Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2024, n. 1085

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2024, n. 1085
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 1085
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 215/2015
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 12/9/2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies e 127 ter c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA pagina 1 di 16
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2015 promossa da:
AL TE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO ANNONI, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
ATTRICE contro
A.S. S.r.l. (C.F. 03693510657)
CONVENUTA CONTUMACE nonché
SA ITALIA S.r.l. (C.F. 01159031002), con il patrocinio dell'avv.
LAURA NISSOLINO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del
12/9/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27/2/2015, AL RI, premettendo di aver acquistato, presso la concessionaria A.S. S.r.l. un'autovettura, lamentava che, fin dal momento immediatamente successivo alla consegna, il veicolo presentava svariate problematiche di funzionamento e conveniva, pertanto, in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la suddetta concessionaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.
In particolare, parte attrice evidenziava che: in data 17 /2/2014 acquistava, presso la A.S. S.r.l., un'autovettura modello SA QASQAI 4X4 Premier
Limited, tg. EV475KF, per l'importo complessivo di € 33.500,00 come da fattura n. 142/60 del 12/3/2014;
l'autovettura, sin da subito, presentava
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problematiche relative al bloccaggio dell'autoradio e, soprattutto, allo spegnimento improvviso in marcia (circostanza verificatasi in data
16/7/2014, 16/9/2014, 15/12/2014, 27/12/2014, 07/1/2015, 16/2/2015 e
17/2/2015);
tali disservizi venivano prontamente da lei comunicati alla concessionaria e alla filiale italiana della IS e, tuttavia, le richieste di supporto risultavano in concreto vane, nonostante i molteplici interventi solo apparentemente risolutori cui veniva sottoposta l'autovettura;
tra
l'8/1/2015 e il 29/1/2015, l'autovettura veniva ispezionata anche da personale della SA ITALIA S.r.l., che procedeva ad effettuare lavori di pulizia del serbatoio, di sostituzione dei filtri e prove di circolazione, con i relativi costi che venivano addebitati all'odierna parte attrice, senza che la stessa ottenesse, però, la risoluzione delle problematiche riscontrate.
Su tali basi, parte attrice concludeva per la condanna della concessionaria alla sostituzione dell'autovettura con altra dello stesso tipo e modello o, in subordine, per la declaratoria di risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge e, comunque, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese sostenute, con vittoria di spese del giudizio.
Celebrata la prima udienza, verificata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia e venivano contestualmente concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., come richiesti dall'attrice.
All'udienza del 10/11/2016, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della SA ITALIA S.r.l. e il Giudice ne autorizzava la citazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.
Con comparsa depositata in data 16/3/2017, si costituiva in giudizio la
SA ITALIA S.r.l., impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e sostenendo, in particolare : che la chiamata in causa doveva considerarsi nulla, per carenza dei presupposti essenziali della domanda nei confronti della terza chiamata;
che, inoltre, la citazione era da ritenersi inammissibile, in quanto essenzialmente volta a colmare una lacuna del contraddittorio esclusivamente addebitabile all'attrice, la quale aveva, eventualmente, errato nel citare in giudizio esclusivamente la pagina 3 di 16
concessionaria convenuta e rimasta contumace e che tale circostanza non poteva legittimare la correzione di un proprio errore per il tramite della chiamata in causa;
che, in ogni caso, la parte chiamata era, in concreto, carente di legittimazione passiva, in quanto mera distributrice delle autovetture, laddove i difetti lamentati, afferenti a vizi di fabbrica dell'automobile, avrebbero, al più, legittimato l'evocazione in giudizio della casa produttrice del veicolo;
che, comunque, gli eventuali vizi riscontrati, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1490 c.c. e della speciale disciplina consumeristica, potrebbero essere addebitati solo ed esclusivamente al venditore diretto;
che, ancora, pur volendo ritenere applicabile la suddetta disciplina generale nei confronti della parte chiamata, era nei suoi confronti maturato, tanto il termine di prescrizione annuale, quanto il termine di decadenza di otto giorni, dalla stessa disciplina previsti, giacché l'azione era stata esercitata nei suoi riguardi ad oltre un anno dall'emersione dei vizi;
che, inoltre, anche in base alla disciplina consumeristica richiamata la decadenza doveva dirsi maturata, poiché l'attrice non aveva provveduto a denunciare a IS LI S.r.l. le problematiche successivamente riscontrate entro il termine di 26 mesi dalla consegna del bene, come previsto ai sensi dell'art. 130, comma 2 del Codice del Consumo;
che, infine, la domanda era, nel merito, del tutto infondata e priva di adeguato riscontro probatorio.
La causa era istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi
e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, mutato il magistrato, ritenuta matura per la decisione, rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e contestualmente decisa all'udienza del 12/9/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c .
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento, sebbene nei soli confronti della convenuta contumace A.S. S.r.l.
La domanda articolata da parte attrice ha, in particolare, ad oggetto la tutela azionata dall'attrice per l'acquisto di un bene ritenuto non conforme,
a seguito dell'emersione di vizi riscontrati alla propria autovettura Nissa n, acquistata presso la concessionaria convenuta. pagina 4 di 16
In punto di diritto, va premesso, in linea generale, che la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, tenuto conto che, comunque, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude , né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento.
Nella fattispecie in esame, vengono , dunque, in rilievo le disposizioni del
Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005) e la Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo, nella versione applicabile ratione temporis.
In dettaglio, il legislatore ha inteso conferire preferenza all'applicazione della disciplina del Codice del Consumo, in materia di compravendita, rispetto alla disciplina generale prevista dal codice civile, per il naturale squilibrio che caratterizza i rapporti con il c onsumatore, quale contraente debole, e che la disciplina consumeristica è finalizzata a correggere.
In proposito, l'art. 135, comma 2 Cod. Cons. (vigente ratione temporis) dispone che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita , mentre l'art. 1469 bis c.c. prevede che le disposizioni in materia di contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Di conseguenza, le disposizioni codicistiche in tema di garanzia per vizi
(artt. 1490 c.c. e seguenti) si applicano in via sussidiaria rispetto agli strumenti predisposti della disciplina consumeristica ( cfr. Cass.
14775/2019).
L'art. 130 Cod. Cons., nella versione anteriore alla riforma - applicabile nel caso di specie - era rubricato “diritti del consumatore” e si occupava dei pagina 5 di 16
diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità dei beni di consumo acquistati, tra i quali certamente rientrano anche i beni mobili registrati, quali le autovetture, purché, beninteso, il contraente rivesta la qualità di consumatore, secondo la definizione fornita dallo stesso Codice del
Consumo.
Il venditore deve, allora, consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria , per cui, in caso di riscontrato difetto di conformità, il consumatore ha a
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