Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 829

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 829
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 829
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI Controparte_1 C.F._1
DUCCIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv. BARDI DUCCIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEI ROBERTO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte resistente
a cui è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3616/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEI ROBERTO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA BURLAMACCHI 32 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI Controparte_1 C.F._1
DUCCIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 1 FIRENZE presso il difensore avv. BARDI DUCCIO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROSSA 8 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI
ALESSANDRA
Parte ricorrente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, (d'ora in avanti, ) e Parte_1 Pt_1 [...]
(d'ora in avanti, hanno proposto rispettiva opposizione avverso il medesimo d.i. CP_2 CP_2
n. 1075/2023, che ha ingiunto alle medesime di pagare, in solido tra loro, la somma in linea capitale di
€ 4.410,25 a titolo di premio di risultato (PDR) anni 2019, 2020, 2021 in favore di Controparte_1
lavoratore dipendente di mandato in somministrazione presso . CP_2 Pt_1
Le società hanno variamente contestato il diritto del lavoratore somministrato a ricevere il pagamento del PRD, in quanto voce riservata dalla contrattazione collettiva ai soli dipendenti di Parte_1 con il fine di “fidelizzare” il personale dipendente.
[...]
Hanno così domandato di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed hanno formulato, in subordine, incrociate domande di manleva.
Costituitasi in entrambi i giudizi, ha contestato le ragioni a base degli atti di Controparte_1
opposizione ed ha chiesto la conferma del d.i. opposto, domandando in subordine la condanna della sola al pagamento della somma dovuta in proprio favore, CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
E' pacifico che sia stato assunto da dal 5.2.2019 al 31.1.2021 e dal Controparte_1 CP_2
15.3.2021 al 31.12.2021 in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato e sia stato inviato presso l'utilizzatore per svolgere – durante il primo rapporto – mansioni di autista e – Pt_1
durante il secondo – mansioni di addetto alla produzione, con inquadramento – in entrambi i casi – al livello D del CCNL dell'utilizzatore (CCNL per il personale non dirigente di ) (vd. Parte_1
contratti e proroghe sub doc. 1 fasc. monitorio e doc. 4 fasc. ric. Adecco).
È altresì pacifico che l'odierno opposto non abbia percepito i premi di produzione per gli anni 2019,
2020, 2021 regolarmente versati ai dipendenti (di pari livello) dell'utilizzatore . Pt_1
Per quel che qui rileva, i premi di produzione in oggetto trovano regolamentazione nel CCNL per il personale non dirigente di , nei verbali di accordo del 30.7.2019, del 23.7.2020 e del Parte_1
30.7.2021 (rispettivamente, per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021) e nel CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15.10.2019.
In particolare:
a) l'art. 69 del CCNL per il personale non dirigente di ha previsto il riconoscimento di un Parte_1
premio di risultato in favore del personale in servizio sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, qualità, redditività, presenza in servizio nonché altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività aziendale e dell'andamento economico (art. 69 del CCNL 2017 e del CCNL 2021: docc. 3 e 7 fasc. ric. );
Pt_1
b) i tre verbali sopra richiamati (sottoscritti tra le rappresentanze sindacali e anche Parte_1
in rappresentanza
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