Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 361 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
AC NA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme
(CZ), Piazza della Repubblica, n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Paladino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-Appellante-
CONTRO
EUROPA COMMERCIALE S.R.L. (P.I. 00408780583) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via F. Rismondi, n. 5, presso lo studio dell'avv.
Simona Barberio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
-Appellata-
E
SARA ASSICURAZIONI s.p.a. (P.I. 00408780583), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Mango D'Aquino (CZ), via Ugo Foscolo, n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferrari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 4.01.2019, non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. NA BO ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, Europa
Commerciale S.r.l., in persona del l.r.p.t. e la società di assicurazioni Sara Assicurazioni s.p.a., in
1
persona del l.r.p.t., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 9.11.2016 all'interno del Supermercato “Mercadò” di proprietà di Europa Commerciale S.r.l., quantificato, a seguito della precisazione formulata in corso di causa, in complessivi euro 5.000,00 ed a titolo di responsabilità extracontrattuale. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto che in data 9.11.2016, mentre camminava nel reparto ortofrutticoli, è scivolata a causa della presenza di acqua e foglie di verdura sul pavimento, riportando lesioni personali. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Si è costituita in giudizio Sara Assicurazioni s.p.a. eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata direttamente da parte attorea nei propri confronti. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Si è altresì costituita in giudizio Europa Commerciale S.r.l., in persona del l.r.p.t., eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e la nullità dell'atto di citazione ex art.
164 comma 4 c.p.c. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto e in subordine ha chiesto la condanna della compagnia Sara Assicurazioni s.p.a. al pagamento di quanto dovuto, previa chiamata in causa della stessa.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 6 del
2019, depositata in data 4.01.2019, ha rigettato la domanda proposta da NA BO, con condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza di primo grado, NA BO ha proposto appello, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.p.c. e delle relative regole di riparto dell'onere della prova, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 15.000,00
a titolo di risarcimento del danno, previa ammissione della CTU medico-legale, già richiesta nel primo grado di giudizio e con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Si è