno in quanto manifestamente infondata (art. 13 c. 2 l. b) e c. 4, l. c) Cont del e successive modificazioni, valutata la posizione della cittadina straniera sopra indicata, dalla quale emerge che la medesima è illegalmente presente sul territorio italiano
…” (cfr. provv. impugnato).
In corso di causa, con istanza cautelare depositata in data 29.02.2024, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impugnato e revoca della misura alternativa al trattenimento. L'istanza cautelare proposta è stata accolta a seguito dell'udienza del 27.03.2024 (cfr. ord. 4.04.2024 – fasc. rg. n. 5426-1/2024).
Nel merito, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di in via principale, nel merito: “in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace”
(cfr. conclusioni ricorso).
Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio in data 29.03.2024, ha chiesto al
Tribunale in via preliminare di “rilevare il proprio difetto di competenza per materia”, ed in via cautelare e nel merito di “rigettare l'istanza di sospensiva avversaria siccome assente il presupposto del fumus boni iuris e rigettare altresì il ricorso avversari perché infondato in fatto e in diritto con conferma dei provvedimenti per cui è controversia. Con vittoria di spese e compensi di lite." (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
A seguito della discussione di parte ricorrente, all'udienza tenutasi in data 8.10.2024 il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Preliminarmente, sul difetto di competenza eccepito dal Ministero resistente si evidenzia che nella fattispecie in esame sussiste la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L.
271/2004, secondo cui è competente il Tribunale ordinario (e non il Giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, comma 2, T.U.), come documentato nel caso di specie (cfr. docc. 12 e 14 all. ricorso), ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, comma 3, T.U.)
2
Tale competenza, esclusiva e derogatoria rispetto alla normativa relativa alla convalida del trattenimento dello straniero irregolare, è stata da ultimo ribadita dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 16075/2019.
E' lo stesso articolo 30, comma 6, T.U., correlato con l'art. 1, comma 2bis, D.L.
241/2004, che delimita le materie assegnate al Tribunale ordinario, ricomprendendo anche tutti i provvedimenti che incidono in materia di unità familiare, come nel caso di specie, ove risultava pendente un giudizio in detta materia, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1., T.U..
***
Nel merito della controversia, risulta agli atti che in data 19.04.2023 la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.,
D.Lgs. 286/98, presso la Questura di Milano, e che con decreto emesso il 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, la Questura di Milano ha rigettato l'istanza, notificando all'interessata in pari data un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della
Provincia di Milano, con il contestuale obbligo di firma presso la Questura di Milano, quale misura alternativa al trattenimento (cfr. docc. 1, 2, 12 all. ricorso).
Risulta anche che la ricorrente in data 15.01.2024 con ricorso ex art. 19ter D.Lgs. n.
150/2011 ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale dinanzi al Tribunale di Milano
(fasc. r.g. 2203/24 – cfr. doc.13 all. ricorso), e che con decreto del 29.01.2024 il Tribunale di Milano, dott.ssa Rossi, ha accolto l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per
l'1.03.2024 (cfr. doc. 14 all. ricorso).
In corso di causa parte ricorrente ha depositato copia della sentenza emessa in data
11.03.2024, comunicato il 4.04.2024, con cui il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione speciale, considerato che “la ricorrente stia compiendo significativi sforzi al fine di inserirsi nel tessuto sociale italiano
e che gli elementi sopra delineati integrino circostanze di rilievo nella determinazione della dimensione di vita, in particolare per quanto concerne la tutela dell'unità familiare;
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe pertanto una compromissione del suo diritto alla vita privata e familiare. La sig.ra ha quindi diritto Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale” e ha riconosciuto alla stessa il “diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998” (cfr. doc.
14 all. nota dep. 28.05.2024).
3
Parte ricorrente ha infine allegato e documentato di aver inoltrato istanza di revoca in autotutela del decreto di espulsione nell'odierna sede impugnato (cfr. doc.15 all. nota dep. 28.05.2024).
All'udienza fissata per la discussione della presente causa, in data 8.10.2024, Il procuratore di parte ricorrente ha rilevato che “a fronte del riconoscimento della protezione speciale in capo alla ricorrente, ad opera del Tribunale di Milano, insiste per
l'accoglimento del ricorso e pertanto per l'annullamento del provvedimento di espulsione, rilevando che lo stesso non è stato annullato in autotutela” (cfr. verb. ud. 8.10.2024).
Da tutto quanto sopra riportato, con particolare riguardo al riconoscimento della protezione speciale in favore della ricorrente con sentenza dell'11.03.2024, discende che il decreto di espulsione impugnato non ha più ragion d'essere e deve essere annullato, risultando emesso in ragione dell'irregolare presenza della ricorrente sul territorio nazionale, visto che la sua richiesta di permesso di soggiorno era stata rigettata, non essendo stati a suo tempo ritenuti ricorrenti i presupposti previsti dall'art. 19 T.U.I..
Orbene, il presupposto sul quale il provvedimento prefettizio (ovvero l'asserita assenza di titolo di soggiorno legittimante la ricorrente a permanere in Italia) non risulta più fondato, dal momento che il provvedimento di diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Milano in data 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, in corso di causa, è stato superato dal riconoscimento del “diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma
3, d.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998”, con sentenza del Tribunale di
Milano datata 11.03.2024, e che, in ogni caso, al momento dell'instaurazione del presente procedimento risultava sospeso dal Giudice Emanuela Rossi, nell'ambito del suindicato procedimento n. rg. 2203/2024 (cfr. docc. 12, 13 e 14 all. ricorso merito).
In difetto del presupposto sopra delineato, consegue il venir meno del fondamento del decreto impugnato, dal momento che lo stesso è stato emesso alla stregua dell'art. 13, comma 2, lettera b), T.U.I., che prevede che “L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: ... b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo , comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68”.
4
Stante tutto quanto sopra delineato, il provvedimento di espulsione deve essere annullato.
Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011, e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice onorario dott.ssa A T, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5426/2024, promossa da
[...]
, nata a Junin (Perù), il 20.08.1969, C.U.I. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. M V, elettivamente domiciliata in via Cavalli
n. 28bis a Torino , presso lo studio del difensore, per procura in atti, ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura della Provincia di Milano, rappresentata e difesa ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di espulsione dal territorio nazionale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento del ricorso e pertanto per
l'annullamento del provvedimento di espulsione, rilevando che lo stesso non è stato annullato in autotutela” (cfr. verb. ud. 8.10.2024).
Per parte resistente: "In via preliminare: rilevare il proprio difetto di competenza per materia, spettando la stessa al Giudice di Pace, con ogni conseguente statuizione al riguardo. - In via cautelare e nel merito: rigettare l'istanza di sospensiva avversaria siccome assente il presupposto del fumus boni iuris e rigettare altresì il ricorso avversari perché infondato in fatto e in diritto con conferma dei provvedimenti per cui è controversia.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
***
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 ha impugnato il decreto di espulsione Prot.
374/2024, emesso dalla Prefettura della Provincia di Milano in data 9.01.2024 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n.
1
286/1998, la sua espulsione dall'Italia, trovandosi in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, in quanto “la cittadina straniera è destinataria di provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, di rigetto dell'istanza di soggiorno in quanto manifestamente infondata (art. 13 c. 2 l. b) e c. 4, l. c) Cont del e successive modificazioni, valutata la posizione della cittadina straniera sopra indicata, dalla quale emerge che la medesima è illegalmente presente sul territorio italiano
…” (cfr. provv. impugnato).
In corso di causa, con istanza cautelare depositata in data 29.02.2024, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impugnato e revoca della misura alternativa al trattenimento. L'istanza cautelare proposta è stata accolta a seguito dell'udienza del 27.03.2024 (cfr. ord. 4.04.2024 – fasc. rg. n. 5426-1/2024).
Nel merito, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di in via principale, nel merito: “in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace”
(cfr. conclusioni ricorso).
Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio in data 29.03.2024, ha chiesto al
Tribunale in via preliminare di “rilevare il proprio difetto di competenza per materia”, ed in via cautelare e nel merito di “rigettare l'istanza di sospensiva avversaria siccome assente il presupposto del fumus boni iuris e rigettare altresì il ricorso avversari perché infondato in fatto e in diritto con conferma dei provvedimenti per cui è controversia. Con vittoria di spese e compensi di lite." (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
A seguito della discussione di parte ricorrente, all'udienza tenutasi in data 8.10.2024 il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Preliminarmente, sul difetto di competenza eccepito dal Ministero resistente si evidenzia che nella fattispecie in esame sussiste la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L.
271/2004, secondo cui è competente il Tribunale ordinario (e non il Giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, comma 2, T.U.), come documentato nel caso di specie (cfr. docc. 12 e 14 all. ricorso), ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, comma 3, T.U.)
2
Tale competenza, esclusiva e derogatoria rispetto alla normativa relativa alla convalida del trattenimento dello straniero irregolare, è stata da ultimo ribadita dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 16075/2019.
E' lo stesso articolo 30, comma 6, T.U., correlato con l'art. 1, comma 2bis, D.L.
241/2004, che delimita le materie assegnate al Tribunale ordinario, ricomprendendo anche tutti i provvedimenti che incidono in materia di unità familiare, come nel caso di specie, ove risultava pendente un giudizio in detta materia, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1., T.U..
***
Nel merito della controversia, risulta agli atti che in data 19.04.2023 la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.,
D.Lgs. 286/98, presso la Questura di Milano, e che con decreto emesso il 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, la Questura di Milano ha rigettato l'istanza, notificando all'interessata in pari data un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della
Provincia di Milano, con il contestuale obbligo di firma presso la Questura di Milano, quale misura alternativa al trattenimento (cfr. docc. 1, 2, 12 all. ricorso).
Risulta anche che la ricorrente in data 15.01.2024 con ricorso ex art. 19ter D.Lgs. n.
150/2011 ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale dinanzi al Tribunale di Milano
(fasc. r.g. 2203/24 – cfr. doc.13 all. ricorso), e che con decreto del 29.01.2024 il Tribunale di Milano, dott.ssa Rossi, ha accolto l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per
l'1.03.2024 (cfr. doc. 14 all. ricorso).
In corso di causa parte ricorrente ha depositato copia della sentenza emessa in data
11.03.2024, comunicato il 4.04.2024, con cui il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione speciale, considerato che “la ricorrente stia compiendo significativi sforzi al fine di inserirsi nel tessuto sociale italiano
e che gli elementi sopra delineati integrino circostanze di rilievo nella determinazione della dimensione di vita, in particolare per quanto concerne la tutela dell'unità familiare;
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe pertanto una compromissione del suo diritto alla vita privata e familiare. La sig.ra ha quindi diritto Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale” e ha riconosciuto alla stessa il “diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998” (cfr. doc.
14 all. nota dep. 28.05.2024).
3
Parte ricorrente ha infine allegato e documentato di aver inoltrato istanza di revoca in autotutela del decreto di espulsione nell'odierna sede impugnato (cfr. doc.15 all. nota dep. 28.05.2024).
All'udienza fissata per la discussione della presente causa, in data 8.10.2024, Il procuratore di parte ricorrente ha rilevato che “a fronte del riconoscimento della protezione speciale in capo alla ricorrente, ad opera del Tribunale di Milano, insiste per
l'accoglimento del ricorso e pertanto per l'annullamento del provvedimento di espulsione, rilevando che lo stesso non è stato annullato in autotutela” (cfr. verb. ud. 8.10.2024).
Da tutto quanto sopra riportato, con particolare riguardo al riconoscimento della protezione speciale in favore della ricorrente con sentenza dell'11.03.2024, discende che il decreto di espulsione impugnato non ha più ragion d'essere e deve essere annullato, risultando emesso in ragione dell'irregolare presenza della ricorrente sul territorio nazionale, visto che la sua richiesta di permesso di soggiorno era stata rigettata, non essendo stati a suo tempo ritenuti ricorrenti i presupposti previsti dall'art. 19 T.U.I..
Orbene, il presupposto sul quale il provvedimento prefettizio (ovvero l'asserita assenza di titolo di soggiorno legittimante la ricorrente a permanere in Italia) non risulta più fondato, dal momento che il provvedimento di diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Milano in data 16.11.2023 e notificato il 9.01.2024, in corso di causa, è stato superato dal riconoscimento del “diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma
3, d.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998”, con sentenza del Tribunale di
Milano datata 11.03.2024, e che, in ogni caso, al momento dell'instaurazione del presente procedimento risultava sospeso dal Giudice Emanuela Rossi, nell'ambito del suindicato procedimento n. rg. 2203/2024 (cfr. docc. 12, 13 e 14 all. ricorso merito).
In difetto del presupposto sopra delineato, consegue il venir meno del fondamento del decreto impugnato, dal momento che lo stesso è stato emesso alla stregua dell'art. 13, comma 2, lettera b), T.U.I., che prevede che “L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: ... b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo , comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68”.
4
Stante tutto quanto sopra delineato, il provvedimento di espulsione deve essere annullato.
Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011, e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi