Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 14551
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 56975 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.5.2024 svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
AR PP (C.F. [...]) difenso da sé medesimo ex art.86 c.p.c.
ATTORE
E
DE ST IV (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. LO
Sebastiano Foti giusta procura in atti
CONVENUTA
Nonché
AN LD (C.F. TSCLDA62L21A053) e DE ST RT (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Concetta Palma e Manfredo Piazza giusta procura in atti
CONVENUTI
Conclusioni per LO IN.: “Il deducente cosi precisa le conclusioni nel proprio interesse: nel merito :
1) dichiarare la simulazione assoluta della “compravendita “ 23. 4. 2020 a rogito notaio Flavia
1 COLANGELO, rep. 28499 – racc. 13300, meglio specificata nei parr. “ S “ e “ T “ della premessa dell' atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ovvero, in via subordinata, dichiararne
l'inefficacia nei confronti dell' istante creditore, ex art. 2901 c. c. ;
2) condannare IV DE ST a pagare i compensi spettanti allo attore nella misura complessiva di € 82.368,02, comprensiva di oneri, così come specificati al par. “ U “ della premessa dello stesso atto di citazione, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, con conferma, in ogni caso, dell' ordinanza ingiuntiva cron. 1115 / 2023 resa il 16. 2. 2023 e condanna della medesima al pagamento della somma di € 4.500,00, accertata in esito al disposto interrogatorio formale;
3) condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio;
4) disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute a pagina 2, righe, 10 – della memoria istruttoria di terzo termine redatta dall' avv. LO Sebastiano FOTI e di quella contenuta nelle note di trattazione scritta, a pag. 2, da riga 2 a riga 8 del medesimo avvocato, condannandolo al risarcimento dei danni ex art. 89 c. p. c. nella misura da determinarsi equitativamente;
5) con vittoria di spese e condanna di tutti i convenuti ex art. 96 c. p. c. , con determinazione equitativa dei danni;
in via istruttoria:
1) disporre gli accertamenti di rito, presso i rispettivi istituti emittenti, tesi a verificare se i tre assegni circolari 22. 10. 2022, così come specificati nel contestato rogito del 23. 4. 2022, del notaio
Flavia COLANGELO siano stati incassati, o meno, dalla convenuta, IV DE ST, oppure dal Fallimento della Team Service S. r. l (Fall. 847 / 2013 – Tribunale Roma), ovvero siano stati annullati, con restituzione delle rispettive somme, al convenuto DO AN;
2) disporre il richiesto interrogatorio libero della DE ST, così come richiesto all' udienza 28. 9. 2023.”
Conclusioni per De RI IV: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) respingere, siccome infondata in fatto e in diritto la domanda di simulazione della compravendita a rogito notaio Flavia Colangelo (Rep. 28499 – Racc. 13300) del 23.04.2020;
b) respingere, siccome infondata in fatto e in diritto la domanda revocatoria della compravendita a rogito notaio Flavia Colangelo (Rep. 28499 – Racc. 13300) del 23.04.2020;
c) respingere la domanda di condanna al pagamento di onorari per l'importo complessivo di €
56.450,48 oltre accessori di legge, perché errato;
d) respingere la domanda al risarcimento del danno nella misura di € 70.000,00;
2 d) accertare e dichiarare che gli acconti versati dalla sig.ra IV De RI ammontano ad ulteriori € 4.500,00 oltre all'importo che l'attore ha già decurtato dal suo conteggio;
e) dichiarare legittimo il rifiuto della sig.ra IV De RI di pagare la somma di €
56.450,48;
f) condannare l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria;
g) con vittoria delle spese di lite secondo i parametri vigenti da distrarsi in favore dell'avv. LO
Sebastiano Foti che si dichiara antistatario.”
Conclusioni per OS DO e De RI RT: “In via preliminare inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto l'attore avrebbe dovuto avviare una diversa azione, mediante art. 702 bis cpc alla Corte D'appello territorialmente competente, nella specie Corte d'Appello di Roma;
oppure con ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto pregiudizialmente si rileva, anche per la connessa domanda risarcitoria, ineludibilmente ancorata alla previa quantificazione del compenso, l'incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo competente la Corte d'Appello di Roma ex art. 702 bis cpc, nonché l'improcedibilità della domanda ordinaria proposta con citazione essendo la stessa proponibile soltanto con gli strumenti di tutela sopra specificati ( 702 bis cpc o ricorso per decreto ingiuntivo.) In subordine nel merito - respingere tutte le domande attoree. a) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv.ti
Concetta Palma e Manfredo Piazza che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione LO IN conveniva in giudizio IV De RI, RT De
RI e OS DO dinanzi il Tribunale di Roma esponendo che:
- nel dicembre 2015 IV De RI, già amministratrice unica della fallita “Team Service srl”, ricevuta la notifica di un avviso di conclusioni delle indagini preliminari in ordine al reato di ANrotta fraudolenta patrimoniale e documentale (R. G. 54775 / 2015 Procura Roma - all.1), lo aveva contattato per conferirgli l'incarico per la difesa, incarico formalizzato con nomina apposita
(all. 2);
- sempre per la stessa vicenda fallimentare, in data 16.3.2016, la De RI, ad istanza del curatore del fallimento, aveva ricevuto notifica di un atto di citazione (all. 3) con il quale si domandava un risarcimento di danni (pari complessivamente ad € 1. 639.690,03), per allegate irregolarità gestionali, radicandosi innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R. G. 22479/2016;
3
- pertanto, l'interessata lo aveva incaricato della rappresentanza e difesa anche in questo giudizio civile ed aveva conferito procura ad litem allo scrivente (all.4);
- iscritta la causa a ruolo, la curatela aveva richiesto sequestro in corso di causa in danno della De
RI (all.5), la quale si era costituita in fase cautelare sempre a mezzo dell'attore (all. 6);
- intervenuta nella vicenda una sorella della convenuta, RT De RI, al dichiarato scopo di “difendere una casa di famiglia”, l'esponente aveva rappresentato ad entrambe le sorelle
l'onerosità della difesa e RT De RI si era dichiarata disponibile a farsi carico degli oneri relativi;
- il giudice aveva concesso il sequestro di cui al par. “ C“ ( all.7) e con sentenza n. 16019 del 2019, pubblicata in data 2.8.2019, il Tribunale aveva accolto integralmente tutte le domande formulate nei confronti di tutti i convenuti (all. 13) e perciò, nei primi giorni del settembre 2019, l'istante aveva convocato le sorelle De RI, per consigliare loro la proposizione di appello avverso la sentenza, ad una riunione alla quale si era presentato anche il marito di RT De RI, DO
OS;
- durante tale riunione aveva rappresentato la necessità di corrispondergli i compensi per l'attività svolta, sia in sede civile, sia in sede penale, avendo ricevuto soltanto € 2.500,00, oltre oneri, di acconto;
- in vista dell'ennesima udienza preliminare (all. 14 -19), prevista in data 25.9.2019, non avendo più avuto contatti con i convenuti, l'istante aveva telefonato ad IV De RI, la quale aveva comunicato di aver affidato la sua difesa ad altro legale avv. LO Sebastiano Foti, legale che aveva inviato una e- mail di conferma in data 23.9.2022 (all. 20);
- con l'assistenza del suddetto avv. Foti, e con l'esponente totalmente all'oscuro, IV De
RI aveva transatto con il fallimento, in data 20.11.2019, la causa civile (all. 23);
- l'esponente, avendo ricevuto quale domiciliatario di IV De RI notifica di atto di appello, da altro interessato, avverso la sentenza specificata al par. “H” della presente premessa, aveva notiziato della circostanza le De RI e l' Avv. Foti, con pec del 27. 2. 2020, il tutto con riserva di tutte le azioni intraprese e da intraprendere;
- data 23.4.2020 tutti i convenuti, a rogito del notaio Flavia Colangelo, rep. 28499, racc. 13300, avevano posto in essere una “compravendita”, relativa all' appartamento di proprietà di IV De
RI, dalla quale risultava che la stessa avrebbe ceduto al cognato, marito della sorella, DO
OS le ragioni di proprietà dell'appartamento sito in Roma, viale delle Medaglie d' Oro 195, scala B, int. 9 , distinto al N.C. E.U. al fg. 368, p. lla, sub. 23 (z.c. 4), riservandosi il “ diritto di uso
4
e abitazione esclusivo”, ciò alla presenza della convenuta RT De RI, la quale aveva reso la dichiarazione di cui all' art. 179 u. c. - c.c.;
- alla stregua delle risultanze dell'atto rogato, il prezzo della compravendita di complessivi €
90.000,00, sarebbe stato corrisposto con un assegno circolare n° 7404277888-07, emesso da
NI AN per l'importo di € 60.000,00, un secondo assegno circolare n° 5206236865-11, emesso da BP AN per l'importo di € 25,000,00 e un vaglia postale numero 0366396970-04, emesso da Poste italiane per l'importo di € 5.000,00;
- le spettanze dell'istante per quanto concerne il giudizio civile, in base alle vigenti tariffe forensi di cui al D. M 55 / 2014, sulla scorta del valore della causa ammontavano, per le quattro fasi cautelari
e quattro di merito ad € 55.080,48, mentre per l' assistenza in sede penale spettavano all' istante €
3.870,00, per un totale di 58.950,48, cui andavano detratti gli acconti di € 2.500,00, pervenendosi ad un credito residuo di € 56.450,48, oltre il 15 % per rimborso forfettario, il 4 % per la Cassa avvocati, e del 22% per l' IVA per un importo finale di € 82.368,02;
- la circostanza che erano stati fatti emettere tre assegni circolari, esibiti al notaio rogante non implicava che fossero stati effettivamente incassati da IV De RI e, l'eventuale mancato incasso dimostrava la simulazione della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 56975 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.5.2024 svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
AR PP (C.F. [...]) difenso da sé medesimo ex art.86 c.p.c.
ATTORE
E
DE ST IV (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. LO
Sebastiano Foti giusta procura in atti
CONVENUTA
Nonché
AN LD (C.F. TSCLDA62L21A053) e DE ST RT (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Concetta Palma e Manfredo Piazza giusta procura in atti
CONVENUTI
Conclusioni per LO IN.: “Il deducente cosi precisa le conclusioni nel proprio interesse: nel merito :
1) dichiarare la simulazione assoluta della “compravendita “ 23. 4. 2020 a rogito notaio Flavia
1 COLANGELO, rep. 28499 – racc. 13300, meglio specificata nei parr. “ S “ e “ T “ della premessa dell' atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ovvero, in via subordinata, dichiararne
l'inefficacia nei confronti dell' istante creditore, ex art. 2901 c. c. ;
2) condannare IV DE ST a pagare i compensi spettanti allo attore nella misura complessiva di € 82.368,02, comprensiva di oneri, così come specificati al par. “ U “ della premessa dello stesso atto di citazione, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, con conferma, in ogni caso, dell' ordinanza ingiuntiva cron. 1115 / 2023 resa il 16. 2. 2023 e condanna della medesima al pagamento della somma di € 4.500,00, accertata in esito al disposto interrogatorio formale;
3) condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio;
4) disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute a pagina 2, righe, 10 – della memoria istruttoria di terzo termine redatta dall' avv. LO Sebastiano FOTI e di quella contenuta nelle note di trattazione scritta, a pag. 2, da riga 2 a riga 8 del medesimo avvocato, condannandolo al risarcimento dei danni ex art. 89 c. p. c. nella misura da determinarsi equitativamente;
5) con vittoria di spese e condanna di tutti i convenuti ex art. 96 c. p. c. , con determinazione equitativa dei danni;
in via istruttoria:
1) disporre gli accertamenti di rito, presso i rispettivi istituti emittenti, tesi a verificare se i tre assegni circolari 22. 10. 2022, così come specificati nel contestato rogito del 23. 4. 2022, del notaio
Flavia COLANGELO siano stati incassati, o meno, dalla convenuta, IV DE ST, oppure dal Fallimento della Team Service S. r. l (Fall. 847 / 2013 – Tribunale Roma), ovvero siano stati annullati, con restituzione delle rispettive somme, al convenuto DO AN;
2) disporre il richiesto interrogatorio libero della DE ST, così come richiesto all' udienza 28. 9. 2023.”
Conclusioni per De RI IV: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) respingere, siccome infondata in fatto e in diritto la domanda di simulazione della compravendita a rogito notaio Flavia Colangelo (Rep. 28499 – Racc. 13300) del 23.04.2020;
b) respingere, siccome infondata in fatto e in diritto la domanda revocatoria della compravendita a rogito notaio Flavia Colangelo (Rep. 28499 – Racc. 13300) del 23.04.2020;
c) respingere la domanda di condanna al pagamento di onorari per l'importo complessivo di €
56.450,48 oltre accessori di legge, perché errato;
d) respingere la domanda al risarcimento del danno nella misura di € 70.000,00;
2 d) accertare e dichiarare che gli acconti versati dalla sig.ra IV De RI ammontano ad ulteriori € 4.500,00 oltre all'importo che l'attore ha già decurtato dal suo conteggio;
e) dichiarare legittimo il rifiuto della sig.ra IV De RI di pagare la somma di €
56.450,48;
f) condannare l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria;
g) con vittoria delle spese di lite secondo i parametri vigenti da distrarsi in favore dell'avv. LO
Sebastiano Foti che si dichiara antistatario.”
Conclusioni per OS DO e De RI RT: “In via preliminare inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto l'attore avrebbe dovuto avviare una diversa azione, mediante art. 702 bis cpc alla Corte D'appello territorialmente competente, nella specie Corte d'Appello di Roma;
oppure con ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto pregiudizialmente si rileva, anche per la connessa domanda risarcitoria, ineludibilmente ancorata alla previa quantificazione del compenso, l'incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo competente la Corte d'Appello di Roma ex art. 702 bis cpc, nonché l'improcedibilità della domanda ordinaria proposta con citazione essendo la stessa proponibile soltanto con gli strumenti di tutela sopra specificati ( 702 bis cpc o ricorso per decreto ingiuntivo.) In subordine nel merito - respingere tutte le domande attoree. a) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv.ti
Concetta Palma e Manfredo Piazza che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione LO IN conveniva in giudizio IV De RI, RT De
RI e OS DO dinanzi il Tribunale di Roma esponendo che:
- nel dicembre 2015 IV De RI, già amministratrice unica della fallita “Team Service srl”, ricevuta la notifica di un avviso di conclusioni delle indagini preliminari in ordine al reato di ANrotta fraudolenta patrimoniale e documentale (R. G. 54775 / 2015 Procura Roma - all.1), lo aveva contattato per conferirgli l'incarico per la difesa, incarico formalizzato con nomina apposita
(all. 2);
- sempre per la stessa vicenda fallimentare, in data 16.3.2016, la De RI, ad istanza del curatore del fallimento, aveva ricevuto notifica di un atto di citazione (all. 3) con il quale si domandava un risarcimento di danni (pari complessivamente ad € 1. 639.690,03), per allegate irregolarità gestionali, radicandosi innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R. G. 22479/2016;
3
- pertanto, l'interessata lo aveva incaricato della rappresentanza e difesa anche in questo giudizio civile ed aveva conferito procura ad litem allo scrivente (all.4);
- iscritta la causa a ruolo, la curatela aveva richiesto sequestro in corso di causa in danno della De
RI (all.5), la quale si era costituita in fase cautelare sempre a mezzo dell'attore (all. 6);
- intervenuta nella vicenda una sorella della convenuta, RT De RI, al dichiarato scopo di “difendere una casa di famiglia”, l'esponente aveva rappresentato ad entrambe le sorelle
l'onerosità della difesa e RT De RI si era dichiarata disponibile a farsi carico degli oneri relativi;
- il giudice aveva concesso il sequestro di cui al par. “ C“ ( all.7) e con sentenza n. 16019 del 2019, pubblicata in data 2.8.2019, il Tribunale aveva accolto integralmente tutte le domande formulate nei confronti di tutti i convenuti (all. 13) e perciò, nei primi giorni del settembre 2019, l'istante aveva convocato le sorelle De RI, per consigliare loro la proposizione di appello avverso la sentenza, ad una riunione alla quale si era presentato anche il marito di RT De RI, DO
OS;
- durante tale riunione aveva rappresentato la necessità di corrispondergli i compensi per l'attività svolta, sia in sede civile, sia in sede penale, avendo ricevuto soltanto € 2.500,00, oltre oneri, di acconto;
- in vista dell'ennesima udienza preliminare (all. 14 -19), prevista in data 25.9.2019, non avendo più avuto contatti con i convenuti, l'istante aveva telefonato ad IV De RI, la quale aveva comunicato di aver affidato la sua difesa ad altro legale avv. LO Sebastiano Foti, legale che aveva inviato una e- mail di conferma in data 23.9.2022 (all. 20);
- con l'assistenza del suddetto avv. Foti, e con l'esponente totalmente all'oscuro, IV De
RI aveva transatto con il fallimento, in data 20.11.2019, la causa civile (all. 23);
- l'esponente, avendo ricevuto quale domiciliatario di IV De RI notifica di atto di appello, da altro interessato, avverso la sentenza specificata al par. “H” della presente premessa, aveva notiziato della circostanza le De RI e l' Avv. Foti, con pec del 27. 2. 2020, il tutto con riserva di tutte le azioni intraprese e da intraprendere;
- data 23.4.2020 tutti i convenuti, a rogito del notaio Flavia Colangelo, rep. 28499, racc. 13300, avevano posto in essere una “compravendita”, relativa all' appartamento di proprietà di IV De
RI, dalla quale risultava che la stessa avrebbe ceduto al cognato, marito della sorella, DO
OS le ragioni di proprietà dell'appartamento sito in Roma, viale delle Medaglie d' Oro 195, scala B, int. 9 , distinto al N.C. E.U. al fg. 368, p. lla, sub. 23 (z.c. 4), riservandosi il “ diritto di uso
4
e abitazione esclusivo”, ciò alla presenza della convenuta RT De RI, la quale aveva reso la dichiarazione di cui all' art. 179 u. c. - c.c.;
- alla stregua delle risultanze dell'atto rogato, il prezzo della compravendita di complessivi €
90.000,00, sarebbe stato corrisposto con un assegno circolare n° 7404277888-07, emesso da
NI AN per l'importo di € 60.000,00, un secondo assegno circolare n° 5206236865-11, emesso da BP AN per l'importo di € 25,000,00 e un vaglia postale numero 0366396970-04, emesso da Poste italiane per l'importo di € 5.000,00;
- le spettanze dell'istante per quanto concerne il giudizio civile, in base alle vigenti tariffe forensi di cui al D. M 55 / 2014, sulla scorta del valore della causa ammontavano, per le quattro fasi cautelari
e quattro di merito ad € 55.080,48, mentre per l' assistenza in sede penale spettavano all' istante €
3.870,00, per un totale di 58.950,48, cui andavano detratti gli acconti di € 2.500,00, pervenendosi ad un credito residuo di € 56.450,48, oltre il 15 % per rimborso forfettario, il 4 % per la Cassa avvocati, e del 22% per l' IVA per un importo finale di € 82.368,02;
- la circostanza che erano stati fatti emettere tre assegni circolari, esibiti al notaio rogante non implicava che fossero stati effettivamente incassati da IV De RI e, l'eventuale mancato incasso dimostrava la simulazione della
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