Trib. Trieste, sentenza 06/12/2024, n. 285
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 232/2022
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 9.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Giovanni Ventura;
TE contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Domenico Pizzonia, Paola Lonigro, Giacinto Favalli e
Valentina Ruzzenenti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte TE, relativamente al ricorso con N.R.G. 232/2022: “In via principale: 1) Accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 17.10.1989 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, ai sensi dell'art. 1 CCNL dall'inizio del rapporto o in subordine dal momento del conseguimento del titolo professionale (2004), o comunque ex artt. 2 e 36 dall'inizio del rapporto oppure dall'iscrizione all'albo dei pubblicisti (1992) ed in ogni caso di fatto dall'inizio fino a tale momento. 2) Determinarsi ex CCNL o comunque ex art. 2099 c.c. la retribuzione del TE in applicazione dell'art. 1
CCNL - oppure in subordine ai sensi degli artt. 2 e 36 del contratto e dell'art. 36 Cost. - in misura corrispondente a quella del giornalista ex art.
1, con le conseguenti progressioni, od in altra misura ritenuta coerente con le caratteristiche del rapporto. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni conseguenti alla pronuncia di cui sopra, ex artt. 1, 2, 36
CCNL, anche ex art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. 4) Con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Per parte TE, relativamente al ricorso con N.R.G. 100/2023: “…”.
Per la parte resistente, con riferimento ad entrambi i ricorsi: “1) respingere il ricorso avversario e le domande in esso contenute in quanto inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nel presente scritto difensivo;
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.6.2022, il TE indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di aver lavorato per conto de , quotidiano edito dalla società CP_2
convenuta a far data dal 17.10.1989, e di aver iniziato la collaborazione con il quotidiano lavorando nel settore dello Sport, occupandosi delle partite di calcio della sfera giovanile e dilettantistica. Evidenziava che per svolgere tale attività lavorativa aveva frequentato regolarmente la redazione del giornale, ove vi era un ufficio dotato di strumenti per l'attività per la redazione sportiva, quali telefoni e macchine da scrivere, postazioni di lavoro, e ciò fino al 2003. Oltre allo sport aveva iniziato ben presto la
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collaborazione anche per altri settori del giornale, ovvero Cronaca, Agenda
e Cultura, Spettacoli, ottenendo nel 1992 il titolo di pubblicista proprio in ragione della sua attività presso il . A decorrere dal 2003, cioè dopo CP_2
oltre 10 anni di rapporto ormai consolidato, gli erano stati predisposti dei contratti di collaborazione formalmente autonoma, che prevedevano la corresponsione di una quota fissa mensile e di un quantum obbligatorio di articoli oscillante tra gli 800 e 900 all'anno, formula riproposta negli anni successivi ed ancora in atto al momento della proposizione del ricorso se pure con compenso e quote articoli modificati.
Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione, riferiva di essere stato ogni giorno contattato al telefono e poi via mail dai caposervizi di turno, i quali gli fornivano tutte le istruzioni del caso su lunghezza del pezzo, taglio
e sovente recapiti utili per reperire le notizie per incarichi quotidiani o programmazioni varie, correggendo se del caso gli articoli. In base alle indicazioni ricevute aveva coperto una diversificata gamma di appuntamenti come conferenze, manifestazioni (culturali e di ambito sportivo) effettuando cronache, interviste, recensioni, scrivendo storie di colore, con un impegno strutturato spesso in 2/3 articoli al giorno, giornata lavorativa di 8/10 ore compresi sabato e domenica, e produzione di oltre
1.000 articoli all'anno. Dal 2003, per disposizione del datore di lavoro, aveva smesso di frequentare la redazione ma le modalità di lavoro erano rimaste identiche, e sempre gli erano state date le necessarie istruzioni, anche relative alla lunghezza e al taglio dell'articolo.
Tanto premesso in fatto, evidenziava parte TE che alla luce delle descritte modalità di prestazione dell'attività lavorativa, era necessario qualificare il rapporto ai sensi dell'art. 1 CCNL anche in assenza del titolo
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professionale. Solo in subordine si poteva ritenere che il rapporto potesse essere qualificato di fatto fino all'iscrizione all'albo dei pubblicisti avvenuta nel 1992, ex artt. 2 e 36 CCNL, e dopo quel momento, ex art. 1 o comunque in subordine sempre ex artt. 2 e 36, dopo il conseguimento del titolo professionale. A siffatta qualificazione del rapporto di lavoro doveva conseguire la corresponsione delle differenze retributive in conformità alle previsioni del CCNL.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale preliminarmente evidenziava che il TE per oltre trent'anni non aveva mai rivendicato alcunchè, circostanza dalla quale doveva desumersi la tacita rinuncia ai diritti oggetto di causa, e che il ricorso era inammissibile per carenza
d'allegazioni. Nei fatti il TE aveva prestato la propria attività in completa autonomia, senza vincolo di dipendenza, né responsabilità di servizio nei confronti della società resistente e comunque senza alcuna presenza in redazione e mai vi era stato obbligo di essere quotidianamente
a disposizione della redazione per soddisfare in modo stabile un'esigenza informativa del quotidiano. Il signor aveva sempre deciso in piena Pt_1
autonomia l'argomento da trattare. In tale contesto, il TE si era limitato a contattare la redazione per proporre o per ricevere dalla stessa eventuali temi di interesse da trattare negli articoli, per consegnare poi gli scritti una volta realizzati. Il lavoratore era sempre stato libero di rifiutare o proporre modifiche agli argomenti che gli venivano proposti dalla redazione, così come poteva capitare che la redazione non pubblicasse un articolo dallo stesso proposto. Inoltre decideva anche la quantità della sua prestazione, il numero di pezzi da realizzare, la frequenza, dedicandosi così
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in piena libertà allo svolgimento dell'attività oggetto della collaborazione, con un impegno variabile, dipendente dalle notizie raccolte, senza mai occuparsi dei titoli degli articoli, né dell'impaginazione, né delle didascalie da apporre alle fotografie. In sostanza il numero dei pezzi inviato nel corso degli anni era dipeso dalla volontà del TE.
Tanto premesso in fatto, la convenuta deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto del TE di vedersi riconosciuta la qualificazione del rapporto in termini di asserita subordinazione dal 17 ottobre 1989, e rilevava che le modalità con le quali il signor aveva svolto la Pt_1
propria attività in favore del Piccolo non presentavano i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza in materia, per qualificare un rapporto di lavoro dipendente, nemmeno nella forma della “subordinazione attenuata” elaborata dalla giurisprudenza per l'attività giornalistica, anche in ragione della chiara volontà enunciata dalle parti nei contratti susseguitisi nel tempo. Argomentato in ordine all'impossibilità di riconoscere al TE il trattamento economico da redattore ex art. 1 CCNLG e quello da collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG, rilevava inoltre, che il TE non aveva nemmeno quantificato gli asseriti crediti retributivi, mancando di indicare nel ricorso le somme percepite durante la collaborazione rispetto alle quali dovrebbero essere calcolate le pretese differenze retributive, con conseguente nullità del ricorso per mancanza dei presupposti di individuazione della stessa previsti dall'art 414 c.p.c..
A seguito poi dell'interruzione del rapporto di collaborazione inter partes per scadenza del termine contrattuale, il TE promuoveva nei confronti di della convenuta, ulteriore ricorso (sub Rg. n. 100/2023) con il quale, sul presupposto che l'interruzione del rapporto fosse qualificabile
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come licenziamento, chiedeva la propria reintegra ex art. 18, cc. 7 e 4, L.
300/70, nel posto di lavoro. La società convenuta si costituiva tempestivamente e ritualmente anche in tale giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avversarie allegazioni ed eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle pretese avversarie e domandandone il rigetto.
All'udienza del 12.4.2023, il procedimento RG. nr. 100/2023 veniva riunito
a quello avente RG. nr. 232/2022. Nel corso del giudizio la convenuta rendeva noto che a decorrere dall'1.11.2023 il ramo di azienda costituito dai beni, rapporti giuridici, attività e passività, organizzati per l'esercizio delle attività editoriali della testata giornalistica locale " di CP_2
Trieste, ovvero la testata per la quale il TE aveva sempre Contro collaborato, era stata ceduta dalla alla società "NORD EST
MULTIMEDIA S.P.A." deducendo di conseguenza l'inammissibilità della richiesta di reintegra avanzata nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e decisa all'udienza del 9.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito vengono illustrati.
Preliminarmente la società convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto del TE di vedersi riconosciuta la qualificazione del rapporto in termini di (asserita) subordinazione dal 17 ottobre 1989. L'eccezione è infondata. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che: “Non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, perché si estinguono per
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 232/2022
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 9.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Giovanni Ventura;
TE contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Domenico Pizzonia, Paola Lonigro, Giacinto Favalli e
Valentina Ruzzenenti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte TE, relativamente al ricorso con N.R.G. 232/2022: “In via principale: 1) Accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 17.10.1989 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, ai sensi dell'art. 1 CCNL dall'inizio del rapporto o in subordine dal momento del conseguimento del titolo professionale (2004), o comunque ex artt. 2 e 36 dall'inizio del rapporto oppure dall'iscrizione all'albo dei pubblicisti (1992) ed in ogni caso di fatto dall'inizio fino a tale momento. 2) Determinarsi ex CCNL o comunque ex art. 2099 c.c. la retribuzione del TE in applicazione dell'art. 1
CCNL - oppure in subordine ai sensi degli artt. 2 e 36 del contratto e dell'art. 36 Cost. - in misura corrispondente a quella del giornalista ex art.
1, con le conseguenti progressioni, od in altra misura ritenuta coerente con le caratteristiche del rapporto. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni conseguenti alla pronuncia di cui sopra, ex artt. 1, 2, 36
CCNL, anche ex art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. 4) Con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Per parte TE, relativamente al ricorso con N.R.G. 100/2023: “…”.
Per la parte resistente, con riferimento ad entrambi i ricorsi: “1) respingere il ricorso avversario e le domande in esso contenute in quanto inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nel presente scritto difensivo;
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.6.2022, il TE indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di aver lavorato per conto de , quotidiano edito dalla società CP_2
convenuta a far data dal 17.10.1989, e di aver iniziato la collaborazione con il quotidiano lavorando nel settore dello Sport, occupandosi delle partite di calcio della sfera giovanile e dilettantistica. Evidenziava che per svolgere tale attività lavorativa aveva frequentato regolarmente la redazione del giornale, ove vi era un ufficio dotato di strumenti per l'attività per la redazione sportiva, quali telefoni e macchine da scrivere, postazioni di lavoro, e ciò fino al 2003. Oltre allo sport aveva iniziato ben presto la
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collaborazione anche per altri settori del giornale, ovvero Cronaca, Agenda
e Cultura, Spettacoli, ottenendo nel 1992 il titolo di pubblicista proprio in ragione della sua attività presso il . A decorrere dal 2003, cioè dopo CP_2
oltre 10 anni di rapporto ormai consolidato, gli erano stati predisposti dei contratti di collaborazione formalmente autonoma, che prevedevano la corresponsione di una quota fissa mensile e di un quantum obbligatorio di articoli oscillante tra gli 800 e 900 all'anno, formula riproposta negli anni successivi ed ancora in atto al momento della proposizione del ricorso se pure con compenso e quote articoli modificati.
Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione, riferiva di essere stato ogni giorno contattato al telefono e poi via mail dai caposervizi di turno, i quali gli fornivano tutte le istruzioni del caso su lunghezza del pezzo, taglio
e sovente recapiti utili per reperire le notizie per incarichi quotidiani o programmazioni varie, correggendo se del caso gli articoli. In base alle indicazioni ricevute aveva coperto una diversificata gamma di appuntamenti come conferenze, manifestazioni (culturali e di ambito sportivo) effettuando cronache, interviste, recensioni, scrivendo storie di colore, con un impegno strutturato spesso in 2/3 articoli al giorno, giornata lavorativa di 8/10 ore compresi sabato e domenica, e produzione di oltre
1.000 articoli all'anno. Dal 2003, per disposizione del datore di lavoro, aveva smesso di frequentare la redazione ma le modalità di lavoro erano rimaste identiche, e sempre gli erano state date le necessarie istruzioni, anche relative alla lunghezza e al taglio dell'articolo.
Tanto premesso in fatto, evidenziava parte TE che alla luce delle descritte modalità di prestazione dell'attività lavorativa, era necessario qualificare il rapporto ai sensi dell'art. 1 CCNL anche in assenza del titolo
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professionale. Solo in subordine si poteva ritenere che il rapporto potesse essere qualificato di fatto fino all'iscrizione all'albo dei pubblicisti avvenuta nel 1992, ex artt. 2 e 36 CCNL, e dopo quel momento, ex art. 1 o comunque in subordine sempre ex artt. 2 e 36, dopo il conseguimento del titolo professionale. A siffatta qualificazione del rapporto di lavoro doveva conseguire la corresponsione delle differenze retributive in conformità alle previsioni del CCNL.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale preliminarmente evidenziava che il TE per oltre trent'anni non aveva mai rivendicato alcunchè, circostanza dalla quale doveva desumersi la tacita rinuncia ai diritti oggetto di causa, e che il ricorso era inammissibile per carenza
d'allegazioni. Nei fatti il TE aveva prestato la propria attività in completa autonomia, senza vincolo di dipendenza, né responsabilità di servizio nei confronti della società resistente e comunque senza alcuna presenza in redazione e mai vi era stato obbligo di essere quotidianamente
a disposizione della redazione per soddisfare in modo stabile un'esigenza informativa del quotidiano. Il signor aveva sempre deciso in piena Pt_1
autonomia l'argomento da trattare. In tale contesto, il TE si era limitato a contattare la redazione per proporre o per ricevere dalla stessa eventuali temi di interesse da trattare negli articoli, per consegnare poi gli scritti una volta realizzati. Il lavoratore era sempre stato libero di rifiutare o proporre modifiche agli argomenti che gli venivano proposti dalla redazione, così come poteva capitare che la redazione non pubblicasse un articolo dallo stesso proposto. Inoltre decideva anche la quantità della sua prestazione, il numero di pezzi da realizzare, la frequenza, dedicandosi così
Pag. 4 di 25
in piena libertà allo svolgimento dell'attività oggetto della collaborazione, con un impegno variabile, dipendente dalle notizie raccolte, senza mai occuparsi dei titoli degli articoli, né dell'impaginazione, né delle didascalie da apporre alle fotografie. In sostanza il numero dei pezzi inviato nel corso degli anni era dipeso dalla volontà del TE.
Tanto premesso in fatto, la convenuta deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto del TE di vedersi riconosciuta la qualificazione del rapporto in termini di asserita subordinazione dal 17 ottobre 1989, e rilevava che le modalità con le quali il signor aveva svolto la Pt_1
propria attività in favore del Piccolo non presentavano i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza in materia, per qualificare un rapporto di lavoro dipendente, nemmeno nella forma della “subordinazione attenuata” elaborata dalla giurisprudenza per l'attività giornalistica, anche in ragione della chiara volontà enunciata dalle parti nei contratti susseguitisi nel tempo. Argomentato in ordine all'impossibilità di riconoscere al TE il trattamento economico da redattore ex art. 1 CCNLG e quello da collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG, rilevava inoltre, che il TE non aveva nemmeno quantificato gli asseriti crediti retributivi, mancando di indicare nel ricorso le somme percepite durante la collaborazione rispetto alle quali dovrebbero essere calcolate le pretese differenze retributive, con conseguente nullità del ricorso per mancanza dei presupposti di individuazione della stessa previsti dall'art 414 c.p.c..
A seguito poi dell'interruzione del rapporto di collaborazione inter partes per scadenza del termine contrattuale, il TE promuoveva nei confronti di della convenuta, ulteriore ricorso (sub Rg. n. 100/2023) con il quale, sul presupposto che l'interruzione del rapporto fosse qualificabile
Pag. 5 di 25
come licenziamento, chiedeva la propria reintegra ex art. 18, cc. 7 e 4, L.
300/70, nel posto di lavoro. La società convenuta si costituiva tempestivamente e ritualmente anche in tale giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avversarie allegazioni ed eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle pretese avversarie e domandandone il rigetto.
All'udienza del 12.4.2023, il procedimento RG. nr. 100/2023 veniva riunito
a quello avente RG. nr. 232/2022. Nel corso del giudizio la convenuta rendeva noto che a decorrere dall'1.11.2023 il ramo di azienda costituito dai beni, rapporti giuridici, attività e passività, organizzati per l'esercizio delle attività editoriali della testata giornalistica locale " di CP_2
Trieste, ovvero la testata per la quale il TE aveva sempre Contro collaborato, era stata ceduta dalla alla società "NORD EST
MULTIMEDIA S.P.A." deducendo di conseguenza l'inammissibilità della richiesta di reintegra avanzata nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e decisa all'udienza del 9.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito vengono illustrati.
Preliminarmente la società convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto del TE di vedersi riconosciuta la qualificazione del rapporto in termini di (asserita) subordinazione dal 17 ottobre 1989. L'eccezione è infondata. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che: “Non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, perché si estinguono per
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