Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 6

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 5 no- vembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 63/2023 R.G. e vertente
TRA
EDILIZIA 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE (01490530696), in persona dei li- quidatori Remo ED e AE BE, EL AN
([...]), DM AN (DMNNTN46D30
L194E), DM IO ([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Nardone, come da mandato in atti;

ATTORI - OPPONENTI
E
BPER BANCA S.P.A. (01153230360), in giudizio tramite la mandataria con rap- presentanza (notaio Soli in Modena, 45659, 13967) BPER CREDIT MANA-
GEMENT S.C.P.A. (03667810364), in persona del direttore generale (notaio Soli in Modena, 49440, 14898) Mirca Marcelloni, elettivamente domiciliata in Lancia-
no, Via Antinori 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Fantini, che la rappresenta
e difende come da mandato in atti;

CONVENUTO - OPPOSTO
E
LOIRA SPV S.R.L. (16616491003), in giudizio tramite la mandataria con rappre- sentanza (notaio de Franchis in Roma, 20275, 9953) SPECIAL GARDANT
S.P.A. (15759561002), in persona del rappresentante Riccardo Taddei, elettiva- mente domiciliata in Lanciano, Via Isonzo 31, presso lo studio dell'avv. Stefano
La Morgia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;

AVENTE CAUSA IN CORSO DI CAUSA DAL CONVENUTO INTERVE-
NUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari;

conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto

1. Edilizia 2000 SRL in liquidazione, AE BE, TO ED,
IO ED hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo provviso- riamente esecutivo 443/2022 (R.G. 1048/2022), del 12-13 dicembre 2022, con il quale questo Tribunale ha ingiunto loro, rispettivamente quali debitrice principale
e fideiussori, il pagamento, in favore della ricorrente BPER Credit Management
s.c.p.a., quale “mandataria in nome e per conto di BPER Banca S.p.A.” (d'ora in avanti, BPER), della somma di euro 69.964,65 (oltre ulteriori interessi, spese e ac- cessori), a titolo di (residuo di) saldo passivo, al 22 agosto 2022, del contratto di conto corrente bancario affidato “n. 499873”, “sottoscritto dalla società debitrice
in data 15.3.2006” (con la dante causa di BPER), con “apertura di credito in con- to corrente per originari € 150.000,00 in data 4.4.2017” e “contratto di affida- mento in data 19.3.2021, per € 100.000,00 a rientro”.
Gli opponenti deducono: che il contratto di conto corrente “era da considerarsi affidato sin da maggio 2006”;
la “[m]isura fittizia e simbolica dei tassi creditori [e la] illegittima applicazione dell'anatocismo” per difetto di “effettiva” “reciproci- tà”, perché “la pratica di minimizzare il tasso creditore ottiene il medesimo effet- to che si otterrebbe applicando una diversa periodicità di capitalizzazione”;
la “il- liceità” degli “addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto [(d'ora in avanti, cms)] e di commissione disponibilità fondi”;
la “[i]llecita applicazione di interessi ultralegali” non pattuiti in forma scritta per l'“intra fido” fino al 4 aprile
2017;
l'“irregolare” esercizio dello ius variandi;
l'erronea segnalazione a sofferenza;
domandano in via riconvenzionale la condanna dell'“opposta al pagamento, in favore della società opponente, delle somme risultanti in attivo per effetto del ri- determinando saldo, oltre interessi legali dalla estinzione del rapporto sino alla presente domanda” e al risarcimento dei danni conseguenti alle “pregiudizievoli segnalazioni, con riserva di precisare la domanda nei termini di rito”.
Si è costituita BPER deducendo che, “una volta ricevuta la notifica dell'opposizione, ha provveduto, il giorno stesso, a inserire il credito come 'con- testato'” in “Centrale dei rischi”;
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Si è poi costituita Loira SPV s.r.l. (d'ora in avanti, Loira), in persona della manda- taria con rappresentanza Special Gardant s.p.a., deducendo di essersi resa cessio- naria, il 14 aprile 2023, dei crediti già in titolarità di BPER e richiamandone le ri- chieste;
il che fonda, per il prosieguo del giudizio, l'estromissione di BPER, im-
plicitamente consentita (nulla le parti deducono sul punto) e persino implicita- mente disponibile dal giudice, ricorrendone i presupposti (C. 10955/2007).
Gli opponenti hanno dedotto il difetto di prova della intervenuta cessione in cor- so di causa del credito sicché “la sedicente cessionaria non [ha] dato prova della propria legittimazione attiva e/o della titolarità attiva del diritto controverso”;
e che la stessa non “ha allegato e dato prova [...] di essere iscritta all'albo dell'art.
106 TUB
”.
Il Tribunale ha rigettato l'istanza degli opponenti ex art. 649 c.p.c. e concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.;
all'esito, fissato udienza di precisazione delle con- clusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone poi la so- stituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

2. Il Tribunale decide le questioni di cui a seguire.

2.1. Innanzitutto, è infondata (e anzi palesemente temeraria, considerando che dopo la costituzione di Loira BPER non si è più difesa nel presente giudizio)
l'eccezione di mancanza di prova della titolarità del credito (per cessione da
BPER) in capo a Loira.
In tema di cessioni in blocco e cartolarizzazioni, diversi dalla efficacia della cessio- ne del credito nei confronti del debitore ceduto, la quale, ai sensi della disciplina generale (art. 1264 c.c.), è condizionata da accettazione, notificazione o cono- scenza certa solo nel senso che esse “rimuovono il limite della tutela del debitore di buona fede”, il che vale altresì per le prescrizioni ex art. 58, c. 2 (e c. 4), d.lgs.
385/1993 (che “prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pub- blicità”, in ragione: dell'“oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o
rami di azienda, da interi [...]blocchi[...] di beni, crediti e rapporti giuridici, indivi- duati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive”;
e del “gran numero dei soggetti interessati”: C.
21821/2023), sono il trasferimento di quel credito tra cedente e cessionario e, quin- di, la titolarità del credito in capo al cessionario (C. 22268/2018).
In relazione a tali trasferimento e quindi titolarità del credito, l'istituto di credito che agisce deducendo di essere titolare del credito in virtù di successione a titolo particolare al creditore originario per operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessio- ne, in tal modo fornendo “prova della propria legittimazione sostanziale”, a meno che la controparte l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (C.
24798/2020);
a esempio dimostrando che il credito dedotto presenta gli elementi identificativi, ossia le caratteristiche, delle categorie di rapporti, sufficientemente de- terminate in virtù di “comune elemento distintivo” (forma tecnica, settore eco- nomico di destinazione, tipologia della controparte, area territoriale), oggetto del negozio di cessione (C. 22151/2019), anche solo come risultante dall'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina ge- nerale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere 'determinato o determinabile', non richiede che lo stesso sia necessa- riamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identi- ficato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto”;
in “tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca
[...] è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessiona- rio la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enu- merazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazio- ne per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza in- certezze i rapporti oggetto della cessione”: sicché “la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del con- tratto di cessione) non esonera[ il giudice] dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio [...] se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito [...], in ragione del titolo [“(capitale, interessi, spese, danni, etc.)”]
e del tempo della sua origine [...] nonché [...] della sua idoneità ad essere identifi- cato[, a esempio, nella categoria di specificazione] 'a sofferenza'[,] a prescindere
[...] da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente [...], [sia] compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria” (C. 21821/2023).
In caso contrario, è possibile produrre una
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi