Trib. Lecce, sentenza 06/05/2024, n. 1655
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Testo completo
N.R.G. 3044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa C MORE Presidente dott. G F Giudice dott.ssa A D BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3044/2021 R.G., avente ad oggetto: “disconoscimento del figlio naturale” e vertente
TRA
(c.f. )), rappresentato e difeso dall'avv. D Parte_1 C.F._1
T, procuratore domiciliatario;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti A e Controparte_1 C.F._2
V M, procuratore domiciliatari;
(c.f. ), in persona del curatore speciale avv. T D Parte_2 C.F._3
Chio, rappresentata e difesa da sé stessa;
CONVENUTI
Con l'intervento del PM in sede
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con atto di citazione depositato in data 06.04.2021, esponeva: - Parte_1 che aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale durata da luglio ad ottobre 2008 con la convenuta;- che in data 20.04.2009 nasceva il minore da lui riconosciuto come figlio;- Pt_2 che durante la relazione non aveva mai convissuto con la e che al momento della CP_1 nascita del minore si trovava all'estero per motivi di lavoro;- che, vivendo a Verona, non aveva mai avuto alcun rapporto con la convenuta e con il minore;- che aveva appreso che durante la breve relazione, la convenuta aveva intrattenuto rapporti con altri soggetti;- che chiedeva dichiararsi con sentenza che il minore non fosse suo figlio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Pt_2 civile di procedere all'annotazione sull'atto di nascita.
Rilevato che con comparsa depositata in data 15.09.2021 si costituiva a sua Controparte_1 volta rappresentando: - che, in via preliminare, l'azione era inammissibile per intervenuta decadenza in considerazione del decorso dei termini di cui all'art. 244, comma IV, atteso che il termine quinquennale risultava spirato il 7.02.2019;- che, in ogni caso, era decorso il termine di un anno;- che nel merito l'atto introduttivo era nullo per indeterminatezza;- che quanto riferito in merito alle altre relazioni intrattenute dalla erano affermazioni offensive e non CP_1
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provate;- che la relazione era terminata a causa dei comportamenti violenti del il quale, Pt_1 tra l'altro, non aveva mai adempiuto ai propri impegni di natura economica e morale in favore dei figlio;- che concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda
e, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite;
Rilevato che con memoria del 4.05.2022 si costituiva la curatrice speciale del minore (nominata con ordinanza del Tribunale di Lecce del 12.04.2022), la quale aderiva alle conclusioni formulate da parte convenuta e, nel merito, rappresentava che un eventuale disconoscimento di paternità avrebbe causato un grave turbamento del minore, il quale considerava l'attore come suo padre ed aveva costruito un rapporto con lo stesso, conoscendo anche le sorelle nate da una successiva relazione;
Rilevato che la causa veniva istruita attraverso produzione documentale;
Rilevato che all'udienza del 10.10.2023 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a seguito delle conclusioni delle parti espresse nelle note di trattazione scritta depositate;
Ritenuto che la controversia, in ragione della circostanza che nasceva da una relazione more Pt_2 uxorio, deve essere correttamente inquadrata nella previsione di cui all'art. 263 c.c. la quale recita:
“il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato
l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”;
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie a nulla rileva il riferimento alle presunte relazioni sessuali
(solo dedotte in atto di citazione e rappresentante, tra l'altro, in modo del tutto generico) della
durante la breve convivenza con il atteso che l'adulterio è un presupposto CP_1 Pt_1 previsto solo dalla formulazione contenuta nell'art. 244 c.c., che riguarda l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio;
Ritenuto, pertanto, che il è certamente decaduto dalla possibilità di proporre l'azione in Pt_1 quanto decorso il termine annuale dalla nascita, avvenuta in data 29.04.2009;
Ritenuto, in ogni caso, decorso anche il termine quinquennale di cui al comma 4 dell'art. 263 c.c. il quale, in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 104, comma X, del d.lgs. 28.12.2013 (“fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n.219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”)
è spirato in data 7.02.2019;
Ritenuto che quanto detto comporta la pronuncia di inammissibilità della domanda presentata con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite - quantificate secondo lo scaglione di riferimento e con applicazione dei valori minimi in considerazione della scarsa attività istruttoria espletata e della tipologia di pronuncia - in favore della parte convenuta e del minore, nella persona della curatrice speciale costituita, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.