Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 408

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 408
Giurisdizione : Trib. Vercelli
Numero : 408
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 111/2022
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 111/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carola Giraudo e Mauro Verrua del Foro di Torino
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Gaetini, Giulia Irenze e Roberta La Rosa del Foro di
Torino
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- Rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione;

- Previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti con la memoria istruttoria e di replica;

- Dato atto della pronuncia in data 18.10.2022 della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi;

- dichiarare che la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
è addebitabile al marito;

[...]
- in punto contributo dell'un coniuge al mantenimento dell'altro, dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, esonerarli da qualsivoglia forma di contributo al reciproco mantenimento;

- quanto al figlio minore
- dato atto della rinuncia da parte della signora in sede di udienza presidenziale del Parte_1
4.04.2022, alla propria domanda di autorizzazione al trasferimento, unitamente al figlioletto
, in quel di Genova;
R_

- dato atto del suo trasferimento al Tar Piemonte e della sua residenza in Casale M.to (AL) –
Via del Carmine n. 22;

- dato atto della rinuncia da parte della signora all'assegnazione dell'abitazione Parte_1 familiare sita in Casale Monferrato, via Torino n. 42, che è rimasta nella disponibilità del marito;

- affidare ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con esercizio R_ disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla questione di ordinaria amministrazione
e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;

- disporre che possa incontrare liberamente il padre, tenuto conto della sua volontà R_
e dei suoi impegni, previo accordo con il minore e la mamma collocataria e, in assenza di siffatto accordo, secondo il calendario oggi osservato dalle parti da circa un anno, ovvero:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 19.00 con recupero a casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina o riaccompagnamento presso la mamma in periodo non scolastico;

- durante la settimana due giorni alla settimana, allo stato il mercoledì e il giovedì, con prelievo alle 19.00 da casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket entrambi con pernotto dalle e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo o presso la mamma in periodo non scolastico;

- per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la mamma nei periodi 26.12-31.12 e 31.12-
06.01: in assenza di accordo, starà con il padre il primo periodo negli anni pari e il R_ secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari
e il secondo negli anni pari. La vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, secondo gli accordi che gli stessi prenderanno entro il 01 dicembre di ogni anno. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa, trascorrerà con la madre la Vigilia negli anni pari ed R_ il Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari;

pagina 2 di 9 - l'intera durata delle vacanze di carnevale ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo carnevale 2023 con il padre);

- l'intera durata delle vacanze pasquali ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo, vacanze di Pasqua 2023 con la mamma);

- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui R_ almeno due consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di siffatto accordo, negli anni pari, il minore starà con il padre dal primo al 15 agosto compresi e con la madre dal 16 al 31 agosto compresi, oltre ad una terza settimana di vacanza con ciascun genitore in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro la suddetta data del 31 maggio;

- le festività ed i cosiddetti “ponti” alternati;

- fermo restando che il figlio festeggerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori (tutti e tre insieme), laddove ciò fosse oggettivamente impossibile ovvero inopportuno
a tutela della serenità del minore, disporre che il padre trascorra con il ragazzino il giorno del di lui compleanno in alternanza con la madre (nel senso che il minore trascorrerà un anno il proprio compleanno con il papà e l'anno seguente con la mamma e così via);

- in punto contributo al mantenimento del figlio , stanti le risultanze della CTU R_ patrimoniale, disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 4.000,00 (diconsi euro quattromila) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo di un contributo di
€ 500,00, somma quantificata forfettariamente a titolo di contributo alle esigenze abitative, stante la rinuncia alla casa familiare, oltre all'80% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Vercelli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 21/12/2018, che ha da intendersi qui per integralmente riportato;

- disporre che l'assegno unico venga suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con il favore delle spese”.
Parte resistente


1. Dato atto dell'intervenuta separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza parziale n. 459/2022 pubblicata in data 24.10.2022,



2. Pronunciare la separazione personale giudiziale ex articolo 151, 2 co c.c. dei coniugi

[...]
e con addebito di colpa alla moglie e Parte_2 Parte_1 rigettare la richiesta di addebito al marito;



3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad oggi collocato Persona_2 presso il padre, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso il domicilio del padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;



4. Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre, in qualità di genitore collocatario di fatto del minore;



5. Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate nel calendario suggerito nella Consulenza Tecnica D'Ufficio (cfr. pagina 161) e segnatamente:

- pernottamento turnario alternato, secondo il calendario già sperimentato nel corso della
CTU, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e prescrizione di assumere
pagina 3 di 9 congiuntamente esclusivamente tutte le decisioni più rilevanti per il medesimo ricomprendendosi in queste quelle relative alla scelta del corso degli studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva e ludico-ricreativa.
Si riporta qui di seguito il calendario di visite sperimentato nel corso della CTU:
LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM.
1° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
2° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
3° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
Vacanze di Natale: in
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