Trib. Brescia, sentenza 22/07/2024, n. 3187
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Testo completo
N.R.G. 2496/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2496/2024, promosso da:
AV SA MA, nata in [...] il [...];
AV MA HU, nato in [...] il [...];
AV MA IT, nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori AV SA MA, nata in [...] il [...], e BR MA ND, nato in [...] il [...];
con il patrocinio degli avv. Valeria SAITTA e Riccardo DE SIMONE del foro di Roma;
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 12.7.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 29.2.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
Pag. 1 di 5 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da ID SA (altro nome: DO), nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
ID SA (altro nome: DO) nasceva a Colognola del Piano (BG) il 17.10.1880 (doc. 1). Emigrato in Brasile (senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. doc. 3), egli sposava il 26.6.1910 NI LI (doc. 2). Dalla loro unione prematrimoniale nasceva l'11.3.1907 ID ST (doc. 4). Dal matrimonio, celebrato il 9.11.1929, tra costui e BI ID IZ (doc. 5) nasceva il 3.6.1949 ID AV HA (doc. 6). Costei il 30.12.1968 sposava AV EL (doc. 7), procreando il 29.4.1972 AV SA MA (doc. 8). Dall'unione tra quest'ultima e BR MA ND nascevano il AV MA HU (doc. 9) e il AV MA IT (doc. 10).
3. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il 28.6.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'11.3.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 12.7.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 28.6.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente
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