Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2024, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2024, n. 38
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 38
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 158/2023
Oggi, 10 gennaio 2024, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ROSETO ANTONELLA, per delega dell'avv. GIUDICE LAURA, per RC LO, la quale si riporta alle approntate difese e, inoltre, reitera la richiesta di ammissione delle già articolate richieste istruttorie;
in subordine, chiede che la causa venga decisa;
avv.to CUCCURULLO GIUSEPPE, anche per delega dell'avv. BISOGNO ENRICO, per IA IA e CO NZ, il quale si riporta alle predisposte difese, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.sa Orza Giuliana Chiara.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo

1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
LO RC, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Laura Giudice, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Valentino Torio alla Via I Mezzana, n. 5;

- RICORRENTE -

E
IA IA, CO NZ, rappresentati e difesi, come da procura a margine della memoria di costituzione, dagli Avv.ti
Enrico Bisogno e Giuseppe Cuccurullo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Nocera Superiore alla Via G. Matteotti, n. 46.
- RESISTENTI -
All'udienza celebrata in data 10.1.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida all'uopo notificato, il sig. VI MA, preliminarmente esposto:
- che esso istante è proprietario dell'unità immobiliare sita in Scafati alla via Vicinale
Cangiani, n. 32, identificata al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 4, particella n. 1175, sub 10;

2
- che il summenzionato immobile era stato – in virtù di contratto registrato in data 8.3.18 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pagani – da esso intimante concesso in locazione, ad uso abitativo, ai sig.ri IA IA e NI EN a far data dall'1.3.18;

- che, segnatamente, i contraenti avevano previsto una durata di 4 anni, convenendo che il testé citato contratto sarebbe scaduto “in data 28.2.22”;

- che, con raccomandata a/r “inviata il giorno 29.1.22 e ricevuta dagli intimati in data
2.2.22”, esso esponente aveva comunicato ai prefati conduttori l'intenzione di avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, specificando nel corpo della stessa le motivazioni alla base dell'assunta determinazione di “non voler procedere al rinnovo della locazione oltre la prima scadenza”;

ha convenuto in giudizio i sig.ri IA IA e NI EN per sentir convalidare
l'intimato sfratto per finita locazione al 28.2.22, data che sarebbe stata convenzionalmente prevista come scadenza dello stipulato negozio, nonché per sentir fissare la “data per l'esecuzione”.
All'udienza celebrata in data 12.1.23, il sig. VI aveva chiesto di convalidarsi l'intimato sfratto, attesa la mancata costituzione dei conduttori.
A scioglimento della riservata assunta alla prefata udienza, rilevato che il legislatore, nel riconoscere al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla prima scadenza per taluni specifici
e tassativi motivi (artt. 29 e 59 L. n. 392/78), gli consente di esperire soltanto un'azione di rilascio dell'immobile locato che si svolge secondo le forme della cognizione piena ed esauriente, strutturata secondo le forme del rito speciale del lavoro (art. 30 L. n. 392/78), non è stato convalidato l'intimato sfratto né è
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