Trib. Patti, sentenza 16/12/2024, n. 2113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 16/12/2024, n. 2113
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 2113
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15.05.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3922/2022 R.G. e vertente
TRA
, cod fisc in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario di Liquidazione del dissesto dr. , nominato con Decreto del Parte_2
Presidente della Repubblica del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n.
267
ed insediato presso il Comune di per la gestione del dissesto finanziario dell'Ente Parte_1
relativamente a tutti i rapporti di credito-debito intercorsi e/o sussistenti fino alla data del 31 dicembre 2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Puglisi del Foro di Messina (Cod. Fisc.
, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...], c.f. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, via Medici 358/b, presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. Salvatore Ricca, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti.
RESISTENTE – Opposto
Part OGGETTO: opposizione a

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.11.2022, il , in persona del Commissario Parte_1
di Liquidazione del , proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° Parte_3 Pt_4
2502/2022, emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti in data 26/09/2022, con cui veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare, in favore di , la somma di € 4.500,00, Controparte_1
a titolo di indennità di funzione ex art. 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2017 e parte del 2018, oltre accessori di legge e spese del procedimento.
Rilevava che l'indennità di cui all'art. 70-quinquies non rappresenterebbe un compenso fisso da riconoscere ai dipendenti che esercitino compiti di particolare responsabilità, ma consisterebbe in un'eventuale indennità da graduare e rapportare a specifici criteri di pesatura.
Precisava, infatti, che l'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01/04/1999 consente agli Enti Locali di “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C” evidenziando, però, che la misura dell'eventuale compenso, entro i limiti previsti dal CCNL, spetterebbe al tavolo di contrattazione sindacale.
Tanto premesso, sosteneva che la pretesa indennità di responsabilità, richiesta dal dipendente opposto, non fosse dovuta per gli anni 2017 e 2018, atteso che, per tali annualità, le parti contrattuali, in sede di contrattazione decentrata, avevano concordato la concreta impossibilità di procedere al pagamento di tale compenso a causa dell'esiguità del Fondo di contrattazione.
Lamentava, pertanto, l'infondatezza delle pretese creditorie azionate con il ricorso monitorio e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio con memoria del 11/04/2023, con la quale
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