Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2024
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero :
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Avv. Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nella causa civile n. 145/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra

UL VI SA – [...]-, rappresentata e difesa dall'Avv. Iconio Massara presso il cui studio in Vibo Valentia alla via Altiero Spinelli snc è elettivamente domiciliata,
ricorrente contro

CA IA – [...]-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Colaci e Claudia Romano, presso lo studio dei quali in Vibo Valentia alla via Marconi n. 24 è elettivamente domiciliata,
resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – La ricorrente ha adito il Tribunale di Vibo Valentia - ed esponendo di aver acquistato in data 1 aprile 2016 per atto di compravendita del Notaio
Antonio Maria Lo Schiavo, Notaio in Mileto, rep. 2391 – raccolta 1830, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia il 4 aprile 2016 al numero 1160 serie 1T – R.G. 1838 – R.P. 1476, l' immobile sito nel Comune di Vibo Valentia alla via Mattia Preti n. 36, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al foglio 32, particella 665, subalterno 2, zona 1, categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, rendita catastale 398,24 , piano 1 interno 1, ma che, in realtà l'immobile nel quale la ricorrente è stata immessa nell'immediato possesso è differente da quello individualo nell'atto di compravendita dell' 1 aprile 2016, poiché differente è il sub (trattasi del
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sub 3 e non del sub 2) ed il numero di interno (trattasi dell'interno 1 e non dell'interno 2 -, al fine di far accertare e dichiarare che il bene oggetto della compravendita è stato erroneamente individuato e che la stessa è nel possesso del bene sito Vibo Valentia alla via Mattia Preti n. 36, censito al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 32, particella 665 subalterno 3, zona 1, categoria A/3, classe 3, Consistenza 5,5 vani, rendita catastale 398,24 piano 1, interno 2 e per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza. In subordine chiedeva ordinarsi al Notaio di procedere alla rettifica dell'atto ex art. 59 bis legge 16 febbraio 1913 n. 89;
in via ulteriormente subordinata, all'esito dell'accertamento, condannarsi la convenuta all'esatto adempimento della prestazione. In ogni caso chiedeva condannarsi la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 20.000,00 o in quella differente somma da accertarsi in corso di causa – richiesta, quest'ultima, alla quale parte resistente ha rinunciato con memoria del 7 luglio 2021 -, e con condanna alle spese e competenze di giudizio anche per responsabilità aggravata, qualora parte convenuta resistesse in giudizio senza ragioni giustificative. 1.1. – Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non contestando, anzi, riconoscendo l'esistenza dell'errore materiale, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il bene oggetto di compravendita è contraddistinto con il subalterno 3 (anziché con il subalterno 2), ed è identificato con l'interno 2 (anziché con l'interno 1), come richiesto da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, e, per l'effetto, ordinarsi al Notaio di procedere alla rettifica dell'errore materiale, con spese di rettifica a carico di parte ricorrente. Con accertamento della inammissibilità ed infondatezza delle altre richieste formulate, e con condanna
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