Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17469
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa D C, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 58512/2023 promossa da
, nato in Pakistan il 6 febbraio 1969, rappresentato e difeso dall'avv. L Parte_1
D M ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione, n. 29, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 28.12.2023 ex art. 281 decies cpc per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minori e la condanna al risarcimento del danno, il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in con permesso per lavoro autonomo, ha formulato istanza cautelare CP_1 con la quale ha domandato in via d'urgenza l'ordine all'ambasciata di fissare appuntamento per la richiesta di visto, stante l'avvenuto rilascio dei nulla osta ed i tentativi vanamente effettuati, rappresentando di aver ottenuto il Cont nulla osta per i cinque componenti il nucleo familiare il 6.9.2023 dal i Napoli, di avere inviato il 14.11.23 a mezzo pec all'indirizzo richiesta di fissazione di appuntamento per la Email_1
domanda di visto e la consegna dei documenti e di non avere ricevuto alcuna risposta, nonostante l'approssimarsi della scadenza del termine semestrale di validità dei nulla osta (6.2.2024), nonché evidenziando, quanto all'urgenza di provvedere, il pregiudizio subito dai figli minori per la lontananza dal padre, oltre che per l'unità dell'intero nucleo familiare, con il rischio della scadenza dei nulla osta senza essere riusciti a presentare la richiesta di visto e di dovere quindi ricominciare l'intero procedimento finalizzato al ricongiungimento.
Con decreto di fissazione di udienza del 22.1.2024, ritenuti sussistenti i presupposti per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa D C, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 58512/2023 promossa da
, nato in Pakistan il 6 febbraio 1969, rappresentato e difeso dall'avv. L Parte_1
D M ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione, n. 29, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 28.12.2023 ex art. 281 decies cpc per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minori e la condanna al risarcimento del danno, il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in con permesso per lavoro autonomo, ha formulato istanza cautelare CP_1 con la quale ha domandato in via d'urgenza l'ordine all'ambasciata di fissare appuntamento per la richiesta di visto, stante l'avvenuto rilascio dei nulla osta ed i tentativi vanamente effettuati, rappresentando di aver ottenuto il Cont nulla osta per i cinque componenti il nucleo familiare il 6.9.2023 dal i Napoli, di avere inviato il 14.11.23 a mezzo pec all'indirizzo richiesta di fissazione di appuntamento per la Email_1
domanda di visto e la consegna dei documenti e di non avere ricevuto alcuna risposta, nonostante l'approssimarsi della scadenza del termine semestrale di validità dei nulla osta (6.2.2024), nonché evidenziando, quanto all'urgenza di provvedere, il pregiudizio subito dai figli minori per la lontananza dal padre, oltre che per l'unità dell'intero nucleo familiare, con il rischio della scadenza dei nulla osta senza essere riusciti a presentare la richiesta di visto e di dovere quindi ricominciare l'intero procedimento finalizzato al ricongiungimento.
Con decreto di fissazione di udienza del 22.1.2024, ritenuti sussistenti i presupposti per
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