Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 2205

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 2205
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2205
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 25.10.2024, fissata
a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2838/2016 R.G. e vertente
TRA
FF SA, c.f. [...],
RI EL, c.f. [...],
ORECCHIO LUIGIA, c.f. [...], ricorrenti, rappresentate e difese dagli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà;

CONTRO
IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. 02733700833, resistente rappresentata e difesa dall'avv.
Fabio Saitta.
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2016, le ricorrenti esponevano di aver svolto attività professionale, presso l'IRCCS di Messina o altri enti nel medesimo ambito regionale, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato e, segnatamente:
- AF AN: presso l'ASP di Messina dal 22.12.2008 al 27.06.2009, dal 20.07.2009 al
15.07.2010, dal 03.05.2010 al 20.05.2010;
presso A.O. Papardo-Piemonte dal 04.11.2010 al
08.07.2011;
presso l'ASP di Palermo dal 16.04.2013 al 30.10.2013;
presso l'IRCCS di
Messina dal 24.05.2010 al 03.11.2010, dal 09.07.2011 al 08.07.2012, dal 28.07.2014 al
27.01.2015 e dal 06.02.2015 al 15.03.2015;

- AN ON: presso l'AOU Martino dal 06.03.2007 al 05.03.2008, dal 07.03.2008 al 05.03.2009, dal 06.09.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 05.03.2010;
presso l'ASP di
1
Messina dal 12.08.2013 al 11.11.2013;
presso l'IRCCS di Messina dal 06.03.2007 al
05.03.2010, dal 14.07.2010 al 13.07.2011, dal 19.12.2011 al 18.12.2012, dal 10.06.2014 al
09.12.2014 e dal 09.02.2015 al 15.03.2015;

- RE IG: presso l'AOU Martino dal 31.05.2009 al 30.11.2009, dal 17.12.2009 al
30.04.2010, dal 26.07.2010 al 15.07.2011;
presso l'ASP 6 di Palermo dal 16.03.2013 al
31.12.2013;
presso l'IRCCS di Messina dal 22.07.2011 al 21.07.2012, dal 26.06.2014 al
25.12.2014, dal 04.02.2015 al 15.03.2015.
Precisavano che gli ultimi contratti a termine erano stati originariamente prorogati sino al
31.12.2015 ma che l'IRCCS, con delibera n. 252/CS del 24.02.2015, aveva avviato il procedimento finalizzato alla risoluzione dei contratti in essere, comunicando loro che non potevano essere ritenuti titolari dei benefici ex D.L. n. 101/2013 “non avendo maturato i tre anni di servizio previsti dal suddetto D.L. nel quinquennio precedente al 30/10/2013 alle dipendenze della scrivente Amministrazione, requisito indispensabile ai fini della proroga”.
Rilevavano di aver avanzato, in data 04.03.2015, delle controdeduzioni, chiedendo la sospensione del procedimento amministrativo di risoluzione dei contratti in essere, ma che controparte aveva loro comunicato “la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 15 marzo 2015”.
Evidenziavano come il rimanente personale in servizio all'IRCCS al 31.12.2015 fosse stato rinnovato per un semestre rinnovabile.
Tanto premesso, lamentavano l'avversa responsabilità contrattuale per violazione dell'art.
1375 c.c.
ed il loro conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti dall'illegittima risoluzione
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