Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 210

TRIB Siracusa
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Siracusa
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 210
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 210
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa ON Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5333/2009 R.G. promossa da:
FE IG, nata a [...] il [...] c.f. [...]
IO PP, nata a [...] il [...] c.f. [...],
IO UC, nato a [...] il [...] cf [...]tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giorgio Nicastro del Lago per procura in atti
Attore
CONTRO
RI RA, [...], nato a [...] il [...] rappr. e difeso dall'avv. Claudio Spada nella qualità di figlio di IO RE nata a [...] il [...]
c.f. [...]e deceduta a Melilli il 16/10/2024
EREDI di IO MA, nata a [...] l'[...] ,[...]
CONTUMACI
IO ON nata a [...] il [...] c.f. [...]CONTUMACE
Convenuti

OGGETTO: scioglimento comunione
All'udienza del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti DE IG , IO UC e IO PP citavano in giudizio IO MA, RE e ON chiedendo la ricostruzione dell'asse ereditario di IO RA nonché, all'esito dello scioglimento l'assegnazione delle quote, con consequenziale condanna di IO MA e RE alla restituzione dei frutti civili percepiti dall'immobile a far data dal 19.09.1996.
Si costituiva in giudizio, proponendo anche domanda riconvenzionale , IO MA chiedendo il rigetto delle domande e accertarsi il proprio diritto al possesso dell'immobile sito in Floridia, via
Giusti n. 5, in virtù della disposizione testamentaria redatta dal de cuius IO RA.
Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di restituzione dei frutti e comunque in caso di accoglimento della domanda attorea, in riconvenzionale, condannarsi gli attori a rifonderla delle somme esborsate a titolo di spese per la manutenzione dell'immobile sopra indicato e quale quota per il riscatto dell'immobile.
Non si costituivano in giudizio IO RE e IO ON.
All'esito della disposta CTU che accertava la consistenza dell'asse ereditario di IO RA la causa veniva rimessa in decisione con sentenza non definitiva parziale n. 447/2019 con cui veniva disposto :
lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile sito in Floridia via Giusti n. 5, stimato dal CTU in € 57.057,38; il rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dei frutti civili per il godimento dell'immobile da parte di IO MA, in quanto il diritto di abitazione era previsto dal testamento del defunto IO RA;
accertato che il de cuis non aveva disposto in ordine al diritto di riscattare dell'alloggio popolare , riscatto che era stato esercitato da tutti gli eredi, divenuti comproprietari;
il rigetto della domanda di rimborso spese in via riconvenzionale proposta da IO MA per mancanza di prova .
Avverso questa decisione veniva nel frattempo proposto appello innanzi alla Corte.
La causa comunque , veniva rimessa sul ruolo per le operazioni di vendita del detto unico bene immobile.
Alle udienze del 19.11.2019 e del 10.12.2020 le parti chiedevano un rinvio in attesa della definizione del giudizio di appello, proposto da IO PP e IO UC , che veniva definito con sentenza n. 294/2022 che condannava IO MA a pagare ad IO PP ed IO UC la somma di € 6.192,58 dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado, cioè il 14.12.2009, e fino al mese di gennaio 2022, data della decisione.
All'udienza del 23.6.2022 veniva dichiarata la interruzione del presente giudizio per il decesso di
IO MA;
il giudizio veniva riassunto mediante atto notificato impersonalmente al domicilio ultimo del defunto a cura degli attori, FE IG, IO PP e IO UC.
All'udienza del 2 febbraio 2023 di precisazione delle conclusioni la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti come in atti.
Si costituiva in giudizio IO RE con comparsa depositata telematicamente il 13.3.2023 dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria e aderendo alla proposta del
Giudice e fatta propria dagli attori di far luogo allo scioglimento della comunione ereditaria con contestuale e concreta assegnazione della quota dei comparenti, essendo l'immobile non divisibile in modo che si venda all'asta con il prezzo base indicato dal CTU e la divisione del ricavato tra i coeredi secondo le rispettive quote.
Con ordinanza del 2 maggio 2023 la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi la vendita ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c e delegando professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con
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