Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 494

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 494
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 494
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 4932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, promosso congiuntamente da:
promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] nella ex IUGOSLAVIA, il 13/06/1985, residente in [...]C.F._1
VIA G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
IO IA (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2
atti
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUGA SABRINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori , nato a , avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)

1.1. Nella casa, già dimora coniugale assegnata alla madre, sita in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11 di proprietà al 50% tra le parti, continuerà ad abitarvi la Sig.ra con il figlio , mentre Parte_1 Per_1 il Sig. trasferirà temporaneamente il proprio domicilio presso l'abitazione della madre, Via Pt_2
Bozzano civico 4 interno 22. Il Sig. si impegna già sin d'ora al momento dell'emissione del Pt_2 provvedimento a trasferire la residenza con gli adempimenti necessari presso il Comune di competenza, mentre la signora si impegna a volturare quanto prima a proprio nome le utenze Pt_1 domestiche.

1.2. Le parti hanno redatto con scrittura separata un elenco di beni che il Sig. preleverà Pt_2 dalla casa familiare entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto di compravendita di cui al punto 10.1 di cui infra.
2)
Il figlio è affidato, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 presso la residenza della madre in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà secondo i criteri di cui al piano genitoriale concordato, come descritto nei successivi articoli.
3)

3.1. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio quanto alla salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, mantenendo per quanto possibile un progetto educativo unitario e tenendo conto delle aspirazioni ed inclinazioni naturali di . Per_1

3.2. Si impegnano inoltre a) a dialogare con la massima apertura e
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