Trib. Cassino, sentenza 17/06/2024, n. 886
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Testo completo
N. 474/2016 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Sara Lanzetta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, e vertente tra
tra
LA BIBLIOGRAFIA GIURIDICA DI DE EO AS con sede in
Formia alla via Appia n.21 p.i. 02291270599 in persona del l.r. p.t.
AL De ME rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Tommasino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia alla via Carlo
Filosa n. 81.
APPELLANTE
ACQUALATINA SPA p.i. 02111020596 in persona del l.r. rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgia Camminiti e dall'avv.to Tiziana Ferrantini ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in Latina Viale P.L.
Nervi, Cento Comm.le Latinafiori, Torre 10 – Mimose.
APPELLATA
DE EO EL c.f. [...]rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Giuseppe Bortone e dall'avv.to Alessandra Ciccolella e con loro elettivamente domiciliata presso il loro studio in Formia alla Piazza della Vittoria 3.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi da verbali di causa e da memorie conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IN PA ha convenuto in giudizio la Bibliografia Giuridica di De ME AL dinanzi al Giudice di
Pace di Gaeta deducendo di aver fornito alla stessa utente identificato a mezzo codice 865596 contatore matr. 990114 in Formia via Appia Lato Napoli 21;
che la stessa in violazione dei doveri contrattuali imposti dall'ordinamento non ha provveduto al pagamento della fattura n. 475563/2008 per l'importo di euro 1787,95;
che il comportamento del debitore è tale da alterare l'equilibrio sinallagmantico del rapporto contrattuale sostanziale sì da pregiudicare
IN contraente adempiente in bonis alterando la situazione esistente ad esclusivo vantaggio di esso debitore inadempiente;
che è interesse ottenere il pagamento della somma a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua ricevuta anche al fine di far cessare l'indebito arricchimento in danno del somministrante.
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Concludeva chiedendo accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta condannare essa convenuta al pagamento in favore della società istante dell'importo complessivo di euro 1787,95 a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua ricevuta oltre al pagamento delle somme da maturarsi in pendenza del presente giudizio nonché al risarcimento del danno ex art 1453
c.c. il tutto oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio La Bibliografia Giuridica di De ME AL contestando le avverse difese in quanto infondate in fatto ed in diritto nello specifico ha dedotto: che non ha mai stipulato alcun contratto di somministrazione con IN PA;
che la stessa è conduttrice di un immobile sito in Formia alla via Appia Lato
Napoli 21 di proprietà di De ME IA;
che la locatrice è intestataria di un contratto di utenza idrica 91188/2002 cod utente 318714 relativamente all'immobile sito in Formia da cui si diparte una condotta che arriva all'immobile adiacente concesso in locazione;
che all'interno dei locali non è mai stato installato alcun contatore da parte di
IN;
che le somme richieste da IN sono state già integralmente pagate dal titolare dell'utenza idrica e solo a lei dovrebbero essere addebitate essendo
l'unica intestataria del contratto di utenza idrica il cui contatore si trova nel suo esclusivo possesso;
concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità ed inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in via principale rigettare l'avversa domanda poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.
Non si costituiva in giudizio De ME IA.
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Il giudice di Pace di Gaeta con sentenza parziale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio perché infondata ordinava ai sensi dell'art 270 c.p.c. la chiamata in causa di De ME IA, la quale non si costituiva in giudizio.
Escussi i testi all'udienza del 30.6.2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2965/2015 il giudice di Pace di Gaeta in accoglimento della domanda di pagamento proposta da IN PA condannava La
Bibliografia Giuridica di De ME AL al pagamento nei confronti della stessa dell'importo di euro 1787,95 oltre interessi legali dal 5.12.2011 e sino al soddisfo nonché alle spese del procedimento di primo grado.
La sentenza è stata appellata dalla Bibliografia Giuridica di De ME AL che ha censurato la decisione di primo grado per mancata valutazione dell'erroneità della domanda di parte attrice -mancata ed erronea valutazione delle istanze istruttorie- contraddittorietà- omessa pronuncia- omessa valutazione della eccezione preliminare di difetti di legittimazione passiva- omessa pronuncia sulla posizione della terza chiamata in causa rimasta contumace-
Ed invero ha dedotto che la difesa di parte attrice in primo grado è stata incentrata sull'esistenza di un presunto inadempimento contrattuale, in relazione al quale era stata contestata a monte l'esistenza di un contratto di somministrazione idrica con la società appellata, circostanza non considerata dal giudice di primo grado il quale, invece ha condannato l'odierna appellante al pagamento di somme non dovute, né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, neppure ex adverso prospettata.
Con il secondo
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