Trib. Trani, sentenza 22/04/2024, n. 746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 22/04/2024, n. 746
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 746
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

Nei giudizi riuniti aventi rgn 94018239/2007 e 18192/2009 affari contenziosi del Tribunale di Trani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del giudice monocratico dott. Laura Cantore la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti aventi r.g.n. 94018239/2007 e 18192/2009 affari contenziosi del Tribunale di Trani, del
Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni e accertamento dell'obbligo del terzo, promosso.
DA
CURATELA DEL FALLIMENTO PALLADIO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Curatore rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Nanna, giusta mandato in atti
Attrice nel giudizio r.g.n. 94018239/2007
Convenuta-contumace – nel giudizio r.g.n 18192/2009

Contro
COSTRUIRE SRL, in persona del L.R.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo D'Amato, giusta mandato in atti
Convenuta ed attrice in via riconvenzionale nel giudizio r.g.n 94018239/2007
Convenuta-contumace – nel giudizio r.g.n 18192/2009

Nonché
COLORIFICIO M.P. S.R.L.. rappresentata e difesa dagli avvti Massimiliano Angelini e Raffaella Balzi giusta mandato in atti
Attrice nel giudizio r.g.n 18192/2009
Precisazione delle conclusioni come da note scritte

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Il giudizio avente r.g.n. 94018239/2007
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Con atto di citazione ritualmente notificato la IO Costruzioni s.r.l evocava in giudizio Costruire s.r.l. premettendo che:
- costituita nel 2003, operante nel settore edile, avrebbe stretto un articolato e duraturo sodalizio con la convenuta Costruire s.r.l. che, di fatto, sarebbe divenuta la sua unica committente al punto da divenire
l'impresa esecutrice persino di opere di pertinenza personale di uno dei soci nonché legale rappresentante della medesima società, il marchese Giulio de Luca;

- referenti costanti nella esecuzione degli appalti e/o <> nel conferimento di appalti alla
IO sarebbero stati due dei tre soci della Costruire, gli ingegneri Leonardo TI e Leonardo PI,
i quali avrebbero sempre assunto, nei diversi appalti, loro tramite, conferitile, il ruolo di direttori dei lavori;

- La IO Costruzioni sarebbe stata priva di possidenze immobiliari e di risorse finanziarie proprie ma dotata di notevole forza lavoro (arrivando a disporre, in alcuni periodi, di più di cinquanta dipendenti proprio per soddisfare le esigenze di Costruire s.r.l.);

- la sua sede legale sarebbe stata istituita presso un immobile di proprietà del ridetto marchese de Luca;

- avrebbe subito forti condizionamenti discendenti da un assunto stato di dipendenza economica dalla convenuta e dai suoi soci.
- Gli appalti affidati alla IO s.r.l., dalla Costruire s.r.l., nell'ambito del predetto sodalizio, sono stati, tra gli altri, quelli relativi alle seguenti opere:
- cantiere in Molfetta per la realizzazione di una palazzina nel comparto n. 1 registrato al n. 3312 e n. 7 unità monofamiliari ad uso abitativo (cfr. doc. 1-2-3);

- realizzazione di opere in cemento armato relative ad una palazzina da realizzarsi nel Comune di Uggiano
La Chiesa, sul suolo distinto in catasto al foglio 8, particella 283, ON AS (cfr. doc. 5);

- alla IO, sulla base della indicazione dei detti professionisti, sarebbero stati conferiti diversi incarichi da parte di terzi committenti meglio specificati nell'atto introduttivo a cui si rinvia;

- stante la assunta posizione prevaricatrice della Costruire e dei suoi tre soci, unica fonte di lavoro della
IO Costruzioni s.r.l., i corrispettivi spettanti alla IO per le opere edili commissionate sarebbero stati sempre <imposti>> a corpo e mai a misura e, per giunta, determinati in importi che non ne avrebbero consentita la sua sopravvivenza non essendo in alcun modo proporzionati alla qualità e quantità delle opere effettuate;

- in particolare, <> avrebbe indotto la IO a sottoscrivere in data 23.9.2005 per la realizzazione in Molfetta di un fabbricato per civili abitazioni costituito da sei piani fuori terra ed uno interrato, per complessivi dieci alloggi ai piani superiori, locali commerciali al piano terra, box auto e depositi al piano interrato, nonché per la realizzazione di sette ville costituite ciascuna da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, oltre a vani tecnici al lastrico solare, il tutto per
l'importo di euro 2.550.000,00, fissato, come sempre, a corpo e non a misura (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo);

- sennonché, l'oggetto delle prestazioni che la IO avrebbe dovuto realizzare sarebbe stato del tutto indeterminato atteso che il contratto sarebbe stato del tutto carente sotto il profilo della specificazione delle
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obbligazioni sulla stessa gravanti essendo allegati ad esso a) la sola tavola unica dei progetti concessori esaminati favorevolmente dall'U.T.C. del Comune di Molfetta;
b) il disciplinare tecnico prestazionale redatto dai progettisti e dal direttore dei lavori (soci di Costruire srl)>>
(pag 3 atto di citazione).
- detti progetti sarebbero stati del tutto privi <> trattandosi di veri e propri progetti di massima, mentre il disciplinare tecnico non avrebbe neppure indicato con precisione i materiali
da adottare (cfr. doc. 1);

- l'invocata nullità sarebbe emersa ancor più alla luce del fatto che ottenuti i permessi di costruire n.n.. 542
e 543 dall'U.T.C. in data 3.11.2005, nel febbraio 2006 la committente avrebbe ottenuto, ad insaputa dell'attrice, una importante variante avente ad oggetto un notevole aumento della volumetria del piano interrato della palazzina, la costruzione di una pensilina sul porticato d'ingresso e altre modifiche accessorie di cui la IO avrebbe ignorato l'esistenza e che non avrebbe avuto modo di verificare neppure attraverso il contratto ed i suoi allegati stante la sua assoluta genericità che avrebbe impedito un raffronto progettuale. <In altre parole le opere che i direttori dei lavori soci della società committente ordinavano venivano pedissequamente realizzate dalla società appaltatrice senza la possibilità di riserve o contestazioni
>>;

- durante la realizzazione delle descritte opere, ad onta della assunta subordinazione totale della appaltatrice, la Costruire s.r.l., dopo aver pagato la somma di euro 1.749.115,38, oltre iva, avrebbe sospeso ex abruptoi pagamenti nell'aprile 2007, senza alcun motivo e senza alcuna preventiva contestazione per presunti vizi, così provocando alla IO Costruzioni s.r.l. una improvvisa crisi di liquidità che l'avrebbe portata al fallimento. Solo in data 4 maggio 2007 Costruire s.r.l., infatti, inviava alla IO Costruzioni una nota con la quale comunicava il recesso ad nutum dal contratto e conseguentemente invitava l'attrice a rilasciare il cantiere, notificando altresì lo sfratto dalla sua sede legale (cfr. doc. 20 e 19 fascicolo attoreo);

- sulla premessa assunta nullità del contratto d'appalto del 23.09.2005, con conseguente calcolo secondo tariffa, sosteneva di aver maturato un credito per euro. 820.087,43, oltre iva al 4% per un totale di euro
852.890,93, somma portata da regolare fattura applicando le tariffe all'epoca vigenti per le opere realizzate, presso il cantiere di Molfetta, relativi al comparti 1 del P.R.G. (Palazzina F e sette unità monofamiliari);

- che, ove pure si volesse considerare valido il detto contratto di appalto, ne discenderebbe, comunque, la inadempienza di Costruire s.r.l. in relazione a tutti gli ulteriori lavori non previsti ma di fatto realizzati in forza del predetto seppur indeterminato contratto :A) PER LA PALAZZINA: maggiori scavi, fondazioni, muri perimetrali, solaio, lavori elettrici, idrici e fognari, in considerazione del notevole ampliamento del piano interrato;
modifiche interne ed esterne alla palazzina nella scelta della qualità e quantità dei materiali utilizzati e posati;
costruzione e successiva demolizione di un torrino, con trasformazione della restante parte da vano tecnico a mansarda e conseguente chiusura del solaio di collegamento col piano sottostante;
costruzione di pilastri circolari ed aumento del balcone sovrastante gli stessi pilastri;
fornitura e posa in opera con relativo scavo di desoliatore per la raccolta delle acque reflue;
B) PER LE 7 VILLE

UNIFAMILIARI: realizzazione di tre trivellazioni del sottosuolo per la raccolta delle acque reflue e piovane,
pagina 3 di 19 costruzione di tre cisterne esterne alle ville per la riserva idrica, modifiche strutturali ed architettoniche delle ville “O e “ P”;
a cui vanno sommati i costi sostenuti per i lavori di adeguamento sismico, nonché il mancato guadagno per il recesso ad nutum ex art. n 1671 del cod. civile, per i seguenti importi:

E. 425.650,00 a titolo di saldo per lavori aggiuntivi alla palazzina F;

- E. 70.000,00 a titolo di saldo per lavori aggiuntivi alle sette ville monofamiliari;

- E. 113.400,00 per l'adeguamento sismico alla palazzina F;

- E. 118.100,00 per l'adeguamento sismico alle unità monofamiliari;

- E. 42.775,00 per mancato guadagno;

- la Costruire s.r.l., ancora, si sarebbe resa inadempiente al pagamento del saldo relativo al contratto di appalto relativo ai lavori in cemento armato effettuati presso la palazzina in Uggiano La Chiesa terminati sin dal gennaio 2007 e concordati nella misura di euro 170.400,01, iva compresa;

- la condotta serbata dalla società convenuta, improvvisa ed imprevedibile, avrebbe determinato la rottura del sodalizio tra le due società atteso che, attingendo l'attrice tutti i propri introiti grazie ai rapporti sopra descritti, tale situazione avrebbe causato una grave crisi di liquidità e di credibilità commerciale e bancaria oltre ad un grave danno di immagine.
Per tutto quanto sopra concludeva chiedendo:<<A) dichiarare nullo ai sensi dell'art 1418 c.c. …… il contratto di appalto del 23.09.2005 intercorso tra la costruire s.r.l. e la IO costruzioni s.r.l. relativo all'edificazione del fabbricato per civili abitazioni, denominato palazzina F e di 7 unità monofamiliari situata nel comparto numero 1 registrata al numero 3312 di PRGC del
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