Trib. Benevento, sentenza 19/11/2024, n. 1178
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa C A I C,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3303 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2022, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. M C C e V T, presso il cui studio in Benevento, via M. Planco 28, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. V D B e con lo stesso elettivamente domiciliata in Avellino, viale Italia 40, presso lo studio legale Arricale,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 calce comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.06.2023, dall'avv. Luigi Serino, presso il cui studio in San Giorgio del Sannio, viale Spinelli 156, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.07.2022 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato presso la struttura dal 5.08.2015 al 27.09.2021, in virtù di un Controparte_1 contratto a tempo determinato, prima prorogato varie volte e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- di essere stata inquadrata come operatore socioassistenziale (OSA) nel livello B del CCNL AIOP, personale non medico;
- di avere conseguito gli attestati di formazione professionale quale OSA, OSS e OSSS;
- che lavorava su tre turni, mattina (7.00-13.30), pomeriggio (13.30-20.00) e notte (20.00-9.00);
- che il turno di notte veniva effettuato circa 5/6 volte al mese, senza smonto e riposo, ma con un semplice giorno di riposo che coincideva con il giorno di riposo settimanale;
- che l'orario di lavoro era stato costantemente superiore al part time contrattualizzato e anche all'orario normale a tempo pieno previsto dal CCNL AIOP;
1
- che dal 13.06.2019 al 20.10.2010 si era assentata per malattia, e da novembre 2019 al 7.01.2020 si era occasionalmente assentata di nuovo per completare il ciclo di cure;
- che aveva usufruito di un solo giorno di riposo settimanale, dopo il turno notturno;
se non effettuava il turno notturno, non vi era giorno di riposo;
- che le sue mansioni consistevano in cura dell'igiene personale degli ospiti, aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività della vita quotidiana, igiene delle stanze degli ospiti e sanificazione degli ambienti, somministrazione di medicine, iniezioni e misurazione della pressione, acquisto dei farmaci indicati da medico e infermiere, assistenza durante le ore di animazione, ed erano proprie dell' pertanto avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello Pt_2
B3 anziché B;
- che aveva sempre ricevuto la retribuzione di cui alle buste paga, ma la retribuzione che tratteneva per sé era pari ad € 600 mensili dall'assunzione alla fine del 2017, di € 700 mensili nel 2018 e di
€ 800 dal 2019 alla cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione del periodo di malattia, quando aveva percepito le somme indicate in busta;
- che quando il netto a corrispondere da busta paga era superiore, era costretta a restituire la differenza in contanti, mentre quando era inferiore riceveva la differenza in contanti;
- che nel mese di febbraio 2020 non aveva percepito nulla in quanto il aveva chiesto “una CP_3 compartecipazione della lavoratrice alle perdite che avrebbe subito a causa della sua malattia”;
- che le buste paga riportavano un numero di ore lavorate inferiore a quello effettivo, permessi non retribuiti mai goduti, giorni di ferie non goduti, trasferte Italia che non hanno alcun riscontro fattuale;
- che godeva di 5 giorni di ferie all'anno, non aveva mai usufruito di permessi non retribuiti o di permessi retribuiti, e non aveva mai lavorato in una sede diversa da quella di Chianche;
- che il 27.09.2021 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, sia per la mancata retribuzione del mese di agosto, sia per l'ambiente di lavoro poco sereno, dove si veniva minacciati di licenziamento ogni volta che si avanzava una richiesta;
- che era prassi dell'azienda far sottoscrivere ai lavoratori documenti di cui non conoscevano il contenuto;
- che il TFR le era stato versato nella misura di cui all'ultima busta paga, con decurtazione del preavviso.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo accertamento dell'instaurazione, sin dall'inizio, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e del suo diritto all'inquadramento nel livello B3 del CCNL AIOP personale non medico, al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di differenza di livello, lavoro straordinario, supplementare, notturno, domenicale, festivo, permessi retribuiti, differenze di tredicesima, ed ogni altro emolumento previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicata, pari ad € 115.584,61
o alla maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, nonché della correlata differenza sul TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso;
con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione.
Si è ritualmente costituita la contestando con varie argomentazioni il contenuto Controparte_1 del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
La resistente ha, in particolare, dedotto l'esistenza di due verbali di conciliazione in sede sindacale, sottoscritti in data 9.11.2017 e in data 8.03.2019;
ha inoltre eccepito che la ricorrente era sempre stata 2
retribuita conformemente al contratto e al CCNL, ricevendo le somme riportate in busta paga, che corrispondevano a quelle dovute per le prestazioni effettivamente rese. Era, piuttosto, la ricorrente ad avere tenuto comportamenti irriguardosi e inopportuni, per i quali aveva ricevuto, pochi giorni prima di rassegnare le dimissioni senza rispettare i termini di preavviso, una contestazione disciplinare.
Con le note di trattazione scritta del 23.11.2022 la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio alla la cui amministratrice è la sorella del legale Controparte_2 rapp.te della alla quale quest'ultima aveva concesso in fitto l'azienda dal Controparte_1
7.11.2022.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la deducendo l'inapplicabilità CP_2 dell'art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro esauriti al momento del trasferimento e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato formalizzato nel periodo 5.08.2015-
27.09.2021, con contratto di lavoro subordinato (inizialmente a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato).
Inizialmente, la ricorrente è stata assunta con contratto part time a 18 ore settimanali (50%), poi divenuto a tempo pieno dal 30.01.2017 (in coincidenza con la trasformazione a tempo indeterminato), nuovamente trasformato in part time al 50% dal 2.04.2018, poi in part time a 30 ore settimanali (84%) dal 2.04.2019, e infine in part time a 12 ore settimanali (34%) dall'1.10.2019, su richiesta della lavoratrice (cfr. docc. 8-12 , buste paga). CP_1 CP_1
La ricorrente è stata inquadrata, con qualifica di “operatore socioassistenziale”, nel livello B del
CCNL AIOP case di cura – personale non medico.
In questa sede, rivendica differenze retributive a titolo di superiore inquadramento, lavoro ordinario
e straordinario, festività, tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Va innanzitutto verificata la validità dei due verbali di conciliazione in sede sindacale del 9.11.2017
e dell'8.03.2019 prodotti da parte resistente (docc. 14-15) e impugnati nella prima difesa utile da parte ricorrente, posto che si tratta di questione controversa di carattere preliminare.
La disposizione dell'art. 2113, comma 1, c.c., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. – disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, c.c. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge – trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113
c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo
3
adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11107 del
26/07/2002, Sez. L, Sentenza n. 16168 del 18/08/2004).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, l'accordo tra il lavoratore
e il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire
(unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione e assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa C A I C,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3303 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2022, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. M C C e V T, presso il cui studio in Benevento, via M. Planco 28, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. V D B e con lo stesso elettivamente domiciliata in Avellino, viale Italia 40, presso lo studio legale Arricale,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 calce comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.06.2023, dall'avv. Luigi Serino, presso il cui studio in San Giorgio del Sannio, viale Spinelli 156, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.07.2022 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato presso la struttura dal 5.08.2015 al 27.09.2021, in virtù di un Controparte_1 contratto a tempo determinato, prima prorogato varie volte e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- di essere stata inquadrata come operatore socioassistenziale (OSA) nel livello B del CCNL AIOP, personale non medico;
- di avere conseguito gli attestati di formazione professionale quale OSA, OSS e OSSS;
- che lavorava su tre turni, mattina (7.00-13.30), pomeriggio (13.30-20.00) e notte (20.00-9.00);
- che il turno di notte veniva effettuato circa 5/6 volte al mese, senza smonto e riposo, ma con un semplice giorno di riposo che coincideva con il giorno di riposo settimanale;
- che l'orario di lavoro era stato costantemente superiore al part time contrattualizzato e anche all'orario normale a tempo pieno previsto dal CCNL AIOP;
1
- che dal 13.06.2019 al 20.10.2010 si era assentata per malattia, e da novembre 2019 al 7.01.2020 si era occasionalmente assentata di nuovo per completare il ciclo di cure;
- che aveva usufruito di un solo giorno di riposo settimanale, dopo il turno notturno;
se non effettuava il turno notturno, non vi era giorno di riposo;
- che le sue mansioni consistevano in cura dell'igiene personale degli ospiti, aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività della vita quotidiana, igiene delle stanze degli ospiti e sanificazione degli ambienti, somministrazione di medicine, iniezioni e misurazione della pressione, acquisto dei farmaci indicati da medico e infermiere, assistenza durante le ore di animazione, ed erano proprie dell' pertanto avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello Pt_2
B3 anziché B;
- che aveva sempre ricevuto la retribuzione di cui alle buste paga, ma la retribuzione che tratteneva per sé era pari ad € 600 mensili dall'assunzione alla fine del 2017, di € 700 mensili nel 2018 e di
€ 800 dal 2019 alla cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione del periodo di malattia, quando aveva percepito le somme indicate in busta;
- che quando il netto a corrispondere da busta paga era superiore, era costretta a restituire la differenza in contanti, mentre quando era inferiore riceveva la differenza in contanti;
- che nel mese di febbraio 2020 non aveva percepito nulla in quanto il aveva chiesto “una CP_3 compartecipazione della lavoratrice alle perdite che avrebbe subito a causa della sua malattia”;
- che le buste paga riportavano un numero di ore lavorate inferiore a quello effettivo, permessi non retribuiti mai goduti, giorni di ferie non goduti, trasferte Italia che non hanno alcun riscontro fattuale;
- che godeva di 5 giorni di ferie all'anno, non aveva mai usufruito di permessi non retribuiti o di permessi retribuiti, e non aveva mai lavorato in una sede diversa da quella di Chianche;
- che il 27.09.2021 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, sia per la mancata retribuzione del mese di agosto, sia per l'ambiente di lavoro poco sereno, dove si veniva minacciati di licenziamento ogni volta che si avanzava una richiesta;
- che era prassi dell'azienda far sottoscrivere ai lavoratori documenti di cui non conoscevano il contenuto;
- che il TFR le era stato versato nella misura di cui all'ultima busta paga, con decurtazione del preavviso.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo accertamento dell'instaurazione, sin dall'inizio, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e del suo diritto all'inquadramento nel livello B3 del CCNL AIOP personale non medico, al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di differenza di livello, lavoro straordinario, supplementare, notturno, domenicale, festivo, permessi retribuiti, differenze di tredicesima, ed ogni altro emolumento previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicata, pari ad € 115.584,61
o alla maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, nonché della correlata differenza sul TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso;
con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione.
Si è ritualmente costituita la contestando con varie argomentazioni il contenuto Controparte_1 del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
La resistente ha, in particolare, dedotto l'esistenza di due verbali di conciliazione in sede sindacale, sottoscritti in data 9.11.2017 e in data 8.03.2019;
ha inoltre eccepito che la ricorrente era sempre stata 2
retribuita conformemente al contratto e al CCNL, ricevendo le somme riportate in busta paga, che corrispondevano a quelle dovute per le prestazioni effettivamente rese. Era, piuttosto, la ricorrente ad avere tenuto comportamenti irriguardosi e inopportuni, per i quali aveva ricevuto, pochi giorni prima di rassegnare le dimissioni senza rispettare i termini di preavviso, una contestazione disciplinare.
Con le note di trattazione scritta del 23.11.2022 la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio alla la cui amministratrice è la sorella del legale Controparte_2 rapp.te della alla quale quest'ultima aveva concesso in fitto l'azienda dal Controparte_1
7.11.2022.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la deducendo l'inapplicabilità CP_2 dell'art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro esauriti al momento del trasferimento e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato formalizzato nel periodo 5.08.2015-
27.09.2021, con contratto di lavoro subordinato (inizialmente a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato).
Inizialmente, la ricorrente è stata assunta con contratto part time a 18 ore settimanali (50%), poi divenuto a tempo pieno dal 30.01.2017 (in coincidenza con la trasformazione a tempo indeterminato), nuovamente trasformato in part time al 50% dal 2.04.2018, poi in part time a 30 ore settimanali (84%) dal 2.04.2019, e infine in part time a 12 ore settimanali (34%) dall'1.10.2019, su richiesta della lavoratrice (cfr. docc. 8-12 , buste paga). CP_1 CP_1
La ricorrente è stata inquadrata, con qualifica di “operatore socioassistenziale”, nel livello B del
CCNL AIOP case di cura – personale non medico.
In questa sede, rivendica differenze retributive a titolo di superiore inquadramento, lavoro ordinario
e straordinario, festività, tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Va innanzitutto verificata la validità dei due verbali di conciliazione in sede sindacale del 9.11.2017
e dell'8.03.2019 prodotti da parte resistente (docc. 14-15) e impugnati nella prima difesa utile da parte ricorrente, posto che si tratta di questione controversa di carattere preliminare.
La disposizione dell'art. 2113, comma 1, c.c., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. – disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, c.c. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge – trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113
c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo
3
adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11107 del
26/07/2002, Sez. L, Sentenza n. 16168 del 18/08/2004).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, l'accordo tra il lavoratore
e il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire
(unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione e assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti
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