Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 852
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 370/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione
giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, C.F. nato il [...] a [...] ed ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via N. Colajanni n. 91, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, nella Via Libertà n. 114, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Marco Vizzini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta alla Via N. Colajanni n. 91 ed elettivamente domiciliata in Enna Via Trapani n. 2 presso lo
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studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di
costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “Preliminarmente, revocando le precedenti ordinanze, accogliersi e
disporsi le già formulate prova per testi e CTU;
In ogni caso:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pietraperzia l'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Pronunciare l'addebito della separazione a carico della SI.ra . CP_1
3) Confermare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone l'affido
condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento del figlio presso l'abitazione del Per_1
padre;
4) Modificare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone il collocamento
del figlio minore presso l'abitazione del madre e, in accoglimento della domanda svolta dal SI. Per_2
, disporre il collocamento di presso l'abitazione del padre per le ragioni sopra esposte. Pt_1 Per_2
5) Assegnare la casa coniugale al SI. in uno agli arredi ed onerare la SI.ra di Pt_1 CP_1
corrispondere allo stesso a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 120,00 per
ciascuno da versare entro i primi 5 giorni del mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Sul punto si richiama il Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del 31.05.2023 che ha già posto
a carico della il contributo di € 120,00 per il mantenimento del figlio del quale si chiede la CP_1 Per_1
conferma anche in questa sede.
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6) Porre a carico della SI.ra l'obbligo di compartecipare in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie necessarie per i figli medesimi.
7) Disporre tempi e modalità di tenuta e visitazione da parte dei genitori nei confronti dei figli con gli
stessi non stabilmente collocati secondo quanto motivato e richiesto in diritto;
8) In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di collocamento del figlio Per_2
presso l'abitazione del padre, così disporre:
- assegnare la casa coniugale alla SI.ra che potrà abitarla insieme al figlio ;
CP_1 Per_2
CP
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 120,00, da versare entro i primi 5 giorni del Per_2
mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa