Trib. Milano, sentenza 30/07/2024, n. 7503
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Testo completo
N. 34903/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Nella persona del Giudice Dott.ssa C D ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
in persona del legale rappresentante sig. (C.F. Parte_1 Parte_2
, C.F._1
Cod. Fisc. , con sede in Milano, Piazza De Agostini n. 3, P.IVA_1 con l'Avv. ANGELO GUGLIELMELLO presso lo studio del quale in Milano, via Savarè n. 1, ha eletto domicilio giusta procura agli atti attrice contro
nato a Genova il 20/08/1962, CP_1
Cod. Fisc. , residente in Lussemburgo, Mondorf Les Bains, Avenue Dr. Klein C.F._2
n. 22, con gli Avv.ti M B e S C, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura agli atti. convenuto
e contro nata a Genova il 24.1.1966, Controparte_2
Cod. Fisc. , C.F._3 residente in Milano, via Delle Azalee n. 11, con gli Avv.ti ELENA PALANGE E MASSIMILIANO PILI, presso il cui Studio ha eletto domicilio giusta procura agli atti. convenuta
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI: per l'attrice “accertata, in capo alla la titolarità nei confronti del Parte_1 Controparte_3
del credito di cui in atti, attese le allegazioni della società esponente accertare che i CP_1
Signori e hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale CP_1 Controparte_2 dei beni, e che non hanno stipulato alcun'altra convenzione matrimoniale sino al gennaio 2003;accertare e dichiarare, altresì, che la Sig.ra ha acquistato un immobile ubicato in Controparte_2
Svizzera, nel comune di Randogne: parcelle n.1192, fol 14, le Tsaumiau, 929m2, dont chalet 85 m2, pré 844 m2, stipulando il relativo contratto di compravendita tramite atto notarile in data 29.9.2001;accertare e dichiarare, quindi, che l'acquisto del predetto bene immobile, pur essendo stato effettuato separatamente dalla moglie, rientra tra quelli oggetto della comunione legale dei coniugi convenuti, stante il disposto di cui all'art. 177 cod. civ. (lett. a);visto l'art 2900 cod. civ., infine, accertare e dichiarare che la ha interesse ad acclarare che il bene immobile sito Randogne (Svizzera), Pt_1 acquistato separatamente dalla signora nell'anno 2001 è oggetto di comunione legale ed CP_2 ordinaria tra i coniugi. Con vittoria di spese e competenze”; per il convenuto : “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'avversa azione surrogatoria per carenza dei relativi presupposti di legge nonché, comunque, per difetto di legitimatio ad causam e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;respingere, comunque, le domande tutte formulate dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, per difetto di interesse ad agire e/o Parte_1 comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in quanto prescritte e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. In via istruttoria ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione
“Vero che”: 1) Ai sensi dell'art. 972 CCS (codice civile svizzero), i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro (del registro fondiario, capoverso 1) e il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile (capoverso 2);2) In ragione di quanto precede, il trasferimento di proprietà tra la Sig.ra e la Sig.ra del 29/09/2001 ha avuto effetto in data Pt_3 CP_2
02/04/2003, quando l'atto è stato iscritto nel registro fondiario del Canton Vallese, registro di Sierre, come da doc. 7 che si rammostra;3) L'iscrizione della vendita nei registri fondiari è stata effettuata verificata la presenza dei documenti giustificativi necessari e, in particolare, dell'autorizzazione alla vendita prevista dalla cd. LFAIE. Si indicano a testimoni: Avv. . Con vittoria di spese ed Testimone_1 onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;per la convenuta “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa azione surrogatoria per carenza dei relativi presupposti di legge nonché, comunque, per difetto di legitimatio ad causam e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;respingere, comunque, le domande tutte formulate dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, per difetto di interesse ad agire e/o Parte_1
pagina 2 di 8 comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in quanto prescritte e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
***
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio il Signor , nonché la di lui moglie Signora CP_1 [...]
per chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare ex art 2900 c.c. che la , creditrice CP_2 Pt_1 nei confronti del per l'importo di euro 294.000, oltre interessi legali e oneri accessori, CP_1 ha interesse ad accertare che il bene immobile sito in Randogne (Svizzera), acquistato separatamente dalla signora nell'anno 2001 è oggetto di comunione legale ed ordinaria tra i coniugi. CP_2
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. con ordinanza del
25.5.2022 il precedente Giudice Istruttore, a cui era stata assegnata la causa, ammetteva i documenti prodotti dalle parti, rigettava la prova orale richiesta dal convenuto e ritenendo la causa matura CP_1 per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata ad un altro Giudice, le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c.
A seguito di diversi rinvii dovuti alla sostituzione dei precedenti Giudici istruttori, la causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa C D, che con ordinanza del 4.1.2024 rimetteva il procedimento in istruttoria, onerando le parti al deposito entro il 20.2.2024 di testi di legge e pronunce giurisprudenziali tradotti in lingua italiana, relativamente ai seguenti aspetti: “quale sia la legge applicabile al contratto del 29 settembre 2021 relativo all'immobile di Randogne, quale sia la normativa di riferimento per il contratto di compravendita di beni immobili, quale sia la natura giuridica della autorizzazione LAFE e quali i suoi effetti giuridici, quale sia la natura giuridica della trascrizione/annotazione del trasferimento immobiliare (pubblicità notizia vs pubblicità costitutiva) – cfr. doc 7 parte convenuta in cui la data di achat- acquisto- è indicata al 2 aprile 2003”.
All'udienza del 20.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti chiedevano congiuntamente un termine al Giudice per il deposito in lingua italiana del contratto di compravendita e dell'estratto fondiario del cantone Vallese e vista la complessità della questione giuridica affrontata chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
All'udienza del 17.4.2024 le parti precisavano come da note d'udienza, riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie.
Ragioni giuridiche della decisione. pagina 3 di 8 In ordine alle contestazioni dei convenuti sull'inammissibilità dell'azione surrogatoria per mancanza dei presupposti previsti ex art. 2900 c.c.
Risulta preliminare l'esame delle contestazioni da parte dei convenuti circa l'esistenza del credito in capo alla alla sua prescrizione e all'inammissibilità dell'azione surrogatoria, in quanto, Parte_1 ove tali contestazioni risultassero ammissibili e fondate, renderebbero irrilevante l'accertamento nel merito delle domande proposte da parte attrice.
a) Esistenza del credito in capo alla Parte_1
La ha proposto la presente azione deducendo di essere creditrice nei confronti del signor Parte_1
, per essersi resa cessionaria del credito asseritamente vantato nei suoi confronti dalla società CP_1
Aron srl (successivamente denominatasi Agenzia 2 Servizi S.r.l.), che a sua volta si sarebbe resa cessionaria del credito dalla società Controparte_4
Osserva il Tribunale che parte attrice ha offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della sua pretesa;infatti, ha prodotto i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi da cui traeva origine il credito a favore della le sentenze emesse a seguito dei giudizi di opposizione ai Controparte_4 decreti ingiuntivi e le successive due cessioni di credito (docc. atto di citazione da 1 a 5 e memoria n.
183 c.p.c. docc. 9 e 10).
La cessione di credito ex art. 1260 c.c., è un contratto a forma libera, per il quale la legge non prescrive all'evidenza una forma particolare;è un negozio giuridico bilaterale che richiede come parti necessarie del rapporto il creditore originario (cedente) e il cessionario;l'accordo deve perfezionarsi primariamente tra questi soggetti, mentre il debitore ceduto resta estraneo alla convenzione di cessione.
Nel caso di specie entrambe le cessioni del credito sono avvenute tramite uno scambio del consenso tra cedente e cessionario.
La prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Parte attrice ha prodotto, come suo documento n. 5, il verbale di assemblea della Aron, in cui veniva disposta la cessione del credito in oggetto alla verbale sottoscritto (per accettazione) dal Parte_1 rappresentante legale della cessionaria, nonché amministratore unico della cedente.
Ora la difesa di parte convenuta ha sostenuto che nemmeno tale documento integri la prova della titolarità del credito in capo all'attore, perché in esso non si indicherebbe in maniera precisa a quale credito ci si riferisca.
Tale assunto però non è condivisibile, in quanto proprio nel suddetto documento si precisa, che viene ceduto alla “il credito ancora oggi vantato da Agenzia 2 servizi srl e le future azioni legali Parte_1 nei confronti del ” che sono esattamente i rapporti derivanti dalla precedente cessione (e ivi CP_1 quantificati) e quindi dai decreti ingiuntivi. Si ricorda infatti che non sono necessarie forme sacramentali o particolari, al fine specifico della validità del contratto di cessione del credito.
b) Prescrizione del credito.
Non merita di trovare accoglimento nemmeno la contestazione da parte dei convenuti circa la prescrizione del diritto di credito in oggetto. pagina 4 di 8
A ben vedere parte attrice ha dimostrato, producendo le relative sentenze che, il creditore si era tempestivamente costituito nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dal signor , CP_1 chiedendone il rigetto (docc. 9 e 10 memoria ex 183 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Come correttamente sostenuto da parte attrice, la costituzione del creditore nel giudizio di opposizione interrompe la prescrizione del diritto di credito, che ricomincia a decorrere al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Civ., sez. III n. 41201/2021).
c) Presupposti azione surrogatoria e pericolo di insolvenza.
Altra questione da risolvere è se, come eccepito dai convenuti, l'azione surrogatoria promossa da parte attrice sia inammissibile per la natura del diritto azionato e per mancata allegazione di un concreto e attuale pericolo di danno futuro.
Presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore è, oltre che all'esistenza di una propria ragione verso il debitore, l'inerzia dello stesso nel fare valere la propria pretesa verso il terzo ed il fatto che essa sia riconducibile a diritti di contenuto patrimoniale e che non siano esercitabili, per la loro natura, solo dall'effettivo titolare. Questo Giudice ritiene concretamente esperibile da parte della l'azione volta ad accertare che Pt_1 il bene immobile acquistato separatamente dalla signora sia oggetto di comunione legale, in CP_2 quanto tale azione non ha natura personale e può essere esercitata ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale, per recuperare, in caso di inadempimento del debitore , somme o CP_1 beni. Nulla ha a che fare con la scelta di vivere in un determinato regime patrimoniale che ovviamente rientra tra quelle situazioni di natura strettamente personale che l'art. 2900 c.c. esclude dall'ambito dell'azione surrogatoria.
Gli effetti degli atti posti in essere dal creditore nell'esercizio della potestà surrogatoria, ove di questa ne sussistano le condizioni, si producono esclusivamente sul patrimonio del debitore non traendo il creditore surrogante in via immediata e diretta alcun risultato a sé utile se non la conservazione o
l'incremento della garanzia patrimoniale.
Ulteriore requisito necessario per poter esercitare l'azione surrogatoria è il pericolo dell'insolvenza da parte del debitore.
Questo Tribunale ritiene provato dai documenti prodotti che il comportamento omissivo del signor
, protrattosi nel tempo, abbia prodotto ed aggravato il pericolo di insufficienza del suo CP_1 patrimonio a soddisfare le ragioni della (si considerino, oltre ai numerosi provvedimenti Pt_1 emessi in sede civile, da cui sono scaturite condanne al pagamento di spese legali rimaste insolute, anche la sentenza penale allegata da parte attrice e l'ulteriore circostanza che il convenuto pur avendo rapporti personali e patrimoniali in Italia, abbia la residenza anagrafica in Lussemburgo).
In ordine alle domande proposte da parte attrice. ha chiesto al Tribunale di accertare che l'immobile acquistato dalla sola è Parte_1 CP_2 oggetto della comunione legale tra i coniugi e quindi è un bene che va ad incrementare la sua garanzia patrimoniale nei confronti del . CP_1
pagina 5 di 8
È pacifico e non contestato che:
- In data 25.7.1987 i convenuti si sono sposati, in regime di comunione dei beni;
- In data 29.9.2001 la moglie ha sottoscritto avanti ad un Notaio un contratto di CP_2 compravendita relativo ad un immobile in Svizzera nel Comune di Radogne: parcella n. 1192, fol. 14, le Tsaumiau, 929 mq, di cui chalet 85mq, giardino 844 mq.
- In data il 22.1.2003 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni;
- In data il 5.2.2003 è stata concessa dall'Autorità cantonale l'autorizzazione al trasferimento dell'immobile;
- In data il 2.4.2003 veniva effettuata l'iscrizione del trasferimento nel registro fondiario.
Controverso tra la parti è il momento in cui si è verificato l'acquisto del bene: il 29 settembre 2001, quando è stato sottoscritto il contrattato e quando i coniugi erano in comunione legale, secondo
;il 2 aprile 2003, quando è avvenuta l'iscrizione nel registro fondiario e quando i coniugi erano Pt_1 in separazione dei beni, secondo le parti convenute.
E', quindi, di fondamentale importanza stabilire il momento esatto del trasferimento del diritto reale perché la comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi il diritto di credito sorto dal contratto concluso da uno dei due coniugi, i quali per loro stessa natura relativa e personale non sono suscettibili di cadere in comunione.
Nessun diritto ha per esempio il coniuge che in regime di comunione legale non sia parte del contratto preliminare in quanto contratto ad effetti obbligatori e non reali che, pertanto, non determina l'effettivo trasferimento del diritto di proprietà1.
Occorre premettere una breve digressione sulla normativa di riferimento.
Il contratto di compravendita degli immobili è regolato dal codice civile svizzero e dal codice delle obbligazioni;l'art. 972 codice civile svizzero prevede che i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro, registro fondiario. La compravendita immobiliare avviene in due fasi: la prima è costituita dall'accordo che ha solo effetti obbligatori, la seconda è la traditio vera e propria costituita dall'iscrizione nel registro fondiario.
Per l'art. 656 codice civile svizzero per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.
L'art. 216 codice delle obbligazioni svizzero dispone che i contratti di vendita che hanno ad oggetto un fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico e per l'art. 55 codice civile svizzero i cantoni possono stabilire le norme per gli atti pubblici. Nel Canton Vallese (cantone la cui normativa interessa il caso in esame) se il prezzo d'acquisto è superiore ai 500 franchi svizzeri solo il Notaio può redigere un atto pubblico.
Di particolare rilievo, nel caso di specie, è la previsione normativa contenuta nella legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) per cui l'acquisto di fondi in Svizzera da parte di cittadini stranieri è subordinato e condizionato all'ottenimento di un'autorizzazione da parte 1 Cfr, in termini Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33301 del 17/12/2019 (Rv. 656263 - 01) pagina 6 di 8
dell'autorità cantonale competente con la conseguenza che, il negozio è inefficace fino all'autorizzazione e diventa nullo se questa viene revocata o negata (art. 26 LAFE). In tal caso le parti possono ripetere prestazioni già eseguite.
Per la giurisprudenza Svizzera, fino all'ottenimento dell'autorizzazione il contratto rimane sospeso nella sua interezza, come un negozio giuridico subordinato a condizione sospensiva (Trib. Federale
4.5.2020).
Solo dopo l'autorizzazione è possibile l'iscrizione nel registro e solo con l'iscrizione nel registro fondiario si diventa proprietari di un immobile.
Tornando al caso in esame, la signora in data 29.9.2001 stipulava avanti a un Notaio un CP_2 contratto d'acquisto e come da normativa LAFE, richiedeva la prevista autorizzazione. Il 5.2.2003 veniva concessa l'autorizzazione al trasferimento dell'immobile e il 2.4.2003 veniva effettuata l'iscrizione nel registro fondiario.
Alla luce di quanto detto finora si ritiene che il trasferimento della proprietà e quindi il diritto reale si sia costituito con l'iscrizione nel registro fondiario avvenuta il 2.4.2003.
In questo senso depongono anche i seguenti dati:
- nell'atto di vendita del 29.9.2001 è previsto che la presa di possesso per l'acquirente sarebbe avvenuta all'autorizzazione all'acquisto;
- in data 29.09.2001 è stata la parte venditrice, che evidentemente aveva interesse, a conferire al Notaio la procura per effettuare la divisione parcellare del bene e non la parte acquirente;così come in data
19/02/2002 la parte venditrice ha proceduto alla riduzione dell'immobile proprio per rispettare i limiti massimi imposti dalla legge svizzera per la vendita agli stranieri (doc. 8 memoria 183 cpc );CP_1
- dalla lettura del documento contenente l'autorizzazione dell'Autorità Cantonale si evince che con il suo ottenimento si può trasferire la proprietà (doc. 3 comparsa );CP_1
- l'autorizzazione dell'autorità cantonale decade se l'acquisto dell'immobile non è eseguito entro tre anni, a riprova che prima dell'autorizzazione il contratto stipulato tra le parti è certamente valido, ma inefficace (paragrafo 10, pagina 9 doc. 17 memoria 183 c.p.c. ). Pt_1
- nell'estratto del registro fondiario del Canton Vallese, l'effetto reale del trasferimento di proprietà è datato 2 aprile 2003, momento dell'iscrizione nel registro fondiario (doc. 7 memoria 183 c.p.c.
). CP_1
Tanto premesso dal fatto che i coniugi dal 22 gennaio 2003 hanno optato per il Parte_4 regime della separazione dei beni consegue che l'immobile di Randegone, acquistato due mesi dopo e precisamente il 2 aprile 2003, è di esclusiva proprietà della sig. ra CP_2
La domanda di parte attrice deve, pertanto essere respinta.
La particolare difficoltà della questione giuridica sottoposta all'attenzione del Tribunale – che ha reso necessaria la remissione in istruttoria in data 4 gennaio 20242 ed il 20 marzo 2024 ed ha indotto le parti 2 Cfr ordinanza 4 gennaio 2024 pagina 7 di 8
a richiedere i termini ex art 190 c.p.c.3- giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Nella persona del Giudice Dott.ssa C D ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
in persona del legale rappresentante sig. (C.F. Parte_1 Parte_2
, C.F._1
Cod. Fisc. , con sede in Milano, Piazza De Agostini n. 3, P.IVA_1 con l'Avv. ANGELO GUGLIELMELLO presso lo studio del quale in Milano, via Savarè n. 1, ha eletto domicilio giusta procura agli atti attrice contro
nato a Genova il 20/08/1962, CP_1
Cod. Fisc. , residente in Lussemburgo, Mondorf Les Bains, Avenue Dr. Klein C.F._2
n. 22, con gli Avv.ti M B e S C, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura agli atti. convenuto
e contro nata a Genova il 24.1.1966, Controparte_2
Cod. Fisc. , C.F._3 residente in Milano, via Delle Azalee n. 11, con gli Avv.ti ELENA PALANGE E MASSIMILIANO PILI, presso il cui Studio ha eletto domicilio giusta procura agli atti. convenuta
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI: per l'attrice “accertata, in capo alla la titolarità nei confronti del Parte_1 Controparte_3
del credito di cui in atti, attese le allegazioni della società esponente accertare che i CP_1
Signori e hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale CP_1 Controparte_2 dei beni, e che non hanno stipulato alcun'altra convenzione matrimoniale sino al gennaio 2003;accertare e dichiarare, altresì, che la Sig.ra ha acquistato un immobile ubicato in Controparte_2
Svizzera, nel comune di Randogne: parcelle n.1192, fol 14, le Tsaumiau, 929m2, dont chalet 85 m2, pré 844 m2, stipulando il relativo contratto di compravendita tramite atto notarile in data 29.9.2001;accertare e dichiarare, quindi, che l'acquisto del predetto bene immobile, pur essendo stato effettuato separatamente dalla moglie, rientra tra quelli oggetto della comunione legale dei coniugi convenuti, stante il disposto di cui all'art. 177 cod. civ. (lett. a);visto l'art 2900 cod. civ., infine, accertare e dichiarare che la ha interesse ad acclarare che il bene immobile sito Randogne (Svizzera), Pt_1 acquistato separatamente dalla signora nell'anno 2001 è oggetto di comunione legale ed CP_2 ordinaria tra i coniugi. Con vittoria di spese e competenze”; per il convenuto : “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'avversa azione surrogatoria per carenza dei relativi presupposti di legge nonché, comunque, per difetto di legitimatio ad causam e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;respingere, comunque, le domande tutte formulate dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, per difetto di interesse ad agire e/o Parte_1 comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in quanto prescritte e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. In via istruttoria ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione
“Vero che”: 1) Ai sensi dell'art. 972 CCS (codice civile svizzero), i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro (del registro fondiario, capoverso 1) e il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile (capoverso 2);2) In ragione di quanto precede, il trasferimento di proprietà tra la Sig.ra e la Sig.ra del 29/09/2001 ha avuto effetto in data Pt_3 CP_2
02/04/2003, quando l'atto è stato iscritto nel registro fondiario del Canton Vallese, registro di Sierre, come da doc. 7 che si rammostra;3) L'iscrizione della vendita nei registri fondiari è stata effettuata verificata la presenza dei documenti giustificativi necessari e, in particolare, dell'autorizzazione alla vendita prevista dalla cd. LFAIE. Si indicano a testimoni: Avv. . Con vittoria di spese ed Testimone_1 onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;per la convenuta “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa azione surrogatoria per carenza dei relativi presupposti di legge nonché, comunque, per difetto di legitimatio ad causam e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;respingere, comunque, le domande tutte formulate dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, per difetto di interesse ad agire e/o Parte_1
pagina 2 di 8 comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in quanto prescritte e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
***
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio il Signor , nonché la di lui moglie Signora CP_1 [...]
per chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare ex art 2900 c.c. che la , creditrice CP_2 Pt_1 nei confronti del per l'importo di euro 294.000, oltre interessi legali e oneri accessori, CP_1 ha interesse ad accertare che il bene immobile sito in Randogne (Svizzera), acquistato separatamente dalla signora nell'anno 2001 è oggetto di comunione legale ed ordinaria tra i coniugi. CP_2
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. con ordinanza del
25.5.2022 il precedente Giudice Istruttore, a cui era stata assegnata la causa, ammetteva i documenti prodotti dalle parti, rigettava la prova orale richiesta dal convenuto e ritenendo la causa matura CP_1 per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata ad un altro Giudice, le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c.
A seguito di diversi rinvii dovuti alla sostituzione dei precedenti Giudici istruttori, la causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa C D, che con ordinanza del 4.1.2024 rimetteva il procedimento in istruttoria, onerando le parti al deposito entro il 20.2.2024 di testi di legge e pronunce giurisprudenziali tradotti in lingua italiana, relativamente ai seguenti aspetti: “quale sia la legge applicabile al contratto del 29 settembre 2021 relativo all'immobile di Randogne, quale sia la normativa di riferimento per il contratto di compravendita di beni immobili, quale sia la natura giuridica della autorizzazione LAFE e quali i suoi effetti giuridici, quale sia la natura giuridica della trascrizione/annotazione del trasferimento immobiliare (pubblicità notizia vs pubblicità costitutiva) – cfr. doc 7 parte convenuta in cui la data di achat- acquisto- è indicata al 2 aprile 2003”.
All'udienza del 20.3.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti chiedevano congiuntamente un termine al Giudice per il deposito in lingua italiana del contratto di compravendita e dell'estratto fondiario del cantone Vallese e vista la complessità della questione giuridica affrontata chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
All'udienza del 17.4.2024 le parti precisavano come da note d'udienza, riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie.
Ragioni giuridiche della decisione. pagina 3 di 8 In ordine alle contestazioni dei convenuti sull'inammissibilità dell'azione surrogatoria per mancanza dei presupposti previsti ex art. 2900 c.c.
Risulta preliminare l'esame delle contestazioni da parte dei convenuti circa l'esistenza del credito in capo alla alla sua prescrizione e all'inammissibilità dell'azione surrogatoria, in quanto, Parte_1 ove tali contestazioni risultassero ammissibili e fondate, renderebbero irrilevante l'accertamento nel merito delle domande proposte da parte attrice.
a) Esistenza del credito in capo alla Parte_1
La ha proposto la presente azione deducendo di essere creditrice nei confronti del signor Parte_1
, per essersi resa cessionaria del credito asseritamente vantato nei suoi confronti dalla società CP_1
Aron srl (successivamente denominatasi Agenzia 2 Servizi S.r.l.), che a sua volta si sarebbe resa cessionaria del credito dalla società Controparte_4
Osserva il Tribunale che parte attrice ha offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della sua pretesa;infatti, ha prodotto i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi da cui traeva origine il credito a favore della le sentenze emesse a seguito dei giudizi di opposizione ai Controparte_4 decreti ingiuntivi e le successive due cessioni di credito (docc. atto di citazione da 1 a 5 e memoria n.
183 c.p.c. docc. 9 e 10).
La cessione di credito ex art. 1260 c.c., è un contratto a forma libera, per il quale la legge non prescrive all'evidenza una forma particolare;è un negozio giuridico bilaterale che richiede come parti necessarie del rapporto il creditore originario (cedente) e il cessionario;l'accordo deve perfezionarsi primariamente tra questi soggetti, mentre il debitore ceduto resta estraneo alla convenzione di cessione.
Nel caso di specie entrambe le cessioni del credito sono avvenute tramite uno scambio del consenso tra cedente e cessionario.
La prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Parte attrice ha prodotto, come suo documento n. 5, il verbale di assemblea della Aron, in cui veniva disposta la cessione del credito in oggetto alla verbale sottoscritto (per accettazione) dal Parte_1 rappresentante legale della cessionaria, nonché amministratore unico della cedente.
Ora la difesa di parte convenuta ha sostenuto che nemmeno tale documento integri la prova della titolarità del credito in capo all'attore, perché in esso non si indicherebbe in maniera precisa a quale credito ci si riferisca.
Tale assunto però non è condivisibile, in quanto proprio nel suddetto documento si precisa, che viene ceduto alla “il credito ancora oggi vantato da Agenzia 2 servizi srl e le future azioni legali Parte_1 nei confronti del ” che sono esattamente i rapporti derivanti dalla precedente cessione (e ivi CP_1 quantificati) e quindi dai decreti ingiuntivi. Si ricorda infatti che non sono necessarie forme sacramentali o particolari, al fine specifico della validità del contratto di cessione del credito.
b) Prescrizione del credito.
Non merita di trovare accoglimento nemmeno la contestazione da parte dei convenuti circa la prescrizione del diritto di credito in oggetto. pagina 4 di 8
A ben vedere parte attrice ha dimostrato, producendo le relative sentenze che, il creditore si era tempestivamente costituito nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dal signor , CP_1 chiedendone il rigetto (docc. 9 e 10 memoria ex 183 n. 1 c.p.c. parte attrice).
Come correttamente sostenuto da parte attrice, la costituzione del creditore nel giudizio di opposizione interrompe la prescrizione del diritto di credito, che ricomincia a decorrere al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Civ., sez. III n. 41201/2021).
c) Presupposti azione surrogatoria e pericolo di insolvenza.
Altra questione da risolvere è se, come eccepito dai convenuti, l'azione surrogatoria promossa da parte attrice sia inammissibile per la natura del diritto azionato e per mancata allegazione di un concreto e attuale pericolo di danno futuro.
Presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore è, oltre che all'esistenza di una propria ragione verso il debitore, l'inerzia dello stesso nel fare valere la propria pretesa verso il terzo ed il fatto che essa sia riconducibile a diritti di contenuto patrimoniale e che non siano esercitabili, per la loro natura, solo dall'effettivo titolare. Questo Giudice ritiene concretamente esperibile da parte della l'azione volta ad accertare che Pt_1 il bene immobile acquistato separatamente dalla signora sia oggetto di comunione legale, in CP_2 quanto tale azione non ha natura personale e può essere esercitata ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale, per recuperare, in caso di inadempimento del debitore , somme o CP_1 beni. Nulla ha a che fare con la scelta di vivere in un determinato regime patrimoniale che ovviamente rientra tra quelle situazioni di natura strettamente personale che l'art. 2900 c.c. esclude dall'ambito dell'azione surrogatoria.
Gli effetti degli atti posti in essere dal creditore nell'esercizio della potestà surrogatoria, ove di questa ne sussistano le condizioni, si producono esclusivamente sul patrimonio del debitore non traendo il creditore surrogante in via immediata e diretta alcun risultato a sé utile se non la conservazione o
l'incremento della garanzia patrimoniale.
Ulteriore requisito necessario per poter esercitare l'azione surrogatoria è il pericolo dell'insolvenza da parte del debitore.
Questo Tribunale ritiene provato dai documenti prodotti che il comportamento omissivo del signor
, protrattosi nel tempo, abbia prodotto ed aggravato il pericolo di insufficienza del suo CP_1 patrimonio a soddisfare le ragioni della (si considerino, oltre ai numerosi provvedimenti Pt_1 emessi in sede civile, da cui sono scaturite condanne al pagamento di spese legali rimaste insolute, anche la sentenza penale allegata da parte attrice e l'ulteriore circostanza che il convenuto pur avendo rapporti personali e patrimoniali in Italia, abbia la residenza anagrafica in Lussemburgo).
In ordine alle domande proposte da parte attrice. ha chiesto al Tribunale di accertare che l'immobile acquistato dalla sola è Parte_1 CP_2 oggetto della comunione legale tra i coniugi e quindi è un bene che va ad incrementare la sua garanzia patrimoniale nei confronti del . CP_1
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È pacifico e non contestato che:
- In data 25.7.1987 i convenuti si sono sposati, in regime di comunione dei beni;
- In data 29.9.2001 la moglie ha sottoscritto avanti ad un Notaio un contratto di CP_2 compravendita relativo ad un immobile in Svizzera nel Comune di Radogne: parcella n. 1192, fol. 14, le Tsaumiau, 929 mq, di cui chalet 85mq, giardino 844 mq.
- In data il 22.1.2003 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni;
- In data il 5.2.2003 è stata concessa dall'Autorità cantonale l'autorizzazione al trasferimento dell'immobile;
- In data il 2.4.2003 veniva effettuata l'iscrizione del trasferimento nel registro fondiario.
Controverso tra la parti è il momento in cui si è verificato l'acquisto del bene: il 29 settembre 2001, quando è stato sottoscritto il contrattato e quando i coniugi erano in comunione legale, secondo
;il 2 aprile 2003, quando è avvenuta l'iscrizione nel registro fondiario e quando i coniugi erano Pt_1 in separazione dei beni, secondo le parti convenute.
E', quindi, di fondamentale importanza stabilire il momento esatto del trasferimento del diritto reale perché la comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi il diritto di credito sorto dal contratto concluso da uno dei due coniugi, i quali per loro stessa natura relativa e personale non sono suscettibili di cadere in comunione.
Nessun diritto ha per esempio il coniuge che in regime di comunione legale non sia parte del contratto preliminare in quanto contratto ad effetti obbligatori e non reali che, pertanto, non determina l'effettivo trasferimento del diritto di proprietà1.
Occorre premettere una breve digressione sulla normativa di riferimento.
Il contratto di compravendita degli immobili è regolato dal codice civile svizzero e dal codice delle obbligazioni;l'art. 972 codice civile svizzero prevede che i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro, registro fondiario. La compravendita immobiliare avviene in due fasi: la prima è costituita dall'accordo che ha solo effetti obbligatori, la seconda è la traditio vera e propria costituita dall'iscrizione nel registro fondiario.
Per l'art. 656 codice civile svizzero per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.
L'art. 216 codice delle obbligazioni svizzero dispone che i contratti di vendita che hanno ad oggetto un fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico e per l'art. 55 codice civile svizzero i cantoni possono stabilire le norme per gli atti pubblici. Nel Canton Vallese (cantone la cui normativa interessa il caso in esame) se il prezzo d'acquisto è superiore ai 500 franchi svizzeri solo il Notaio può redigere un atto pubblico.
Di particolare rilievo, nel caso di specie, è la previsione normativa contenuta nella legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) per cui l'acquisto di fondi in Svizzera da parte di cittadini stranieri è subordinato e condizionato all'ottenimento di un'autorizzazione da parte 1 Cfr, in termini Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33301 del 17/12/2019 (Rv. 656263 - 01) pagina 6 di 8
dell'autorità cantonale competente con la conseguenza che, il negozio è inefficace fino all'autorizzazione e diventa nullo se questa viene revocata o negata (art. 26 LAFE). In tal caso le parti possono ripetere prestazioni già eseguite.
Per la giurisprudenza Svizzera, fino all'ottenimento dell'autorizzazione il contratto rimane sospeso nella sua interezza, come un negozio giuridico subordinato a condizione sospensiva (Trib. Federale
4.5.2020).
Solo dopo l'autorizzazione è possibile l'iscrizione nel registro e solo con l'iscrizione nel registro fondiario si diventa proprietari di un immobile.
Tornando al caso in esame, la signora in data 29.9.2001 stipulava avanti a un Notaio un CP_2 contratto d'acquisto e come da normativa LAFE, richiedeva la prevista autorizzazione. Il 5.2.2003 veniva concessa l'autorizzazione al trasferimento dell'immobile e il 2.4.2003 veniva effettuata l'iscrizione nel registro fondiario.
Alla luce di quanto detto finora si ritiene che il trasferimento della proprietà e quindi il diritto reale si sia costituito con l'iscrizione nel registro fondiario avvenuta il 2.4.2003.
In questo senso depongono anche i seguenti dati:
- nell'atto di vendita del 29.9.2001 è previsto che la presa di possesso per l'acquirente sarebbe avvenuta all'autorizzazione all'acquisto;
- in data 29.09.2001 è stata la parte venditrice, che evidentemente aveva interesse, a conferire al Notaio la procura per effettuare la divisione parcellare del bene e non la parte acquirente;così come in data
19/02/2002 la parte venditrice ha proceduto alla riduzione dell'immobile proprio per rispettare i limiti massimi imposti dalla legge svizzera per la vendita agli stranieri (doc. 8 memoria 183 cpc );CP_1
- dalla lettura del documento contenente l'autorizzazione dell'Autorità Cantonale si evince che con il suo ottenimento si può trasferire la proprietà (doc. 3 comparsa );CP_1
- l'autorizzazione dell'autorità cantonale decade se l'acquisto dell'immobile non è eseguito entro tre anni, a riprova che prima dell'autorizzazione il contratto stipulato tra le parti è certamente valido, ma inefficace (paragrafo 10, pagina 9 doc. 17 memoria 183 c.p.c. ). Pt_1
- nell'estratto del registro fondiario del Canton Vallese, l'effetto reale del trasferimento di proprietà è datato 2 aprile 2003, momento dell'iscrizione nel registro fondiario (doc. 7 memoria 183 c.p.c.
). CP_1
Tanto premesso dal fatto che i coniugi dal 22 gennaio 2003 hanno optato per il Parte_4 regime della separazione dei beni consegue che l'immobile di Randegone, acquistato due mesi dopo e precisamente il 2 aprile 2003, è di esclusiva proprietà della sig. ra CP_2
La domanda di parte attrice deve, pertanto essere respinta.
La particolare difficoltà della questione giuridica sottoposta all'attenzione del Tribunale – che ha reso necessaria la remissione in istruttoria in data 4 gennaio 20242 ed il 20 marzo 2024 ed ha indotto le parti 2 Cfr ordinanza 4 gennaio 2024 pagina 7 di 8
a richiedere i termini ex art 190 c.p.c.3- giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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